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COOPERAZIONE ITALO-SVIZZERA FRA AUTORITÀ …

Articolo pubblicato sulla Rivista "Diritto del commercio internazionale",Fasc. 4 - 2003, p. 617-637, Giuffr Editore, MilanoCOOPERAZIONE ITALO-SVIZZERAFRA AUTORIT PENALI E DI VIGILANZAS viluppi recenti riguardanti il mercato bancario e finanziariodi Paolo Bernasconi PARTE: COOPERAZIONE FRA AUTORIT vigore l Accordo italo-svizzero sulle tecniche a nuove forme di di carattere riguardante la frode PARTE: COOPERAZIONE FRA CONSOB E COMMISSIONE FEDERALEDELLE legale di diritto della legislazione del paese Prassi del Memorandum of di assistenza alla di assistenza alla di specialit.

3 Introduzione Da decenni la circolazione di persone, merci, capitali e servizi fra la Svizzera e l'Italia ha raggiunto livelli importantissimi, ciò che spiega, sul rovescio della

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1 Articolo pubblicato sulla Rivista "Diritto del commercio internazionale",Fasc. 4 - 2003, p. 617-637, Giuffr Editore, MilanoCOOPERAZIONE ITALO-SVIZZERAFRA AUTORIT PENALI E DI VIGILANZAS viluppi recenti riguardanti il mercato bancario e finanziariodi Paolo Bernasconi PARTE: COOPERAZIONE FRA AUTORIT vigore l Accordo italo-svizzero sulle tecniche a nuove forme di di carattere riguardante la frode PARTE: COOPERAZIONE FRA CONSOB E COMMISSIONE FEDERALEDELLE legale di diritto della legislazione del paese Prassi del Memorandum of di assistenza alla di assistenza alla di specialit.

2 Punibilit .. di fishing Avvocato a Lugano, professore all'Universit di San Gallo, ringraziando per l'assistenza l'avv. Lorenza RossiniScornaienghi dello Studio legale Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini di Lugano (Svizzera) fra assistenza amministrativa e assistenza dell'oggetto dell' Operazioni svolte da parte di organi e collaboratori della banca a titolo Operazioni svolte da parte di gestori patrimoniali Doveri di informazione da parte di persone non sottoposte alla sorveglianza Conti di casi spontanea di di carattere Fasi procedurali della procedura di Doveri di informazione da parte delle Diritti di terze persone non direttamente dalla procedura del beneficiario decenni la circolazione di persone, merci.

3 Capitali e servizi fra la Svizzera el'Italia ha raggiunto livelli importantissimi, ci che spiega, sul rovescio dellamedaglia di questo sviluppo di relazioni economiche, il fatto che l'Italia sia uno deipaesi con i quali la Svizzera intrattiene il massimo livello quantitativo e qualitativo dicooperazione tra le autorit giudiziarie e sviluppo della dottrina1 e della giurisprudenza svizzera merita di essere rivistoperiodicamente ed anche attualmente poich , da un lato appena entrata in vigoreil Trattato italo-svizzero riguardante le rogatorie in materia penale2, mentre sulpiano della COOPERAZIONE fra le autorit di vigilanza sul mercato bancario finanziariosi segnala invece la persistenza dello stallo della COOPERAZIONE fra la Commissionefederale svizzera delle banche e la prima vista si tratta di un atteggiamento apparentemente contradditorio.

4 Tantopi che la dottrina e la giurisprudenza svizzera sempre pi sono orientate versol'armonizzazione se non addirittura l'uniformazione di principi vigenti nel campodella COOPERAZIONE in materia penale e nel campo della COOPERAZIONE in materiaamministrativa3 1 Un'ampia rassegna contenuta nel Kommentar Einziehung - Organisiertes Verbrechen - Geldw scherei, vol. II,Z rich 2002, pag. IX Cfr. del medesimo Autore: La COOPERAZIONE ITALO-SVIZZERA per i reati economici, di corruzione, fiscali e doganali allaluce dell'Accordo italo-svizzero di assistenza firmato il 10 settembre 1998, in Diritto del commercio internazionale,XIII, Milano, Fascicolo 1, 1999, 3-34; COOPERAZIONE internazionale contro la frode fiscale: Tendenze recenti in baseal modello svizzero, in Diritto e pratica tributaria, LXIX, Padova 1998, 652-6963 Cfr.

5 Su questo argomento il capitolo dello stesso Autore contenuto in Kommentar Einziehung - OrganisiertesVerbrechen - Geldw scherei, Niklaus Schmid (Ed.), Z rich 2002, Vol. II, pagg. 143-5184 PRIMA PARTE: COOPERAZIONE FRA AUTORIT PENALI1. In vigore l Accordo italo-svizzero sulle rogatorieIl 1 giugno 2003 entrato formalmente in vigore l Accordo italo-svizzero firmato il10 settembre 1998, destinato a facilitare i rapporti fra le Autorit giudiziarie penalidei due paesi. L avvenimento non diede luogo a particolari celebrazioni, adifferenza invece del clamore che accompagn le deliberazioni parlamentari diratifica dell Accordo, nonch l approvazione della relativa legge n.

6 367 del 5 ottobre2001 di applicazione. Ci si spiega con la sentenza della Corte di cassazione delnovembre 2002 che ha confermato la sentenza della Seconda sezione penale diMilano nel processo sui fondi neri Eni , la quale, avallando pienamente le tesisostenute da parte dell Ufficio federale svizzero di giustizia, dichiar che idocumenti trasmessi per rogatoria dalle Autorit giudiziarie svizzere eranoutilizzabili nell ambito del procedimento penale italiano anche se non fossero statimuniti di una specifica dichiarazione di autenticit .In questo anno e mezzo, salvo rarissime eccezioni, la COOPERAZIONE fra le Autorit giudiziarie penali dei due paesi continuata in conformit dell estesa prassiconsolidatasi nel corso dei decenni scorsi.

7 Ci malgrado, non si pu negaretotalmente qualche conseguenza all entrata in vigore di questo nuovo Accordo,dovendosi anche tener conto della consolidata giurisprudenza secondo cui lenorme dell Accordo saranno applicabili per tutte le prossime procedure rogatoriali,anche se le stesse riguarderanno reati commessi prima dell entrata in vigoredell Accordo medesimo. Infatti, il divieto di retroattivit delle norme penali riguardaesclusivamente le norme di diritto materiale e non invece le norme di procedura n ,tantomeno, le norme riguardanti la COOPERAZIONE internazionale in materia penale,che sono addirittura di natura Nuove tecniche investigativeFra le "nuove" tecniche investigative figurano anzitutto l interrogatorio mediantevideo- oppure teleconferenza di una persona che deve essere ascoltata in qualit ditestimone oppure di perito.

8 Qualora per la persona in questione non sia opportunooppure non sia possibile comparire personalmente nel territorio dello Stato termine della videoconferenza verr allestito un verbale destinato all Autorit rogante, essendo assicurato il diritto alla presenza di un interprete, nonch lafacolt di non rispondere, prevista dal diritto dello Stato rogante oppure dal dirittodello Stato rogato. Numerose videoconferenze sono gi state eseguite negli scorsianni in territorio svizzero, anche nell ambito di dibattimenti processuali davanti allaCorte giudicante caso in cui sia necessario l interrogatorio davanti all Autorit dello Stato rogantedi persone che si trovano in stato di detenzione nello Stato richiesto, se ne prevedela consegna temporanea, a condizione che le persone in questione viacconsentano, al fine di rispondere di fatti per i quali sono sottoposti aprocedimento penale.

9 Infine, l Accordo prevede anche la possibilit per le Autorit giudiziarie interessate, eventualmente accompagnate da organi di polizia, dioperare congiuntamente in seno a gruppi di indagine comuni istituiti fra i due paesinell ambito e nell interesse di un singolo procedimento realt , la possibilit pi estesa di COOPERAZIONE in via rogatoriale relativamente anuove tecniche investigative, fornita dal Secondo Protocollo aggiuntivo n. 182datato 19 settembre 2001 alla Convezione europea di assistenza giudiziaria, che ilParlamento svizzero si appresta a ratificare. Grazie a questo Protocollo, questapossibilit verr concessa da parte svizzera non soltanto a favore di procedimentipenali promossi in Italia, bens anche a favore di procedimenti penali promossi daparte delle Autorit giudiziarie di tutti i paesi membri del Consiglio di Europa.

10 Fraqueste tecniche investigative, in pratica tutte riprese testualmente dal Trattato diSchengen del 19 giugno 1990 e dal Trattato sulle rogatorie dell Unione Europea del29 maggio 2000, figurano, oltre a quelle gi menzionate sopra, anchel osservazione e il pedinamento di persone sul territorio dell altro Stato, la consegnacontrollata di merci proibite, la trasmissione spontanea di informazioni - ma non dimezzi di prova - ossia indipendentemente da una rogatoria specifica nonch addirittura anche le cosiddette inchieste mascherate , riguardo alle quali le6modalit dettagliate sono ora disciplinate da una Legge federale approvata pochigiorni , l Accordo italo-svizzero prevede anche la consegna allo Stato rogante, inparticolare allo scopo della restituzione alla vittima, oppure a scopo di confisca infavore dello Stato, anche di tutti quei beni che costituiscono provento di reato, comepure il prodotto dell eventuale alienazione di questi beni.


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