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11/07/1998 IMPOSTA DI REGISTRO 28 98 Pag. …

Suppl. al n. 28/98 Pag. 311/07/1998 Finanza & FiscoIMPOSTA DI REGISTROCASO D USOSOMMARIOIl caso d uso nell IMPOSTA diregistroPag. di Calogero Vinci, Luciana Maria Vinci e Francesco CiampiPrincipi generali4 Atti soggetti a registrazione solo in caso d uso19 Atti redatti per corrispondenza30 Atti soggetti ad IMPOSTA inferiore alla misura fissa, cessioni di titoli equote, lodi arbitrali35 Locazione ed affitti di immobili36 Comodato di beni mobili37 Atti privi di contenuto patrimoniale37 Quietanze39 Procure speciali39 Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo non soggette ad IVA41 Atti formati all estero42 Atti per i quali non vi obbligo di richiedere la registrazione43 Atti soggetti a registrazione solo in caso d uso DPR 26 aprile 1986,n. 131: Approvazione del testo unico delle disposizioni concernentil IMPOSTA di REGISTRO Tariffa - Parte seconda - artt.

Pag. 4 – Suppl. al n. 28/98 11/07/1998 Finanza & Fisco IMPOSTA DI REGISTRO CASO D’USO Premessa La riforma tributaria del 1972 ha portato ad una pro-fonda ristrutturazione dell’imposta di registro ed ulteriori

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1 Suppl. al n. 28/98 Pag. 311/07/1998 Finanza & FiscoIMPOSTA DI REGISTROCASO D USOSOMMARIOIl caso d uso nell IMPOSTA diregistroPag. di Calogero Vinci, Luciana Maria Vinci e Francesco CiampiPrincipi generali4 Atti soggetti a registrazione solo in caso d uso19 Atti redatti per corrispondenza30 Atti soggetti ad IMPOSTA inferiore alla misura fissa, cessioni di titoli equote, lodi arbitrali35 Locazione ed affitti di immobili36 Comodato di beni mobili37 Atti privi di contenuto patrimoniale37 Quietanze39 Procure speciali39 Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo non soggette ad IVA41 Atti formati all estero42 Atti per i quali non vi obbligo di richiedere la registrazione43 Atti soggetti a registrazione solo in caso d uso DPR 26 aprile 1986,n. 131: Approvazione del testo unico delle disposizioni concernentil IMPOSTA di REGISTRO Tariffa - Parte seconda - artt.

2 1- 1144 Pag. 4 Suppl. al n. 28/9811/07/1998 Finanza & FiscoIMPOSTA DI REGISTROCASO D USOP remessaLa riforma tributaria del 1972 ha portato ad una pro-fonda ristrutturazione dell IMPOSTA di REGISTRO ed ulterioriperfezionamenti sono stati apportati in sede di predispo-sizione del Testo Unico 26 aprile 1986, n. 131, ora motivi di dubbio, cui dava luogo l applicazio-ne della previgente normativa, sono cos stati risolti dalLegislatore e le controversie che frequentemente insorge-vano tra contribuenti e fisco si presentano ora con l IMPOSTA di REGISTRO , bench diciamo cos ridimensionata dalla introduzione dell IVA, conservanotevolissima importanza specialmente per quanto riguar-da aziende e societ .Gli atti destinati a produrre un qualsiasi effetto giuri-dico debbono essere presentati all Ufficio REGISTRO per laloro registrazione, mediante la quale viene accertata legal-mente la loro reale esistenza e viene impressa, alle scrittureprivate, data certa di fronte ai la maggior parte degli atti la registrazione deveessere richiesta in termine fisso e cio entro 20 giornise formati in Italia ed entro 60 giorni se formati all atti, tuttavia, sono soggetti alla registrazionesoltanto in caso d uso cio quando si devono presenta-re alle cancellerie giudiziarie nell esplicazione di attivit amministrative o presso le amministrazioni dello Stato odegli Enti pubblici territoriali.

3 Non costituisce casod uso la presentazione di atti in giudizio nel corso di unprocesso, ci allo scopo di non costituire intralcio al cor-so della giustizia. di Calogero Vinci, Luciana Maria Vinci e Francesco CiampiL IMPOSTA di REGISTRO costituisce una delle principaliimposte indirette in quanto intesa a colpire la capacit contributiva nel momento in cui si manifesta con il tra-sferimento di un bene o servizio da un soggetto ad altro. detta IMPOSTA d atto in quanto colpisce l atto scrit-to od orale nella sua forma giuridica e per gli effetti didiritto che ne discendono, a prescindere dagli intentieconomici perseguiti dalle IMPOSTA di REGISTRO si applica, nella misura indicatanella Tariffa (allegato A), agli atti soggetti a registrazioneed a quelli volontariamente presentati per la effetti della registrazione gli atti sono distinti intre categorie:a) atti soggetti a registrazione in termine fisso (Tarif-fa, allegato A, parte I);b) atti soggetti a registrazione in caso d uso (Tariffa,allegato A, parte II);c) atti non soggetti a registrazione n in termine fis-so, n in caso d uso, ma per i quali pu essere semprechiesta la registrazione (Tabella, allegato B).

4 La norma rinvia per quanto concerne la misura del-l imposizione (che pu avvenire o in misura proporziona-le sulla base di determinate aliquote, o in misura fissa)alla Tariffa soggetti a registrazioneIl testo unico delle disposizioni concernentil IMPOSTA di REGISTRO , approvato con n. 131 del26/04/1986 determina quali atti devono essere assogget-tati alla registrazione entro il breve termine di venti gior-ni (cosiddetti atti da registrare in termine fisso), oppurePRINCIPI GENERALIIl caso d uso nell IMPOSTA diregistroSuppl. al n. 28/98 Pag. 511/07/1998 Finanza & FiscoIMPOSTA DI REGISTROCASO D USOda registrare solo al momento in cui si depositano pressouna pubblica Amministrazione per fini determinati dallalegge (cosiddetti atti da registrare in caso d uso).Salvo esenzioni indicate dalla legge, le scritture pri-vate non autenticate sono soggette a registrazione solo incaso d sono poi atti, indicati nella Tabella allegata al , che sono esenti da soggetti a registrazione (Art.)

5 2 DPR 131/86):a) gli atti scritti indicati nella Tariffa, parte I, se for-mati nel territorio dello Stato;b) i contratti verbali di locazione o di affitto di beniimmobili esistenti nel territorio dello Stato e relative ces-sioni, risoluzioni e proroghe anche tacite e i contratti ditrasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territoriodello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti realidi godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni eproroghe anche tacite. Per gli altri contratti verbali vali-do il principio che unicamente l enunciazione di un con-tratto verbale in atto registrato, posto in essere fra le stes-se parti che hanno dato vita al detto contratto, comportal obbligo di registrare anche il contratto verbale;c) le operazioni di societ ed enti esteri indicatenell art. 4, 131/1986;d) gli atti formati all estero, compresi quelli dei con-soli italiani, che importano trasferimento della propriet ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali,anche di garanzia, su beni immobili esistenti nel territoriodello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione ol affitto di tali fini dell IMPOSTA di REGISTRO possono considerarsipubblici gli atti redatti in forma ricorda che gli atti esenti e quelli da assoggettarealla registrazione solo in caso d uso possono essere pre-sentati volontariamente alla registrazione da chi ne abbiainteresse: ad esempio, per ottenere che l atto assuma datacerta (che quella della registrazione), certezza che pu assumere importanza nel caso di future obbligo di pagare la relativa IMPOSTA fa carico uni-camente al soggetto che presenta volontariamente l attoalla formati all esteroL art.

6 2 lett. d) del sull IMPOSTA di REGISTRO as-soggetta a registrazione: gli atti formati all estero, com-presi quelli dei consoli italiani che comportano trasferi-mento della propriet ovvero costituzione o trasferimentodi altri diritti reali, anche di garanzia su beni immobili oaziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli chehanno per oggetto la locazione o l affitto di tali beni .Per tali atti si applicano le stesse aliquote della Tarif-fa parte I allegata al 131/1986 previste per gli attiformati in Italia e che saranno in appresso gli atti di trasferimento stipulati in Italia edaventi per oggetto immobili situati all estero o diritti realidi godimento sugli stessi scontano l IMPOSTA fissa di regi-stro per il disposto dell ultimo comma dell art. 1 dellasurrichiamata Tariffa. L obbligo della registrazione degli atti pubblici (eprivati) formati all estero, aventi per oggetto beni immo-bili siti in territorio italiano, incombe alle parti contraen-ti, che debbono all uopo farne richiesta ad un qualsiasiUfficio del REGISTRO , pagando la relativa procedura, per , deve essere integrata con quelladerivante dalla disposizione contenuta nell art.

7 106, n. 4,della L. 16 febbraio 1913, n. 89, sull ordinamento delnotariato e degli Archivi articolo, infatti, dispone che gli originali e lecopie degli atti ricevuti o autenticati da Notai in un paeseestero, prima che le parti ne facciano uso nello Stato equalora non siano gi stati depositati presso un Notaioesercente, debbono essere depositati in un Archivio nota-rile tale deposito, poi, il Conservatore redige appositoverbale, che annotato a repertorio, ai sensi e per glieffetti degli artt. 68 e 146 del regolamento per l esecuzio-ne della legge notarile di cui al 10 settembre 1914,n. a chiedere la registrazione degli atti rogatiall estero e ad assolvere la conseguente IMPOSTA debbonoessere, anche dopo effettuato il deposito, le parti contra-enti, e non, invece, il Conservatore o il Notaio depositari,i quali, peraltro, sono tenuti a presentare al competenteUfficio del REGISTRO il menzionato verbale di depositocon gli allegati e le copie certificate conformi.

8 In ogni caso in applicazione, dunque, del detto prin-cipio dell obbligatoriet del preventivo deposito degli attiin parola ai fini della loro trascrizione , ritenuto che, se di tali atti viene richiesta la registrazione prima chesia stato effettuato il deposito di cui all art. 106 n. 4 dellalegge notarile, deve essere liquidata dai competenti Uffi-ci solamente l IMPOSTA di REGISTRO e non l IMPOSTA di tra-scrizione che, invece, deve essere percepita solo al mo-mento della presentazione dell atto di deposito . (RIS12/12/1981, n. 250751).Contratti verbaliCome si visto, la registrazione riguarda normal-mente atti il 131/1986 prevede espressamente (art. 3)l obbligo di registrazione di alcuni patti stipulati verbal-Pag. 6 Suppl. al n. 28/9811/07/1998 Finanza & FiscoIMPOSTA DI REGISTROCASO D USOmente (come noto, il codice civile prevede solo pertaluni contratti la necessit che vengano stipulati per iscrit-to; l accordo verbale la regola e talvolta sufficiente uncerto comportamento delle parti).

9 I contratti verbali assoggettati alla registrazione sonoi seguenti: contratti di locazione o di affitto (i due termini siriferiscono, come noto, pi che altro al bene, per cui siparla di locazione per i beni mobili o edifici, mentre siparla di affitto per beni produttivi come i fondi rustici) dibeni immobili esistenti nel territorio dello Stato, ed atticomunque a tali contratti relativi (cessioni, risoluzioni eproroga anche tacita); contratti di trasferimento ed affitto di aziende esi-stenti nel territorio nazionale, nonch contratti di costitu-zione e di trasferimento di diritti reali di godimento sulleaziende stesse, oltre che contratti di cessione, risoluzionee proroga anche tacita dei contratti stessi; contratti verbali diversi da quelli sopra detti, seper si individuano le condizioni indicate nell art. 22/131per aversi la cosiddetta enunciazione .Atti di societ ed enti esteriL art.

10 4/131 individua gli atti posti in essere da socie-t ed enti esteri nel territorio dello Stato italiano che sonosoggetti a atti sono: l atto con il quale si istituisce in Italia la sededella amministrazione di societ estere nonch di enti estericostituiti in forma diversa dalle societ ; tale atto sotto-posto, secondo le regole civilistiche, alla iscrizione nelregistro delle imprese (in quanto la istituzione di una sedeamministrativa di societ estera parificata dalla nostranormativa alla costituzione in Italia di una societ ) e datale data decorrer l obbligo della registrazione dell attoin parola; l atto con cui si istituisce in Italia la sede legale diuna societ o un ente estero, quando questi abbiano lasede dell amministrazione in un Paese che non faccia partedella CEE; l atto con cui si d luogo al trasferimento nel ter-ritorio italiano della sede legale o della sede della ammi-nistrazione di una societ o di un ente estero, se il trasfe-rimento ha luogo da uno Stato non facente parte dellaCEE e se la societ o l ente non abbiano rispettivamente,in uno Stato della CEE, la sede dell amministrazione o lasede legale; il trasferimento nel territorio italiano da altro Sta-to della CEE della sede dell amministrazione di una so-ciet o enti esteri, quando non sia stata assolta nel Paesedi provenienza l IMPOSTA prevista nella direttiva comu-nitaria prima citata (a cagione di ci il trasferimentoassume quindi le caratteristiche di una costituzione so-cietaria nel Paese di trasferimento della sede ammini-strativa); il trasferimento della sede legale nel territoriodello Stato di societ ed enti esteri da altro Stato dellaCEE.


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