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1 1 C O R T E D I C A S S A Z I O N E UFFICIO DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. n. III/05/2015 Roma, 28 ottobre 2015 Novit legislative: Decreto Legislativo n. 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (GU del 7-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55) Rif. Norm.: Legge 11 marzo 2014, n. 23 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Legge 27 luglio 2000, n. 212 D. Lgs. n. 5 agosto 2015, n. 128 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in Legge 14 settembre 2011, n. 158 Sommario: Premessa 1. Art. 1 (Modifica dell articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, ) - Le operazioni simulate . - Le operazioni elusive . I mezzi fraudolenti - 2. Art. 2 (Modifica dell articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) - 3.
2 Art. 3 (Modifica dell articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) - I mezzi fraudolenti nella condotta ex art. 3. - I documenti falsi : le false fatturazioni. - Le operazioni simulate : la problematica delle operazioni soggettivamente inesistenti. - Le nuove soglie di punibilit dell art. 3. 4. Art. 4 (Modifica dell articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione infedele) - Sulla irrilevanza delle valutazioni : la problematica delle classificazioni . - Le nuove soglie di punibilit dell art. 4. - 5. Art. 5 (Modifica dell articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omessa dichiarazione) - 6. Art. 6 (Modifica dell articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di occultamento o distruzione di documenti contabili) - 7.
3 Art. 7 (Modifica dell articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate) - La nuova soglia di punibilit dell - 8. Art. 8 (Modifica dell articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento dell imposta sul valore aggiunto) - 9. Art. 9 (Modifica dell articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di indebita compensazione. 10. Art. 10 (Confisca) Il primo comma del nuovo art. 12-bis del d. lgs. 74/2000. - Sulla nozione di profitto del reato e sul nesso di derivazione. - (segue): sulla natura della confisca di somme di denaro depositate su conto corrente bancario. (segue): considerazioni riepilogative. - (segue): i corollari che ne derivano. (segue): reati tributari e responsabilit dell ente ai sensi del d.)
4 Lgs. n. 231 del 2001. - (segue): reati tributari e confisca senza condanna. - Il secondo comma del nuovo art. 12 bis del d. lgs. del 2000 - 11. Art. 11 (Modifica dell articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di cause di estinzione e circostanze del reato. Pagamento del debito tributario) - 12. Art. 12 (Circostanze del reato) La circostanza speciale dell elaborazione di modelli seriali di evasione. - 13. Art. 13 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell ambito di procedimento penali relativi a delitti tributari) - 14. Art. 14 (Abrogazioni). 2 Premessa. Il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 20151 attua le previsioni contenute nell articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale pi equo, trasparente ed orientato alla crescita; l art.
5 8, in particolare, detta principi e criteri direttivi per la revisione dell assetto sanzionatorio tributario, penale ed amministrativo, in attuazione dei principi di tassativit e di proporzionalit delle sanzioni rispetto all effettiva gravit dei comportamenti. Sul versante penale, l esigenza di razionalizzazione del sistema sanzionatorio trae origine dal riconoscimento, da parte del legislatore, dell inadeguatezza e insufficienza dell attuale assetto normativo. E noto come la struttura portante della precedente riforma portata con il decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 in sintesi: un estesa depenalizzazione; il superamento dei reati ostacolo previsti dalla precedente legge n. 516/82; la criminalizzazione delle sole condotte decettive in danno della Amministrazione Finanziaria; l introduzione di elevate soglie di punibilit e la conseguente criminalizzazione delle sole condotte di evasione caratterizzate da una certa gravit sia stata molto presto incisa (per la constatazione del permanere di un enorme livello di evasione fiscale, soprattutto sul terreno dell omesso versamento dell IVA) per effetto dell introduzione, nel corpo del d.
6 Lgs. 74/2000, delle fattispecie di cui agli articoli 10-bis2 e 10-ter3, mediante le quali il legislatore tornato a punire il mero inadempimento del debito tributario a prescindere da ogni condotta fraudolenta o comunque attinente al momento dichiarativo. Nello stesso solco antinomico rispetto all impianto originario si inserita poi la legge n. 148 del 14 settembre 20114, intervenuta nuovamente sul 74/2000 attraverso l abbassamento delle soglie di punibilit , l abrogazione delle circostanze attenuanti legate alle modesta entit del fatto e la subordinazione del patteggiamento all avvenuto pagamento del debito tributario. La scarsa tenuta del tessuto normativo cos risultante rispetto all incedere della crisi economica - testimoniata in primo luogo dal crescente moltiplicarsi di procedimenti penali derivanti dalla situazione di insolvenza o di crisi di liquidit delle imprese ha indotto il legislatore a conferire nuova delega al Governo al fine di riordinare il sistema penale tributario, anche alla luce dei contemporanei richiami della giurisprudenza Cedu al rispetto del ne bis in idem a fronte del cumulo di sanzioni penali ed amministrative.
7 Ai sensi dell art. 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23, dunque, Il Governo delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalit rispetto alla gravit dei comportamenti, prevedendo: la punibilit con la pena detentiva compresa fra un minimo di 1 In vigore dal 22 ottobre 2015. 2 Introdotto dall , comma 414, l. 30 dicembre 2004, n. 311 3 Introdotto dall art. 35, comma 7, 4 luglio 2006, n. 233, conv., con mod., in l. 4 agosto 2006, n. 248. 4 Cfr. Rel. n. III/13/2011, UFFICIO del Ruolo e del Massimario, 20 settembre 2011. 3 sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilit , alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
8 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6, comma 1; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalit , le sanzioni all effettiva gravit dei comportamenti; la possibilit di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anzich penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilit ; l'estensione della possibilit , per l'autorit giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
9 Come dichiarato nella Relazione governativa di illustrazione del provvedimento5, l obiettivo quello di ..una riduzione dell area di intervento della sanzione punitiva per eccellenza - quella penale - ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico, oltre che etico e sociale, identificati, in particolare, nei comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi anche rispetto all attivit di controllo ; la finalit di riduzione delle fattispecie penali perseguita anche attraverso un ripensamento ed una rimodulazione delle soglie di punibilit e l individuazione di nuove ipotesi di non punibilit . La Relazione governativa sottolinea anche la circostanza che la legge di delegazione parli di revisione , e non gi di riforma o di riscrittura del diritto penale tributario, a significare che il legislatore intende muoversi entro le coordinate di fondo del sistema vigente, per come originariamente delineate dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
10 74, a cominciare da quelle della preminente focalizzazione della risposta repressiva sul momento dell auto-accertamento del debito di imposta, ossia della dichiarazione. Deve peraltro ancora necessariamente ricordarsi che il tema contenuto nell art. 8 della delega della individuazione e possibile rilevanza penale delle condotte elusive non trova disciplina nel decreto legislativo in commento, bens nel precedente d. lgs. n. 128 del 5 agosto 2015: mediante l introduzione dell art. 10-bis alla legge 27 luglio 2000, n. 212, tale provvedimento ha statuito che le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie, mentre resta ferma l applicazione delle sanzioni amministrative tributarie; opportuno premettere, peraltro, che in questa sede il tema dell abuso e dell elusione tributaria non sar oggetto di specifico approfondimento, se non per limitati 5 Reperibile alla pagina 4 accenni in ordine ai confini con la nuova categoria delle operazioni simulate.