Transcription of Articolo 1117. - (Parti comuni dell’edificio)
{{id}} {{{paragraph}}}
1. L Articolo 1117 del codice civile sostituito dal seguente: Articolo 1117. - (Parti comuni dell edificio) Sono oggetto di propriet comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio, se non risulta il contrario dal titolo che, a pena di nullit , deve precisarne la diversa destinazione d uso: 1) tutte le parti dell edificio necessarie all uso comune, quali il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili.
Le disposizioni sulle distanze di cui agli articoli 873 e seguenti e quelle relative alla corrispondente tutela si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della condizione dei luoghi, delle destinazioni d’uso, nonché
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
{{id}} {{{paragraph}}}