Example: biology

0.172.030.4 Convenzione che sopprime la legalizzazione ...

Traduzione ' che sopprime la legalizzazionedegli atti pubblici esteriConchiusa all'Aia il 5 ottobre 1961 Gli Stati firmatari della presente Convenzione ,desiderosi di sopprimere la legalizzazione diplomatica o consolare degli atti pubbliciesteri,hanno risolto di conchiudere una Convenzione , ed hanno ali 'uopo convenutole disposizioni seguenti:Art. 1La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul ter-ritorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio d'un altroStato considerati atti pubblici, giusta la presente Convenzione :a) i documenti emananti da un'autorit o da un funzionario sottoposto ad unagiurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubbli-co, da un cancelliere o da un usciere di giustizia;b) i documenti amministrativi;e) gli atti notarili.

La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e gli Stati che non avranno impugnato l'adesione, il sessantesimo giorno dopo lo scadere dei sei mesi menzionati nel capoverso precedente. Art 13 Ciascuno Stato, al momento della firma, …

Tags:

  Convenzione, La convenzione, Convenzione che sopprime la legalizzazione, Sopprime, Legalizzazione

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 0.172.030.4 Convenzione che sopprime la legalizzazione ...

1 Traduzione ' che sopprime la legalizzazionedegli atti pubblici esteriConchiusa all'Aia il 5 ottobre 1961 Gli Stati firmatari della presente Convenzione ,desiderosi di sopprimere la legalizzazione diplomatica o consolare degli atti pubbliciesteri,hanno risolto di conchiudere una Convenzione , ed hanno ali 'uopo convenutole disposizioni seguenti:Art. 1La presente Convenzione si applica agli atti pubblici che sono stati redatti sul ter-ritorio di uno Stato contraente e che devono essere prodotti sul territorio d'un altroStato considerati atti pubblici, giusta la presente Convenzione :a) i documenti emananti da un'autorit o da un funzionario sottoposto ad unagiurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubbli-co, da un cancelliere o da un usciere di giustizia;b) i documenti amministrativi;e) gli atti notarili.

2 D) le dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certae certificati di firma, posti su un atto la presente Convenzione non si applica:a) ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari;b) ai documenti amministrativi concernenti direttamente un operazione com-merciale o 1973 349; FF 1971 II 1631 II testo originale francese pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. frane, dellapresente 1 cpv. I del DF del 27 apr. 1972 (RU 1973 348). 2 Ciascuno Stato contraente dispensa dalla legalizzazione gli atti cui si applica la pre-sente Convenzione e che devono essere prodotti sul proprio territorio. La legalizza-zione, giusta la presente Convenzione , concerne solo la formalit secondo la qualegli agenti diplomatici o consolari del paese, sul cui territorio l'atto deve essere pro-dotto, attestano la veracit della firma, il titolo per il quale il firmatario ha agito e,ove occorra, l'autenticit del sigillo o del bollo onde l'atto 3L'unica formalit che possa essere richiesta per attestare la veracit della firma, iltitolo in virt del quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'autenticit del sigillo odel bollo onde l'atto munito, l'apposizione della postilla, qual definita nell'arti-colo 4.

3 Rilasciata dall'autorit competente dello Stato dal quale emana il la menzionata formalit non pu essere richiesta allorch le leggi, i regola-menti o gli usi vigenti nello Stato in cui l'atto prodotto, oppure un'intesa fra due o pi Stati contraenti, l'escludono, la semplificano o dispensano l'atto dalla 4La postilla prevista nell'articolo 3 capoverso 1 va apposta sull'atto stesso o su un sup-plemento; essa deve risultare conforme al modello allegato alla presente essa pu venire redatta nella lingua ufficiale dell'autorit che la rilascia. Lemenzioni che vi figurano possono ugualmente essere date in una seconda lingua. Iltitolo postilla ( Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961) dovr essere in 5La postilla rilasciata a domanda del firmatario o di qualunque portatore dell' , quando sia dovutamente compilata, attesta l'autenticit della firma, il titolosecondo il quale il firmatario ha agito e, ove occorra, l'identit del sigillo o del bolloonde l'atto firma, il sigillo o il bollo figuranti sulla postilla sono dispensati da ogni 6 Ciascuno Stato contraente designa, giusta le loro qualit , le autorit competenti apostillare secondo l'articolo 3 capoverso notifica questa designazione al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi nelmomento del deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione o della sua dichia-razione di estensione.

4 Esso notifica pure ogni modificazione di degli atti pubblici 7 Ciascuna autorit designata giusta l'articolo 6 obbligata a tenere un registro o unoschedario nel quale siano notate le postille rilasciate con l'indicazione:a) del numero d'ordine e della data;b) del nome del firmatario dell'atto pubblico, del titolo in virt del quale ha agi-to o, per gli atti non firmati, dell'indicazione dell'autorit che ha apposto ilsigillo o il domanda di qualsiasi interessato l'autorit postillatrice tenuta a verificare se leiscrizioni recate sulla postilla corrispondono a quelle del registro o dello 8 Allorch due o pi Stati contraenti siano vincolati da trattato, da Convenzione oaccordo, recanti disposti che sottopongono l'attestazione della firma, del sigillo o delbollo a talune formalit.

5 La presente Convenzione vi deroga soltanto qualora quelleformalit risultino pi rigorose di quelle previste negli articoli 3 e 9 Ciascuno Stato contraente prende i provvedimenti necessari per evitare che i propriagenti diplomatici o consolari abbiano a procedere a legalizzazione nei casi in cui lapresente Convenzione ne prescrive la 10La presente Convenzione rimane aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Nonasessione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonch allafirma dell'Irlanda, dell'Islanda, del Liechtenstein e della sar ratificata, e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministerodegli Affari Esteri dei Paesi 11La presente Convenzione entrer in vigore il sessantesimo giorno dopo il depositodel terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 10 capoverso Convenzione entrer in vigore, per ogni Stato firmatario che posteriormente laratifichi, il sessantesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento di 12 Ogni Stato non indicato dall'articolo lo potr aderire alla presente Convenzionedopo la sua entrata in vigore in virt dell'articolo 11 capoverso 1.

6 Lo strumentod'adesione dovr essere depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei LegalizzazioniNondimeno l'adesione avr effetto solo rispetto agli Stati contraenti che nonl'avranno impugnata entro sei mesi dalla ricezione della notifica prevista nell'arti-colo 15 lettera d). Una tale impugnazione dovr essere notificata al Ministero degliAffari Esteri dei Paesi Bassi. La Convenzione entrer in vigore, tra lo Stato aderentee gli Stati che non avranno impugnato l'adesione, il sessantesimo giorno dopo loscadere dei sei mesi menzionati nel capoverso 13 Ciascuno Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potr dichia-rare che la presente Convenzione si estender all'insieme dei territori che esso rap-presenta sul piano internazionale o ad uno o pi di detti territori.

7 Questa dichiara-zione avr effetto nel momento dell'entrata in vigore della Convenzione per il seguito, ogni estensione sar notificata al Ministero degli Affari Esteri dei la dichiarazione d'estensione fatta da uno Stato che ha firmato e ratificatola Convenzione , quest'ultima entrer in vigore, per i territori indicati, conforme-mente alle disposizioni dell'articolo 11. Allorch la dichiarazione di estensione fatta da uno Stato che ha aderito alla Convenzione , quest'ultima entrer in vigore,per i territori indicati, conformemente all'articolo 14La presente Convenzione durer cinque anni, a partire dalla data della sua entrata invigore conformemente all'articolo 11 capoverso 1, anche per gli Stati che l'avrannoratificata o che vi avranno aderito Convenzione sar rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo disdetta dovr , sei mesi almeno prima dello scadere del quinquennio, esserenotificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi potr limitarsi a taluni territori cui s'applica la disdetta avr effetto soltanto verso lo Stato che l'avr notificata.

8 La Convenzionerester in vigore per gli altri Stati 15II Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notificher agli Stati di cuiall'articolo 10, nonch agli Stati che avranno aderito conformemente all'articolo 12:a) le notifiche di cui all'articolo 6 capoverso 2;b) le firme e ratifiche di cui all'articolo 10;e) la data in cui la presente Convenzione entrer in vigore conformemente aidisposti dell'articolo 11 capoverso 1;d) le adesioni e obiezioni di cui all'articolo 12 e la data in cui le adesioniavranno effetto;Abolizione degli atti pubblici ) le estensioni di cui all'articolo 13 e la data dell'effetto;f) le disdette di cui all'articolo 14 capoverso fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente all'Aia, il 5 ottobre 1961 in francese ed inglese, il testo francese essendopoziore per le divergenze, in un solo esemplare che sar depositato presso gli archividel Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia, certificata conforme, sar consegnataper via diplomatica a ciascuno degli Stati rappresentati alla Nona sessione dellaConferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonch all'Irlanda, all'Islanda,al Liechtenstein e alla Turchia.

9 (Seguono le firme) di postilla(Forma: un quadrato di 9 cm almeno di lato)AllegatoApostille(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) :Il presente atto pubblico stato firmato daoperante in qualit di munito del sigillo/bollo 6. ildacol numeroSigillo/bollo 10. Firma


Related search queries