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2005 05 30 Principio 12 Schemi bilancio dopo …

Copyright OIC OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILIT PRINCIPI CONTABILI del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall OIC in relazione alla riforma del diritto societario Composizione e Schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi 30 maggio 2005 Sostituisce il Principio n. 12 del marzo 1996 Copyright OIC IPRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilit (OIC) nasce dall esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di am-pia rappresentativit con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile. L OIC si costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001. Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministra-zioni pubbliche, nazionali e locali.

Copyright OIC 1 SCOPO E CONTENUTO L’OIC – Organismo Italiano di Contabilità - ha curato la revisione del Principio contabi-le 12, emanato il 1° gennaio 1994, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali-

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1 Copyright OIC OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILIT PRINCIPI CONTABILI del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall OIC in relazione alla riforma del diritto societario Composizione e Schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi 30 maggio 2005 Sostituisce il Principio n. 12 del marzo 1996 Copyright OIC IPRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilit (OIC) nasce dall esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno standard setter nazionale dotato di am-pia rappresentativit con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile. L OIC si costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001. Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministra-zioni pubbliche, nazionali e locali.

2 Inoltre, l OIC, coordinando i propri lavori con le attivit degli altri standard setter europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L OIC svolge altres un opera di assistenza al legislatore nazionale nell emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea. L OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonch con l organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio. Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali private e pubbliche interessate all informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialit e in-dipendenza delle scelte.

3 Il conseguimento dell autorevolezza necessaria per influire effica-cemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell informazione contabile infatti maggiore quanto pi ampia e rappresentativa la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali. Il governo dell OIC attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori dei Conti. I principi contabili dell OIC sono soggetti al parere della Banca d Italia, della CONSOB, dell ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette pubblicato congiuntamente al Principio contabile approvato dal Comitato Esecutivo. I principi contabili nazionali sono pubblicati dall OIC nelle seguenti due serie: ! la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo l OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d esercizio; !

4 La precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la prece-dente numerazione anche nella versione modificata dall OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l uso da parte del lettore. Copyright OIC IIINDICE SCOPO E CONTENUTO .. 1 COMPOSIZIONE DEL bilancio D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA .. 2 RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI .. 4 COMPOSIZIONE DEL bilancio D'ESERCIZIO SECONDO I PRINCIPI 4 COMPOSIZIONE E Schemi DEL bilancio D ESERCIZIO DI IMPRESE MERCANTILI, INDUSTRIALI E DI SERVIZI: DEFINIZIONE DEGLI STESSI ED ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI PER LA LORO 6 SCHEMA DI STATO 6 Schema di stato patrimoniale secondo la legislazione 6 Considerazioni di carattere 8 Schema di stato patrimoniale secondo i principi contabili .. 11 Finalit dello stato patrimoniale.

5 11 Forma ed elementi 12 Conclusioni .. 16 Attivit e passivit a breve termine .. 17 Conti ed operazioni con consociate e soggetti che esercitano l attivit di direzione e coordinamento . 18 SCHEMA DI CONTO 19 Schema di conto economico secondo la legislazione 19 Considerazioni di carattere 20 Schema di conto economico secondo i principi contabili ..22 Finalit del conto 22 Forma ed elementi 23 Commento allo schema di conto economico civilistico in base ai principi contabili .. 23 Conclusioni .. 31 NOTA INTEGRATIVA AL bilancio .. 32 INFORMATIVA RICHIESTA DALLA NORMATIVA 32 INFORMATIVA RICHIESTA DAI PRINCIPI 37 39 SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO .. 40 NORMATIVA 40 RENDICONTO FINANZIARIO SECONDO I PRINCIPI 40 Finalit del rendiconto finanziario .. 40 I concetti di risorse finanziarie ai fini del rendiconto 41 Forma e contenuto del rendiconto finanziario .. 42 Parte generale .. 42 Il rendiconto finanziario in termini di variazioni di capitale circolante 43 Il rendiconto finanziario in termini di liquidit.

6 44 48 APPENDICE 1 INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI49 APPENDICE 2 OPERAZIONI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA CON RETROLOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING E SALE/LEASE BACK) .. 52 APPENDICE 3 INFORMATIVA PER AREA GEOGRAFICA .. 62 APPENDICE 4 ANALISI DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO 64 Copyright OIC IIIAPPENDICE 5 OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI 67 APPENDICE 6 INFORMATIVA SULL ATTIVIT DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIET .. 71 APPENDICE 7 INFORMATIVA SULLE PARTI CORRELATE .. 76 Copyright OIC 1 SCOPO E CONTENUTO L OIC Organismo Italiano di Contabilit - ha curato la revisione del Principio contabi-le 12, emanato il 1 gennaio 1994, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali-sti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarlo alle nuove disposizioni legisla-tive. Con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, era stata data attuazione alle Direttive CEE n.

7 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'eserci-zio e al bilancio consolidato. La disciplina di bilancio stata modificata con il 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto So-cietario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n. 366. Il Principio riedito riporta, dunque, le modifiche resesi necessarie per effetto delle novit legislative introdotte con il n. 6/2003. Non sono stati curati altri aggiornamenti nor-mativi o di prassi contabile. Nella stesura del Principio si provveduto al coordinamento del testo con le regole contabili indicate nel Principio OIC 1 e nell Appendice di aggiornamento all OIC 1. Il nuovo Principio non tratta i principi contabili connessi agli aspetti inerenti: i patrimoni destinati ad uno specifico affare, e le operazioni di: a) scioglimento e liquidazione (Libro V, Titolo V, Capo VIII ); b) trasformazione, fusione e scissione (Libro V, Titolo V, Capo X ), che saranno oggetto di specifici documenti.

8 Esula altres dal presente Principio la trattazione dei principi contabili connessi al D. Lgs. 394/03 in tema di informativa in nota integrativa delle valutazioni al fair value degli stru-menti finanziari. La composizione e gli Schemi dei prospetti che costituiscono il bilancio d'esercizio della generalit delle imprese (fatta esclusione dei bilanci per i quali esiste una specifica normati-va come per le imprese assicurative, bancarie, di pubblici servizi, editrici, di intermediazione finanziaria ecc.) vengono esaminati in questo Principio contabile nelle loro linee essenziali alla luce di tali decreti. Copyright OIC 2 COMPOSIZIONE DEL bilancio D'ESERCIZIO SECONDO LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA Le principali norme civilistiche relative alla composizione del bilancio d esercizio sono qui di seguito brevemente richiamate. A) L'art. 2423 dispone che: Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patri-moniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

9 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societ e il risultato economico dell'e-sercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a da-re una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se in casi eccezionali, l applicazione di una disposizione degli articoli seguenti incom-patibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applica-ta. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l influenza sulla rappresen-tazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali uti-li derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misu-ra corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unit di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che pu essere redatta in migliaia di euro.

10 L'art. 2423-bis stabilisce che nella redazione del bilancio : 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivit , nonch tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'eser-cizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio, indipen-dentemente dalla data dell incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separa-tamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Dero-ghe a questo Principio sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione pa-trimoniale e finanziaria e del risultato economico.


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