Transcription of SENTENZA N. 236 ANNO 2021
1 SENTENZA N. 236. ANNO 2021. REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE COSTITUZIONALE. composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN , Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA . nei giudizi di legittimit costituzionale dell'art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonch di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonch in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n.
2 21, promossi dal tribunale ordinario di Napoli con due ordinanze del 4 e 5 gennaio 2021, dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con due ordinanze del 31 marzo 2021 e dal tribunale ordinario di Benevento con ordinanza del 25 marzo 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 82, 89, 98, 99 e 153 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 24, 25, 27 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione della Casa di Cura Villa S. Anna spa e della Coloplast spa, nonch . gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;. uditi l'avvocato Raffaele Izzo per la Casa di Cura Villa S. Anna spa e l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri;. udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti;. deliberato nella camera di consiglio del 24 novembre 2021.
3 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 gennaio 2021, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2021, il tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questioni di legittimit costituzionale dell'art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonch di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. Il tribunale espone di operare quale giudice dell'esecuzione in una procedura espropriativa a carico dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli, instaurata con pignoramento notificato nel luglio 2019 ad istanza di P. F. in forza di una SENTENZA di condanna emessa nel febbraio 2018 avente ad oggetto il risarcimento del danno da lui sofferto per la morte di un congiunto. Il rimettente aggiunge di dover emettere ordinanza di assegnazione della somma, avendo il terzo pignorato, tesoriere dell'Azienda, reso dichiarazione positiva di quantit a norma dell'art.
4 547. del codice di procedura civile e non risultando attivo il vincolo di impignorabilit previsto dall'art. l del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio- assistenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67. Tuttavia, ad avviso del giudice a quo, l'ordinanza di assegnazione non potrebbe essere emanata per la sopravvenienza della disposizione censurata, poich questa, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ha previsto la sospensione delle procedure esecutive e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020. Il tribunale sospetta che la disposizione censurata violi l'art. 24 Cost., atteso che il sacrificio posto a carico dei creditori degli enti del servizio sanitario nazionale (sotto forma di improcedibilit delle azioni esecutive dagli stessi gi promosse) non appare bilanciato con la previsione di un sistema di effettiva tutela equivalente.
5 Sarebbe violato anche l'art. 111 Cost. con riguardo al concetto della parit delle armi , atteso che, con la disposizione censurata, il legislatore ha finito per introdurre una fattispecie di ius singulare che pur originata da comprensibili preoccupazioni legate all'emergenza epidemiologica in corso . ha determinato uno sbilanciamento fra due posizioni in gioco, esentando quella pubblica, di cui lo Stato risponde economicamente, dagli effetti pregiudizievoli delle condanne giudiziarie subite . Richiamata la giurisprudenza costituzionale sulle condizioni di legittimit delle previsioni di blocco delle azioni esecutive, e segnatamente il precedente di cui alla SENTENZA n. 186 del 2013, il rimettente considera mancante, in particolare, un adeguato bilanciamento sostanziale del sacrificio processuale imposto ai creditori. Tale a suo avviso non potrebbe considerarsi la mera facolt contestualmente riconosciuta alle Regioni di chiedere anticipazioni di liquidit alla Cassa depositi e prestiti, peraltro in funzione del pagamento dei soli debiti di natura commerciale, estranei alla fattispecie risarcitoria del giudizio principale.
6 Intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate. Secondo l'Avvocatura, la norma censurata, in quanto volta al recupero di liquidit per il miglior funzionamento del servizio sanitario nella fase dell'emergenza pandemica, giustificata, sul piano della ragionevolezza e della proporzionalit , dalla tutela del bene della salute collettiva , di cui agli artt. 2 e 32 Cost. La gravit dell'emergenza sanitaria renderebbe la fattispecie imparagonabile con quella oggetto della SENTENZA n. 186 del 2013, quest'ultima connotata peraltro da un'assai pi lunga durata del blocco delle esecuzioni e dall'assenza di misure compensative. Riguardo a tali misure, l'Avvocatura osserva che la Regione Campania, con deliberazione di Giunta n. 332 del 30 giugno 2020, ha autorizzato il ricorso all'anticipazione di liquidit prevista dal n.
7 34 del 2020, in tal modo rendendo possibile a P. F. di ottenere il pagamento del suo credito per via alternativa all'azione esecutiva, il che incide non solo sulla fondatezza ma anche sulla rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalit . intervenuto in giudizio, con atto denominato [m]emoria ad adiuvandum , F. M., il quale, senza chiarire a che titolo sia interessato alla vicenda, ha chiesto dichiararsi l'illegittimit . costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non prevede che le risorse destinate al finanziamento dell'emergenza Covid-19 siano inserite fra quelle assolutamente impignorabili di cui al [d]ecreto [m]inisteriale di individuazione dei servizi indispensabili all'ente . L'Associazione Coordinamento Ospedalit Privata (ACOP), ente rappresentativo di strutture sanitarie accreditate presso il Servizio sanitario nazionale, ha depositato un'opinione scritta, in qualit di amicus curiae. L'opinione ammessa con decreto presidenziale del 6 ottobre 2021 evoca anch'essa la SENTENZA n.
8 186 del 2013, assumendo che la disposizione censurata, per essere analoga a quella dichiarata costituzionalmente illegittima da detta pronuncia, integri una patente elusione del giudicato costituzionale . 2. Con ordinanza del 5 gennaio 2021, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 2021, il tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questioni di legittimit costituzionale dell'art. 117, comma 4, del n. 34 del 2020, come convertito, sempre in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella procedura espropriativa a carico dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli l Centro, instaurata con pignoramento notificato nel febbraio 2020 ad istanza della DiaSorin spa in forza di un decreto ingiuntivo emesso nel giugno 2019 per il corrispettivo di forniture di laboratorio. Il giudice a quo riferisce che il terzo pignorato, tesoriere dell'ente, non ha reso la dichiarazione di quantit e che occorrerebbe quindi disporsi il prosieguo agli effetti della ficta confessio prevista dall'art.
9 548 cod. proc. civ., al che osta la censurata disposizione. Gli argomenti addotti ricalcano quelli dell'ordinanza n. 82 del reg. ord. 2021, con l'aggiunta di uno specifico riferimento alla durata del blocco delle esecuzioni, che essendo stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonch in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 si estesa per un periodo di oltre un anno e mezzo, con significativa compressione del diritto dei creditori di procedere esecutivamente . intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate, spiegando difese analoghe a quelle contrapposte all'ordinanza n.
10 82 del reg. ord. 2021. Evidenziata la necessit della proroga del blocco in considerazione del protrarsi delle condizioni straordinarie legate all'emergenza sanitaria , l'Avvocatura aggiunge che la natura commerciale del credito della DiaSorin spa ne assicura il pagamento tramite l'anticipazione di liquidit oggetto della delibera della Giunta regionale campana n. 332 del 30 giugno 2020. 3. Con ordinanza del 31 marzo 2021, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2021, il tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato questioni di legittimit costituzionale dell'art. 117, comma 4, del n. 34 del 2020, come convertito, modificato dall'art. 3, comma 8, del n. 183 del 2020, come convertito, per violazione degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. Il rimettente espone di essere investito del giudizio instaurato dalla Casa di Cura Villa S. Anna spa per l'ottemperanza al giudicato formatosi su decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto nel febbraio 2019 verso l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per il corrispettivo di prestazioni erogate in regime di accreditamento negli anni 2016 e 2017.