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Rapporto di lavoroLavoro & Previdenza50 Consulenza n. 3/2013I verbali ispettivi o atti di ac-certamento di illecito ammi-nistrativo (come sono co-munemente definiti nellaprassi) sono dei provvedi-menti con cui l organo di vi-gilanza, a norma dell , legge n. 689/1981, conte-sta o notifica al trasgressoregli estremi delle violazioni provvedimenti, che costituiscono fonti di provarelativamente agli elementi di fatto acquisiti, nell eco-nomia della legge n. 689/1981, rappresentano atti pro-dromici all emissione di provvedimenti sanzionatoriquali l ordinanza-ingiunzione. Avverso taluni provvedimenti ispettivi come pure leordinanze-ingiunzione per effetto della riforma inmateria di previdenza sociale e di lavoro avviata nel-l ultimo decennio, in particolare con la L. 14 febbraio2003, n. 30 (legge Biagi) possono essere azionati speci-fici rimedi giustiziali amministrativi non , prima della citata riforma, in assenza di previ-sioni normative individuanti altre tipologie di ricorsi,l unico rimedio ammissibile era il ricorso gerarchicoal Ministro del il 23 aprile 2004 n.

Rapporto di lavoro Lavoro & Previdenza Consulenza n. 3/2013 51 in cui l’attività lavorativa soggetta a verifica sia eserci-tata presso un domicilio privato.

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1 Rapporto di lavoroLavoro & Previdenza50 Consulenza n. 3/2013I verbali ispettivi o atti di ac-certamento di illecito ammi-nistrativo (come sono co-munemente definiti nellaprassi) sono dei provvedi-menti con cui l organo di vi-gilanza, a norma dell , legge n. 689/1981, conte-sta o notifica al trasgressoregli estremi delle violazioni provvedimenti, che costituiscono fonti di provarelativamente agli elementi di fatto acquisiti, nell eco-nomia della legge n. 689/1981, rappresentano atti pro-dromici all emissione di provvedimenti sanzionatoriquali l ordinanza-ingiunzione. Avverso taluni provvedimenti ispettivi come pure leordinanze-ingiunzione per effetto della riforma inmateria di previdenza sociale e di lavoro avviata nel-l ultimo decennio, in particolare con la L. 14 febbraio2003, n. 30 (legge Biagi) possono essere azionati speci-fici rimedi giustiziali amministrativi non , prima della citata riforma, in assenza di previ-sioni normative individuanti altre tipologie di ricorsi,l unico rimedio ammissibile era il ricorso gerarchicoal Ministro del il 23 aprile 2004 n.

2 124, attuativo dei prin-cipi e criteri direttivi di cui alla legge n. 30/2003, sonostate introdotte, agli artt. 16 e 17, due figure di ricorsodi nuova conformazione: il ricorso alla Direzione re-gionale del lavoro e quello al Comitato regionale per irapporti di citati rimedi si aggiungono a quelli generali previstidall ordinamento, ma prima di esaminare nel detta-glio le condizioni di esperibilit dei ricorsi avverso iprovvedimenti conseguenti alle ispezioni del lavoro,appare utile richiamare, se pur sommariamente, l atti-vit ispettiva e i relativi verbali adottabili. L ISPEZIONE DEL LAVOROL ispezione del lavoro, tanto variegata e alquantocomplessa, costituisce un importante elemento di tu-tela del lavoro e dell impresa, nei confronti della qualeil legislatore italiano ha dasempre mostrato una parti-colare attenzione. La vigilanza in materia di la-voro e previdenza sociale regolamentata dal 23aprile 2004, n.

3 124, emanatoin attuazione dell art. 8 dellaL. 14 febbraio 2003, n. 30. Dal punto di vista strutturale l ispezione coinvolgeuna pluralit di soggetti, consistenti in organismi divigilanza, con il relativo personale ispettivo, tra cui inprimo luogo rivelano gli ispettori del lavoro, i qualioperano anche in qualit di Ufficiali di Polizia Giudi-ziaria e sono incardinati negli uffici periferici del Mi-nistero del lavoro e propriamente nelle Direzioni ter-ritoriali del evidenziato come la figura dell Ispettore del lavorosi andata evolvendo nel tempo, acquisendo nuovecompetenze e professionalit per cui divenuta nonsolo organo di contrasto e di repressione delle condot-te illecite, ma anche soggetto in grado di garantire unimmediato e diretto contemperamento di interessicontrapposti e di diffusione della cultura della legalit .Assieme alla figura predetta da ricordare che l ispe-zione del lavoro contempla anche gli ispettori dell IN-PS e dell INAIL e degli altri Enti per i quali sussiste lacontribuzione obbligatoria, nell ambito dell attivit diverifica del rispetto degli obblighi previdenziali e con-tributivi in materia di previdenza sociale e gli ispettoridell ASL che si occupano dell igiene e della sicurezzadei Ispettori del Lavoro hanno libero accesso nell a-zienda, invero, ai sensi e per gli effetti dell art.

4 8 n. 520/1955, hanno la facolt di visitare in ogniparte, a qualsiasi ora e senza alcuna esplicita autorizza-zione del datore di lavoro o del magistrato, i luoghi dilavoro e i lavori, in quanto siano sottoposti alla relativavigilanza, nonch i dormitori ed i refettori annessi limite al potere d accesso del personale ispetti-vo, alla luce del principio di cui all art. 14 Cost., chesancisce l inviolabilit del domicilio, riguarda il casoI RICORSI AVVERSO I VERBALIISPETTIVI DEL LAVOROdi Gesuele Bellini - Professore a contratto presso l Universit dell InsubriaAnalizziamo in questo interventoil tema dei verbali Ispettivi che l organo di vigilanza notifica al trasgressore, alla luce delleazioni che possono essere messe in campo da aziende e consulenti10) Bellini - Rapporto di lavoro:10) Bellini - Rapporto di lavoro 09/01/13 Pagina 50 Rapporto di lavoroLavoro & PrevidenzaConsulenza n.

5 3/201351in cui l attivit lavorativa soggetta a verifica sia eserci-tata presso un domicilio privato. In tale circostanza,per l accesso sul luogo di lavoro si rende necessario ilconsenso, espresso o tacito, del soggetto titolare del al potere di ispezione e di accesso, diretto ad ac-certare eventuali violazioni amministrative e penali,in base al n. 124/2004, in capo agli ispettori dellavoro si pu , inoltre, annoverare il potere di accerta-mento, consistente nella facolt di procedere ad accer-tare le situazioni, i fatti e ogni informazione anche me-diante l acquisizione di ulteriore potere esercitabile dal personale ispettivo quello di contestazione, comunicando al trasgresso-re le violazioni riscontrate e addebitate ed infine va an-che menzionato il potere di sequestro, che in base al-l art. 13, comma 2, della legge n. 689/1981, attribuisceall ispettore la facolt di procedere al sequestro delmateriale documentale ed informativo oggetto di con-fisca VERBALI ISPETTIVILe tecniche ispettive e le modalit di verbalizzazione,in materia di servizi ispettivi e di vigilanza in tema dilavoro e previdenza sociale, sono state evidenziate conla direttiva ministeriale del 18 settembre 2008, emessaa norma del n.

6 124/2004, come modificatodall art. 33, della L. 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Colle-gato Lavoro), che ha sostituito il testo originario del-l art. 13 del 23 aprile 2004, n. 124In applicazione a tale provvedimento, al fine di rende-re omogenei, su tutto il territorio nazionale, i docu-menti emessi dagli organi di vigilanza in materia di la-voro, previdenza e assistenza sociale, il Ministero dellavoro, con apposite circolari ha provveduto alla diffu-sione di schemi dei verbali al personale ispettivo delleDirezioni territoriali e regionali del lavoro, dell INPS edell INAIL, fornendo loro una specifica e appositamodulistica unica ed unitaria , chiamata a garantirel uniformit dell azione ispettiva, sia dal punto di vistadei contenuti che sotto l aspetto formale. Tra i documenti pi rilevanti utilizzati nell attivit ispettiva si annotano: il verbale di primo accesso ispettivo; il verbale interlocutorio degli accertamenti in ma-teria di lavoro, assistenza e previdenza sociale; il verbale contenente il provvedimento di sospen-sione dell attivit imprenditoriale; il verbale conclusivo degli accertamenti in materiadi lavoro, assistenza e previdenza verbale di primo accesso un documento obbligato-rio per il personale ispettivo che accede in azienda, ilquale deve formare alla sua conclusione del primo ac-cesso e rappresenta una condizione di regolarit dellesuccessive fasi ispettive fino alla conclusione dell ac-certamento stesso.

7 Con tale verbale si evidenzia la verifica di una serie diattivit , tra cui la regolarit del personale trovato in-tento al lavoro durante l accesso ispettivo, la descrizio-ne puntuale delle attivit lavorative svolte dai lavora-tori impiegati, la descrizione dei luoghi di lavoro, le si-tuazioni ed i fatti avvenuti in presenza dell verbale deve essere consegnato al datore di lavoro, oin sua assenza ad un lavoratore presente all accessoispettivo, con l obbligo per quest ultimo di consegnar-lo al datore di ispettore deve, inoltre, verbalizzare le dichiarazionirese dal datore di lavoro o da chi lo assiste ovvero dallapersona presente all ispezione. Nel caso in cui l ispezione richieda pi accessi, l ispet-tore dopo il primo verbale citato dovr rilasciare altriverbali cd. interlocutori contenenti l indicazione delladocumentazione di lavoro eventualmente esaminata,la richiesta di documenti o informazioni e con l espres-so avvertimento che gli accertamenti sono in corso.

8 Nel caso in cui dall ispezione risulti una inosservanzadelle disposizioni normative in materia di lavoro e le-gislazione sociale per le quali sia prevista l applicazio-ne di sanzioni amministrative, l ispettore con apposi-to verbale provvede a diffidare il trasgressore invitan-dolo ad eliminare le irregolarit nel termine perento-rio di trenta giorni dalla data dell avvenuta notifica-zione. Nel caso il trasgressore adempia a tale invitosar ammesso al pagamento di una sanzione pari al-l importo minimo previsto dalla legge ovvero un quar-to della sanzione stabilita in misura fissa, mentre in ca-so di inottemperanza la procedura agevolata decade,con la conseguente applicazione delle disposizionipreviste in caso di inottemperanza alla diffida tale ultima ipotesi, il verbale di notificazione sar ef-ficace come notificazione dell illecito amministrativoai sensi dell art.

9 14 della legge n. 689 l ispezione deve essere rilasciato il verbaleconclusivo degli accertamenti in materia di lavoro, as-sistenza e previdenza sociale, nel quale sono indicatigli esiti dettagliati dell accertamento, con indicazionepuntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati. Nellostesso verbale sono inoltre contenuti la diffida a rego-larizzare gli inadempimenti sanabili, la possibilit diestinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e prov-vedendo al pagamento della sanzione nelle forme ri-dotte richiamate, la possibilit di estinguere l illecitonon diffidabile mediante il pagamento nelle forme dicui al citato art. 16 della legge n. 689/1981 ed, infine,l indicazione degli strumenti di difesa e degli organi aiquali proporre ricorso, con la specificazione dei termi-ni di ) Bellini - Rapporto di lavoro:10) Bellini - Rapporto di lavoro 09/01/13 Pagina 51 Rapporto di lavoroLavoro & Previdenza52 Consulenza n.

10 3/2013Un altro verbale, espressione del potere ispettivo, cheva menzionato quello diretto alla sospensione del-l attivit imprenditoriale interessata nell ipotesi in cuidall ispezione risultino gravi irregolarit normative,quali l accertato impiego di una data percentuale di la-voratori in nero ovvero gravi e reiterate violazioni, an-che in materia di tutela della salute e della sicurezza AMMINISTRATIVI AL COMITATOREGIONALE PER IL Rapporto DI LAVOROUna via oppositoria ai provvedimenti ispettivi quelladei ricorsi amministrativi all organo superiore istitui-to dall art. 17 del n. 124/2004: il Comitato re-gionale per i rapporti di tratta di un organo regionale, che decide a maggio-ranza, composto dal Direttore regionale del lavoro,che lo presiede, dal Direttore regionale dell INPS e dalDirettore regionale dell INAIL; in assenza o impedi-mento dei direttori, gli stessi possono essere sostituiticon dirigenti o funzionari aventi funzione Comitato regionale ha un termine per emanare ladecisione, consistente in 90 giorni dal ricevimento delricorso, decorsi i quali, in assenza di un provvedimen-to decisorio espresso il ricorso si intende respinto (si-lenzio-rigetto).


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