Transcription of ACE: le novità 2014 per i soggetti IRES - …
1 Riferimenti 6 dicembre 2011 n. 201, articolo 14 marzo 2012 Legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1, comma 137 PREMESSALa Legge di stabilit approvata a fine 2013 ha introdotto alcune modifiche all'ACE per renderla pi efficiente ed efficace. Le novit introdottenon hanno stravolto l'impianto introdotto dal Decreto Salva Italia e chiarito dal del 14 marzo novit introdotte hanno riguardato l'incremento progressivo del rendimento ACE che passa dall'attuale 3%:al 4% per il periodo d'imposta 2014;al 4,5% per il periodo d'imposta 2015;al 4,75% per il periodo d'imposta 2016;Gli incrementi non saranno immediatamente efficaci in quanto, come prevede l'art. 1, comma 138, Legge n. 147/2013, i soggetti interessati nonpotranno beneficiarne immediatamente con il calcolo di minori acconti. Il disposto legislativo, infatti, prevede che gli acconti vengano determinaticon i vecchi rendimenti e che il nuovo rendimento si applichi in sede di saldo delle giugno di quest'anno, il saldo 2013 e l'acconto per il 2014 dovr essere determinato considerando soltanto il rendimento nozionale del 3%.
2 Soltanto a giugno 2015 potr essere utilizzato il nuovo rendimento del 4% sia in sede di saldo che di acconto per il effetti dei nuovi incrementi introdotti dalla Legge di stabilit si sentiranno soltanto a partire dal 2015 con l'applicazione del rendimentonozionale del 4%.Ulteriori modifiche introdotte hanno riguardato il rinvio al 2017 del momento in cui il Ministero dell'economia con proprio decreto stabilir ilrendimento nozionale: la progressiva variazione introdotta in Legge di stabilit cozzava , infatti, con quanto stabilito dal Decreto Salva Italia che prevedeva che dal 2014 il Ministero dell'economia con atto proprio determinasse il rendimento di ACE. Alla luce di quanto precede si prende spunto per fare il punto sull'agevolazione in ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) PER I soggetti IRESCome noto l'Aiuto alla crescita economica (ACE) rappresenta un intervento che mira alla crescita attraverso la capitalizzazione delle 'art.
3 1, n. 201/2011 indica in tale strumento un aiuto allo sviluppo mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dalfinanziamento del capitale di rischio, nonch per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito eimprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo .. : insostanza stata introdotta una riduzione del prelievo fiscale commisurata al nuovo capitale immesso nell'impresa sotto forma di conferimenti didenaro dei soci ovvero destinazione degli utili a Decreto del 14 marzo 2012 ha confermato l'impianto previsto dell'art. 1, n. 201/2011: si tratta di una agevolazione che comportal'esclusione dalla base imponibile di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Questo, ancora per il 2013,DICHIARAZIONIACE: le novit 2014 per i soggetti IRESLe istruzioni per i soggetti IRESdi Ivan CemerichIl 2014 un anno di svolta per l'applicazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE) introdotto a fine 2011 dal n.
4 201/2011denominato Salva Italia .La presentazione del modello Unico 2014 rappresenta il terzo periodo d'imposta di applicazione della predetta agevolazione e ultimo con ilrendimento del 3%.Infatti, dal 2014, la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilit ) ha previsto un progressivo incremento del rendimento di ACE dal 2014 al presente circolare analizza tutte le novit per le imprese mentre quelle relative alle persone fisiche saranno analizzate in una Monografica 12 maggio 2014 n. 1971- 1 una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010. Direttore responsabile: Elio Cipriani Copyright 2013 CESI Multimedia - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano, telefono - e-mail: si determina moltiplicando l'incremento patrimoniale per l'aliquota percentuale fissata per il primo triennio di applicazione al 3%. Dal 2014 e finoal periodo d'imposta 2016 troveranno applicazione le aliquote di rendimento introdotte dalla Legge di Stabilit.
5 Successivamente, dal 2017,queste saranno determinate entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministero dell'economia che dovr tenere conto dei rendimentifinanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio (art. 1 comma 3, n. 201/2011).AttenzioneIl beneficio non rileva ai fini IRAP in quanto d luogo ad una variazione fiscale extra-contabile solo ai fini 'importo del rendimento nozionale che supera il reddito imponibile potr essere portato in aumento dell'importo deducibile dal redditocomplessivo nei successivi periodi d'imposta (art. 1, comma 3. 14 marzo 2012): l'eccedenza, quindi, non genera una perdita/maggioreperdita fiscale. La gestione delle eccedenze diversa a seconda dei soggetti (IRES e IRPEF) e dei regimi tributari applicati (della trasparenzafiscale ovvero del consolidato fiscale).
6 I soggetti interessati:Non possono accedere al beneficio le societ :AttenzioneRelativamente ai soggetti IRES, oggetto di ACE sono gli incrementi e i decrementi del capitale proprio rispetto al patrimonionetto esistente al 31 dicembre 2010 senza tenere in considerazione dell'utile dell'esercizio 2010 (art. comma 5, ).COSA SI INTENDE PER INCREMENTIPer incrementi si intendono:Le societ che si costituiscono in seguito ad operazioni di conferimento di azienda, fusione o scissione non devono considerare ilcapitale di costituzione quale base ACE, in quanto esso deriva da un conferimento in natura e non in denaro. In sostanza, come chiaro daldettato normativo, non sono rilevanti i conferimenti in natura. Non si considerano, come gi evidenziato, nemmeno i finanziamenti soci inquanto sono iscritti quale posta di debito e, pertanto, irrilevante ai fini ACE che considera soltanto i conferimenti in denaro a patrimonio dellasociet ;Ancora non compiutamente definito il cosiddetto ragguaglio del capitale di costituzione.
7 In pratica si pone il problema se una societ costituitasi, ad esempio, nel 2013 debba considerare il versamento in denaro del capitale sociale per l'intero periodo ovvero dalla data dicostituzione. Secondo l'orientamento dottrinale prevalente (si veda per tutti le risposte al MAP del 31 maggio 2012) nel caso di societ neocostituite deve essere considerato l'intero capitale sociale versato (non si applica alcuna pro rata temporis ). Le istruzioni dell'Agenziadelle Entrate di contro non rilevano alcuna discriminante tra i vari conferimenti in denaro: pertanto, ogni conferimento in denaro senzadiscriminazione alcuna, deve essere ragguagliato. Tale posizione non pu essere ritenuta accettabile in quanto non consideracompiutamente la specificit delle societ neocostituite cos come statuita dall'art. 1, comma 6, 201/11 per cui va considerato tutto ilpatrimonio conferito;Nessun dubbio, invece, circa l'ammontare del capitale iniziale da considerare ai fini dell'agevolazione.
8 Le societ neocostituitedevono considerare soltanto il capitale effettivamente versato (nel caso in cui come prescritto dalle norme del codice civile sia possibileversare soltanto il 25% del capitale sottoscritto ai fini ACE deve considerarsi, ragguagliato o meno, soltanto il 25% versato);I conferimenti in denaro (versamenti in conto capitale, versamenti in conto future perdite ecc) rilevano dalla data del versamento;Gli aumenti di capitale sociale non rilevano dalla data di sottoscrizione ma da quella di versamento effettivo effettuato dal socio (adLe societ di capitali e gli enti commerciali e le stabili organizzazioni di societ o enti non residenti (art. 73, comma 1, lett. a) e b),TUIR); persone fisiche, le societ in nome collettivo e in accomandita semplice di cui si tratter dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento. Dalla lettura del decreto sembrerebbe che le societ in concordato preventivo ovvero quelle che hanno omologato accordi di ristrutturazione dei debiti, nonch le societ inliquidazione possono accedere al beneficio ACE.
9 Ci in quanto, rispetto al fallimento, in queste ultime fattispecie prevista lacontinuazione dell'attivit (sul punto si veda anche la Circolare IRDCEC n. 28/IR del 29 marzo 2012); procedura di liquidazione coatta dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione; amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato chedichiara l'apertura della procedura; che hanno optato per la determinazione la base imponibile in base alla cd. tonnage tax (art. da 155 a 161 TUIR) perl'attivit prevalente ( considerata tale quella che nel corso del periodo d'imposta ha generato il maggior ammontare dei ricavi). di denaro. Tra questi rilevano gli aumenti di capitale sociale, i versamenti sovrapprezzo azioni/quote, i versamenti in contocapitale/fondo perduto e la conversione in azioni di prestiti obbligazionari convertibili.
10 Trova conferma l'irrilevanza dei conferimenti in natura aifini dell'incremento del capitale proprio. Il decreto, invece, ponendo fine ad ogni incertezza, equipara ai conferimenti in denaro le rinunceincondizionate dei soci ai loro finanziamenti/crediti: il provvedimento si conforma a quanto chiarito dall'Amministrazione con circolare n. 53/2009relativamente al Bonus capitalizzazioni di cui al n. 78/2009. Questo elemento differenzia l'Aiuto alla crescita economica dalla DIT cheaveva negato tale possibilit . In ogni caso non sono incrementi patrimoniali i finanziamenti soci in quanto considerati una postazione contabile didebito e non apporto di capitale. I conferimenti sono rilevanti dalla data di versamento e, pertanto, verranno computati nel calcolo in proporzioneai giorni che intercorrono dalla data del versamento a quella di chiusura del periodo d'imposta (ad esempio, un versamento in conto capitaleeffettuato il 31 marzo 2013 pari a avr rilevanza per ( x 275/365 gg) = ,47).