Example: quiz answers

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 5389/C Menzioni urbanistiche e validit degli atti notarili Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 30 ottobre 2004 Premessa Per la validit degli atti notarili aventi per oggetto beni o diritti immobiliari debbono sussistere due requisiti, uno di carattere formale e l altro di carattere so-stanziale. Requisito formale Nell atto notarile, a pena di nullit , debbono essere menzionati a seconda del-l'epoca di costruzione gli estremi: della licenza edilizia per costruzioni eseguite prima del 30 gennaio 1977 (1) della concessione edilizia per costruzioni eseguite dopo il 30 gennaio 1977 e prima del 30 giugno 2003 (2) del permesso di costruire per costruzioni eseguite dal 30 giugno 2003 in poi della denuncia di inizio attivit (3) per interventi ex art. 22 terzo comma 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) eseguiti dal 30 giugno 2003 e per i quali in alternativa al permesso di costruire si sia per l'ap-punto fatto ricorso alla nonch per interventi di cui all art.

5 − dall’altro l’art. 22 terzo comma D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) stabilisce che in alternativa al permesso di costruire possono es-

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

1 CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 5389/C Menzioni urbanistiche e validit degli atti notarili Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 30 ottobre 2004 Premessa Per la validit degli atti notarili aventi per oggetto beni o diritti immobiliari debbono sussistere due requisiti, uno di carattere formale e l altro di carattere so-stanziale. Requisito formale Nell atto notarile, a pena di nullit , debbono essere menzionati a seconda del-l'epoca di costruzione gli estremi: della licenza edilizia per costruzioni eseguite prima del 30 gennaio 1977 (1) della concessione edilizia per costruzioni eseguite dopo il 30 gennaio 1977 e prima del 30 giugno 2003 (2) del permesso di costruire per costruzioni eseguite dal 30 giugno 2003 in poi della denuncia di inizio attivit (3) per interventi ex art. 22 terzo comma 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) eseguiti dal 30 giugno 2003 e per i quali in alternativa al permesso di costruire si sia per l'ap-punto fatto ricorso alla nonch per interventi di cui all art.

2 1 comma 6 legge 443/2001, gi soggetti in base alla precedente normati-va a concessione edilizia e per i quali tale disposizione consentiva, a 2 scelta dell interessato, di fare ricorso alla (4) del titolo abilitativo in sanatoria in caso di costruzione realizzata in as-senza di provvedimento autorizzativo, ovvero in totale difformit dallo stesso e per la quale sia stata richiesta la sanatoria "straordinaria" (a sensi della legge 47/1985, della legge 724/1994 o del 269/2003 e relative leggi regionali di attuazione (5)), ovvero la sanatoria "a regime" (a sensi dell'art. 13 legge 47/1985 in vigore sino al 29 giugno 2003 ov-vero dell'art. 36 6 giugno 2001 n. 380 Testo Unico in materia edi-lizia in vigore dal 30 giugno 2003). Per gli interventi anteriori al 1 settembre 1967 valido l'atto nel quale anzi-ch gli estremi della licenza sia riportata o allegata apposita dichiarazione sostituti-va di atto di notoriet (a sensi degli artt.)

3 46 e segg. in materia di documenta-zione amministrativa di cui al 28 dicembre 2000 n. 445) nella quale venga attestato per l'appunto l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione sin da data ante-riore al 1 settembre 1967. Non invece prescritto a pena di nullit l'obbligo di citare gli estremi di altri provvedimenti edilizi (ad esempio autorizzazione edilizia, titolo abilitativo in sanato-ria relativo ad "abusi minori" o salvo per quest'ultima che si tratti di interven-ti ex art. 22 terzo comma eseguiti dal 30 giugno 2003 e per i quali in alternati-va al permesso di costruire si sia per l'appunto fatto ricorso alla o si tratti di interventi ex art. 1 comma 6 legge 443/2001, per i quali in alternativa alla prescrit-ta concessione edilizia si sia fatto ricorso alla ). La mancanza nell atto del requisito formale (ossia delle menzioni prescritte dalla legge) determina la nullit dell atto e ci indipendentemente dalla sussistenza nel caso di specie del requisito sostanziale: sufficiente infatti la mancata menzio-ne in atto della avvenuta costruzione in data anteriore al 1 settembre 1967 o degli estremi del provvedimento autorizzativo per determinarne la sua nullit e ci indi-pendentemente dal fatto che la costruzione sia avvenuta effettivamente in data an-teriore al 1 settembre 1967 o in base a regolare provvedimento autorizzativo (6).

4 Si parla al riguardo di "nullit testuale" che si contrappone alla teoria della cd. nullit virtuale in base alla quale la nullit dell atto dovrebbe escludersi pur in mancanza delle menzioni prescritte qualora l immobile sia di per s stesso commer-ciabile (7). L atto privo delle menzioni di legge quindi nullo, per la mancanza di un re-quisito formale prescritto dalla legge per l appunto a pena di nullit , e ci a prescin-dere dalla regolarit effettiva del fabbricato; in quest ultimo caso "l'invalidit potr 3 poi essere sanata ed il contratto riacquistare validit con un successivo atto, avente la stessa forma del precedente, che contenga ci che stato omesso al momento della stipula del contratto" (la teoria della nullit testuale trova conferma pertanto anche nella previsione della convalida che presuppone pur sempre l esistenza di un atto nullo da convalidare) (8). Ma c chi va oltre l assunto della teoria della nullit testuale (mancanza delle menzioni = nullit dell atto) per affermare anche che la nullit dell atto si ha solo ed esclusivamente nel caso di mancanza delle menzioni prescritte, indipendentemente cio dalla sussistenza nel caso di specie del requisito sostanziale.

5 E la cd. teoria della nullit formale (in base alla quale l'atto e rimane valido per il solo fatto che vi siano menzionati un provvedimento autorizzativo o la avvenuta costruzione ante-riormente al 1 settembre 1967 anche se si tratta di dichiarazione falsa ed anche se il provvedimento citato non esiste o l'edificio sia stato costruito dopo il 1967 in as-senza di provvedimento autorizzativo). Tale teoria peraltro non pu essere accolta. Se si vuol riconoscere la funzione di repressione degli abusi edilizi connessa agli artt. 17 e 40 legge 47/85, ed all'art. 46 va da s che per la validit degli atti non pu ritenersi sufficiente la semplice menzione del provvedimento autorizza-tivo (requisito formale) ma il provvedimento deve effettivamente sussistere (ovvero in caso di dichiarazione ante 1967 la costruzione deve essere stata effettivamente costruita anteriormente al 1 settembre 1967). In poche parole deve sussistere an-che il requisito sostanziale. Requisito sostanziale Affinch sia valido, l atto notarile deve anche avere per oggetto edifici com-merciabili ossia dotati dei requisiti minimi di regolarit urbanistica senza i quali gli stessi debbono ritenersi totalmente abusivi e come tali in commerciabili.

6 Ma quali sono questi requisiti minimi sussistendo i quali gli edifici possono ri-tenersi commerciabili? Per rispondere a tale quesito bisogna distinguere tra edifici costruiti prima del 1 settembre 1967 ed edifici costruiti dopo il 1 settembre 1967. Nel caso di edifici costruiti anteriormente al 1 settembre 1967 siamo in pre-senza di immobili sempre commerciabili (semprech , ovviamente, si tratti di fabbri-cati i cui lavori di costruzione siano effettivamente iniziati anteriormente al 1 set-tembre 1967) cosicch non necessario verificare ai fini della ricevibilit dell atto: 4 se il fabbricato sia stato costruito previo rilascio o in assenza di licenza edilizia ovvero in totale difformit da essa; se vi siano stati abusi anteriormente al 1 settembre 1967 e se per la loro gravit siano tali da incidere sulla commerciabilit del fabbricato. L unica verifica di carattere sostanziale nel caso di specie concerne pertanto l epoca di effettiva costruzione.

7 Per il resto, accertata l epoca di costruzione anteriore al 1 settembre 1967, il requisito sostanziale di validit degli atti notarili sussiste sempre, per una sorta di riconoscimento di regolarit urbanistica ex lege ai fini della commerciabilit dei beni (9). Per la validit degli atti aventi per oggetto tali edifici sar pertanto sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet (10). Nel caso di edifici costruiti dopo il 1 settembre 1967 deve trattarsi di fabbricati realizzati sulla base di un progetto debitamente approvato con rilascio dei prescritti provvedimenti autorizzativi (licenza edilizia, concessione edilizia o permesso di co-struire a seconda dell epoca di costruzione) ovvero sulla base di Denuncia di inizio attivit (nei casi di cui all art. 22 terzo comma in materia edilizia o di cui all art. 1 comma 6 legge 443/2001, nei casi ci si sia avvalsi della in alternativa alla prescritta concessione edilizia). Peraltro il tutto non pu esaurirsi, sia per i fabbricati ante 67 che per i fabbri-cati post 67, alla sola vicenda costruttiva originaria in quanto anche interventi suc-cessivi alla costruzione e successivi al 1 settembre 1967, possono comunque inci-dere sulla validit delle contrattazioni, posto che l'art.

8 46 comma 5 bis del 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) nell ampliare l'obbligo delle menzioni ne-cessarie ai fini della validit degli atti, ha dato rilevanza, ai fini della commerciabili-t , anche agli interventi di ristrutturazione ex art. 10 primo comma lett. c) 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia). Infatti: da un lato l art. 46 quinto comma 380/2001 (Testo Unico in ma-teria edilizia) (11) stabilisce che sono nulli e non possono essere stipulati gli atti notarili aventi per oggetto il trasferimento o la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici, sui quali siano stati eseguiti interventi edilizi mediante denuncia di inizio attivit ai sensi dell art. 22 terzo comma 380/2001 (Testo Unico in mate-ria edilizia) qualora negli stessi non siano indicati gli estremi della de-nuncia stessa ; 5 dall altro l art. 22 terzo comma 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia) stabilisce che in alternativa al permesso di costruire possono es-sere realizzati mediante denuncia di inizio attivit , fra gli altri, gli inter-venti di ristrutturazione edilizia di cui all art.

9 10 comma 1 lettera c). E vero che la nuova norma dettata solo per gli interventi soggetti a denun-cia di inizio attivit e che in precedenza (prima del 30 giugno 2003 ossia prima dell entrata in vigore del ) era dubbio che fosse necessario, ai fini della validit degli atti aventi per oggetto edifici, citare gli estremi di provvedimenti successivi al-la vicenda costruttiva, al punto che nella Circolare del CONSIGLIO NAZIONALE del Nota-riato del 1987 (12) si era esclusa l'incidenza degli interventi di ristrutturazione ai fini della commerciabilit degli edifici, dovendosi dare rilevanza solo alla vicenda co-struttiva originaria. Tale posizione penso debba essere necessariamente rivista alla luce della disposizione dell art. 46 quinto comma 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia): sarebbe ben strano infatti che per lo stesso intervento (ossia la ristrutturazione di cui all art. 10 comma primo lettera c) sorga o meno l obbligo del-la menzione, a pena di nullit dell atto, a seconda che si sia scelto di ricorrere ri-spettivamente o alla denuncia di inizio attivit o al permesso di costruire.

10 Se oggi vi l obbligo espresso della menzione, a pena di nullit dell atto, qua-lora l intervento di ristrutturazione edilizia (ex art. 10 comma primo lett. c) ) sia stato eseguito con la denuncia di inizio attivit dovrebbe ritenersi lo stesso obbligo sussistere anche se per lo stesso intervento si sia invece fatto ricorso al permesso di costruire. Ma quando si in presenza di un intervento di ristrutturazione tale da imporre il rispetto del requisito formale? Al quesito non facile rispondere, anche perch la disciplina in materia non certo n chiara n esaustiva. Si deve osservare, innanzitutto, come la tipologia della ristrutturazione non esaurisca tutti i possibili interventi edilizi sull esistente, come pu anche desumersi dalla disciplina del ( 380/2001) in materia di abusi edilizi. Infatti la circo-stanza che oltre alla fattispecie della ristrutturazione edilizia in assenza di permes-so di costruire o in totale difformit (art. 33 ) vengano autonomamente disci-plinate anche altre e diverse fattispecie relative ad interventi abusivi sull esistente ( variazioni essenziali ex art.


Related search queries