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1 UNIVERSIT DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II FACOLT DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA TESI DI LAUREA IN DIRITTO PROCESSUALE PENALE L UDIENZA CAMERALE NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE PATRIMONIALE Relatore Candidato Prof. ALDO CIMMINO GUIDO PIERRO Matr. 991/006881 Anno Accademico 2011/2012 A Giovanni S., Marco, Ciro, Carlo B., Antonio, Michelangelo, Giovanni A., Carlo E., e a tutti gli altri ragazzi della cooperativa sociale Il Tappeto di Iqbal per avermi insegnato il peso del dire e la concretezza del fare, cercando nello stomaco lo spettacolo della Il fenomeno ( della mafia ), evidentemente, non pu essere considerato soltanto sul piano della prevenzione e della repressione dei reati ma, come stato messo in luce nel ricordato dibattito parlamentare e nelle mozioni approvate da questa Camera, occorre una politica volta ad eliminare le condizioni che favoriscono lo sviluppo del fenomeno mafioso: una politica che dia ordine ai fatti economici, che organizzi e programmi lo sviluppo, che riduca lo spazio del liberismo selvaggio Atti Parlamentari, Camera dei deputati, n.
2 1581 La Torre ed altri, 31 marzo 1980 I INDICE SOMMARIO Introduzione .. 1 CAPITOLO I L'EVOLUZIONE NORMATIVA della PREVENZIONE PENALE 1. L origine della prevenzione penale: la Legge Pica .. 5 2. Il Ventennio fascista .. 6 3. L entrata in vigore della Costituzione Repubblicana .. 11 Il principio della responsabilit penale personale .. 11 Il principio della presunzione di non colpevolezza .. 15 Il principio di libert dell iniziativa economica privata e il diritto alla propriet privata 18 4. La prevenzione personale. Dalla persona pericolosa agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose .. 24 5. L associazione di tipo mafioso e il contrasto patrimoniale alle mafie. Entra in vigore la Legge Rognoni La Torre .. 28 6. Le stragi politico-mafiose dei primi anni 90 .. 32 7. La risposta della societ civile. L associazione Libera e la legge del riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie.
3 34 8. I provvedimenti introdotti durante la XVI legislatura. L Agenzia Nazionale, il pacchetto sicurezza e il codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione .. 36 II Le novit introdotte dal nuovo Codice Antimafia .. 38 CAPITOLO II FONDAMENTO E NATURA GIURIDICA DELLE MISURE DI PREVENZIONE Premessa .. 48 1. Le ratio delle misure di prevenzione in generale .. 50 2. Natura giuridica delle misure di prevenzione .. 54 La distinzione tra misure di prevenzione e sanzioni penali .. 54 Misure di prevenzione e misure di sicurezza .. 60 3. Le categorie della pericolosit sociale tra codice penale e legge della La pericolosit qualificata ex lege 575/1965 .. 70 L associazione di tipo mafioso .. 79 Il concetto di appartenenza .. 88 4. La natura giuridica della misura del sequestro antimafia .. 97 5. La natura giuridica della misura della confisca antimafia .. 102 III CAPITOLO III LE INDAGINI PRELIMINARI ALLA PROPOSTA E LE CARATTERISTICHE della PROVA INDIZIARIA 1.
4 Le indagini patrimoniali .. 106 2. La natura giuridica delle indagini patrimoniali .. 108 3. I soggetti del procedimento di prevenzione patrimoniale: gli organi inquirenti .. 110 4. Le fonti probatorie utilizzabili e i mezzi di ricerca della prova .. 115 5. La prova indiziaria .. 125 6. Il falso problema dell inversione dell onere probatorio .. 133 CAPITOLO IV L'UDIENZA CAMERALE NEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO E NEI GRADI DI IMPUGNAZIONE 1. La competenza territoriale del giudice .. 140 2. Il decreto di fissazione dell udienza e l invito a comparire .. 143 3. L istruzione probatoria .. 145 4. Gli speciali poteri d indagine del Tribunale .. 147 5. Le nullit del procedimento di prevenzione .. 148 6. La pubblicit dell udienza camerale .. 151 7. Il giudizio di impugnazione .. 160 8. L udienza camerale d innanzi alle sezioni di Corte d Appello .. 163 IV (segue) L opposizione nelle forme dell incidente di esecuzione .. 166 9. L udienza camerale d innanzi alle sezioni della Corte di Cassazione.
5 169 Conclusioni .. 172 Appendice di approfondimento: intervista a Franco la Torre figlio di Pio e presidente di Freedom, Legality and Rights in Europe (Flare) .. 177 Bibliografia .. 182 GIURISPRUDENZA CONSULTATA .. 187 GIURISPRUDENZA Costituzionale .. 187 GIURISPRUDENZA di Legittimit .. 189 GIURISPRUDENZA di Merito .. 192 GIURISPRUDENZA della Corte EDU .. 195 1 Introduzione Sin dagli albori della legislazione antimafia si puntati al contrasto ai patrimoni di origine illecita. Si cap , sin dal 1982, che la dimensione economica delle consorterie mafiose fosse il vero cuore pulsante delle stesse. Si era infatti compreso che il vero tallone d Achille delle organizzazioni mafiose costituito dalle tracce che lasciano dietro di se i grandi movimenti di denaro, connessi alle attivit criminose pi pericolose . L analisi di queste tracce, nell ormai consolidata opinione degli operatori del diritto, consentirebbe alla magistratura, di costruire un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche, insuscettibili di distorsioni, e foriera di conferme e riscontri ai dati emergenti dall attivit probatoria di tipo tradizionale 1 Anche l allora Prefetto Emanuele De Francesco, Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, pose l accento sulle coordinate economico-finanziare delle organizzazioni mafiose, soffermando l attenzione sul rilievo sociale delle nuove misure di prevenzione.
6 Rilievi, avvertiva De Francesco, che permisero al legislatore di ridefinire tale istituti giuridici come immersi in una realt ora caratterizzata dall operazione legislativa del 1982, di forgiare ex novo i termini realistici di attivit mafiosa e di mafioso, in quanto interdipendenti con certe sfere valutarie, finanziarie e imprenditoriali, che appunto caratterizzano una parte deteriore della societ nazionale ed internazionale .2 Non pi , dunque, quelle coordinate politiche e sociali tendenti a classificare la povert , il degrado ed il disordine sociale che ne derivava, come parametri della pericolosit , bens l accumulazione spregiudicata e irrefrenabile di ricchezze, fondate su attivit illecite, rappresentavano, e rappresentano tutt oggi, l indice principale che rileva sotto il profilo della pericolosit sociale giuridicamente intesa nell ambito della prevenzione antimafia.
7 1 G. FALCONE G. TURONE, tecniche di indagine in materia di mafia, in , Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso, in Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura, Anno 1983, p. 46 2 E. DE FRANCESCO, in M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, CEDAM, 1983, in prefazione, p. X 2 Il dato certo il passaggio da una nozione di pericolosit , legata ad una valutazione, quasi lombrosiana , delle situazioni di marginalit e dunque di estrema povert ( si ricordi che i termini utilizzati dalla primissima legislazione sulla prevenzione ricomprendono aggettivi come oziosi , vagabondi , manutengoli composti in banda armata la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti )3 causa di eclatanti disfunzioni dell ordine pubblico (legate appunto alle scorrerie nelle pubbliche vie o nelle campagne) ad una nozione di pericolosit sociale legata alla dimensione economico-finanziaria dei grandi investimenti.
8 I patrimoni accumulati illecitamente, le attivit delle imprese mafiose , che prosperano sui territori in quanto fortificate dal potere politico-mafioso, in grado di sbaragliare la concorrenza, e di esercitare il potere forte di intimidazione sul territorio circostante e sulle altre attivit economiche che lecitamente, e faticosamente, incarnano quel principio costituzionale della libert dell attivit di impresa, devono essere sottratti mediante la forza dello Stato. Tale ablazione, neanche pu essere considerata incostituzionale proprio alla luce di quelle norme della Costituzione che sono state, nel corso della storia delle misure di prevenzione patrimoniali, pi volte assunte violate, in virt dell applicazione delle misure patrimoniali antimafia, poste alla loro stessa tutela. Le misure di prevenzione patrimoniale sono, infatti, a tutela di quei principi della Carta Costituzionale cristallizzati negli artt.
9 41 e 42 Cost., in virt dei quali riconosciuta libera l iniziativa economica privata e viene tutelata e garantita la propriet privata. Le norme costituzionali ora richiamate, per , specificano inoltre che tali beni giuridici, meritevoli di tutela, non possono essere in contrasto con l utilit sociale, con la dignit umana, la libert , la sicurezza. Era inevitabile, allora, che il legislatore ponesse sotto la lente di ingrandimento il reale problema, che non poteva essere semplicisticamente rappresentato da soggetti che scorrono le pubbliche vie bens la nuova visione economico-imprenditoriale che la mafia ha ormai fatto propria, con messa in essere di tecniche sofisticate 3 Art. 1, legge 15 agosto 1863, n. 1409, Legge Pica 3 riconducibili al circuito degli istituti di credito, del monopolio degli appalti, dell acquisizione in subappalto, a mezzo di prestanome, della realizzazione di importanti opere pubbliche, del traffico internazionale di stupefacenti talvolta con produzione propria, nonch tutti i connessi reati tributari e valutari.
10 4 Con la proposta dell Onorevole Pio La Torre, di cui oggi ricorre il trentennale da quel 30 aprile 1982, quando anche l organizzazione criminale cosa nostra decise il suo assassinio politco-mafioso, si sposta l asse dell azione preventiva e repressiva da quello che era stato l andamento tradizionale di inseguire i poveracci all illecito arricchimento delle organizzazioni mafiose. Le grandi risorse economico-finanziarie, accumulate illecitamente mediante la forza di intimidazione delle organizzazioni mafiose, connotano la vera essenza della pericolosit sociale e la vera fonte per la realizzazione di azioni criminogene. La prevenzione penale, dunque, si innesta sui comportamenti di spregiudicata accumulazione delle ricchezze che , allo stesso tempo, causa ed effetto dell egemonia delle mafie. causa in quanto consente il radicarsi delle organizzazioni criminali sul territorio ma anche effetto del loro operato, in quanto provento di reato.