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Evoluzione storica della figura del messo comunale

Documentazione per la formazione del messo comunale . LEGISLAZIONE. ANNO 2010. MATERIALE PER LA FORMAZIONE. DEI MESSI COMUNALI. 1. (aggiornato al 18/01/2010). Raccolta normativa e giurisprudenziale in materia di notificazioni 1. Evoluzione storica della figura del messo comunale Principali interventi giurisprudenziali sulla materia della notificazioni Recenti nterventi legislativi sulla materia delle notificazioni Responsabilit del messo comunale Nullit della notificazione Notifica alle persone fisiche Notifica alle persone giuridiche Notifica a mezzo posta Atti finanziari Le notificazioni nel processo tributario Forme speciali di notificazione Compenso spettante per la notificazione degli atti 2.

5 Legge 03-08-1999 n. 265 Art. 10 Notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3

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1 Documentazione per la formazione del messo comunale . LEGISLAZIONE. ANNO 2010. MATERIALE PER LA FORMAZIONE. DEI MESSI COMUNALI. 1. (aggiornato al 18/01/2010). Raccolta normativa e giurisprudenziale in materia di notificazioni 1. Evoluzione storica della figura del messo comunale Principali interventi giurisprudenziali sulla materia della notificazioni Recenti nterventi legislativi sulla materia delle notificazioni Responsabilit del messo comunale Nullit della notificazione Notifica alle persone fisiche Notifica alle persone giuridiche Notifica a mezzo posta Atti finanziari Le notificazioni nel processo tributario Forme speciali di notificazione Compenso spettante per la notificazione degli atti 2.

2 Evoluzione storica della NORMATIVA RELATIVA AL messo . comunale . TULCP n. 383/1934. n. 148/1915. RD n. 297/1911. L. 142/1990. n. 267/2000. L. 265/1999. TULCP 3 marzo 1934 n. 383. Art. 273. Ogni comune e ogni provincia ha uno o pi messo . Il messo deve essere maggiorenne. La nomina approvata con decreto del Prefetto. Il messo comunale e quello provinciale sono autorizzati a notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni per cui non siano prescritte speciali formalit . I messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui essi rispettivamente dipendono.

3 I referti del messo fanno fede sino a querela di falso. Omissis Art. 274. Salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le province sono tenuti a compiere senza corrispettivo gli atti che siano loro commessi dalla legge nell'interesse generale. 4 febbraio 1915 n. 148. Art. 125. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale Omissis 3. 12 febbraio 1911 Regolamento per la esecuzione della Legge comunale e provinciale Art. 83. <I messi comunali e le guardie municipale e campestri devono tenere rispettivamente il registro indicato nello stesso allegato (allegato 4), per l'annotazione degli atti notificati e delle contravvenzioni<.

4 Allegato 4. Norme speciali 1) I messi comunali devono tenere un registro per la notificazione degli atti con l'indicazione della natura di questi, delle persone cui vennero consegnati, del giorno e dell'ora della consegna. omissis Legge 8-6-1990 n. 142. Ordinamento delle autonomie locali. Art. 64. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati: a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;. b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.

5 148, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;. c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19;. 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma;. 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;. 18-8-2000 n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

6 Art. 274 Norme abrogate 1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. omissis 4. Legge 03-08-1999 n. 265. Art. 10 Notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3. febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

7 2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze. 3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa.

8 Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti. 4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello stato, della regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum.

9 Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449. 5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890 sostituito dal seguente: Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.

10 6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, inserito il seguente: La notificazione dell'ordinanza - ingiunzione pu essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalit di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 . 7. Ciascuna amministrazione dello stato individua l'unit previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio. 5. PRINCIPALI INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI. CORTE COSTITUZIONALE. CORTE COST . 3 MARZO 1994, N. 69. artt- 142.


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