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Aggiornamento al 13 luglio 2011 ! ! "# $$# % & ! ! "$#$! ' ( ) *+ , - ) +)../// * + 0 % 1 " %$2$ #! 3$ ! PORTABILITA' DEI MUTUI SURROGAZIONE PER PAGAMENTO Fonti normative. L articolo 120-quater del testo unico bancario (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385), come da ultimo modificato dall art. 8 del 13 maggio 2011, n. 70 (in n. 110 del ), in vigore dal 14 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (in n. 160 del ), in vigore dal 13 luglio 2011, dispone quanto segue: Art. 120-quater. - Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilit . 1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facolt di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non precluso dalla non esigibilit del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.
3 principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione
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