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2017 12 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

Copyright OIC OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILIT PRINCIPI contabili Immobilizzazioni immateriali Dicembre 2016 Copyright OIC 1 PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilit (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l istituto nazionale per i principi contabili ed ha le seguenti funzioni: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; b) fornisce supporto all attivit del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ci previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche; c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l’“ istituto nazionale per i principi contabili ” ed ha le seguenti funzioni:

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1 Copyright OIC OIC ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILIT PRINCIPI contabili Immobilizzazioni immateriali Dicembre 2016 Copyright OIC 1 PRESENTAZIONE L Organismo Italiano di Contabilit (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l istituto nazionale per i principi contabili ed ha le seguenti funzioni: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; b) fornisce supporto all attivit del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ci previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche.

2 C) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l International Accounting Standards Board (IASB), con l European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi. Con riferimento alle attivit di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorit nazionali che hanno competenze in materia contabile. Nell esercizio delle proprie funzioni l OIC persegue finalit di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicit . Esso riferisce annualmente al Ministero dell economia e delle finanze sull attivit svolta.

3 I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso due process di consultazione. In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell art. 12 dello Statuto, al parere dell Agenzia delle Entrate, della Banca d Italia, della CONSOB, dell IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione. La precedente edizione del principio stata pubblicata nel gennaio 2015 ed aggiornava la versione del maggio 2005.

4 2 INDICE par. FINALIT DEL 1 AMBITO DI 2-3 4-23 CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE 24-35 Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis ) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter ).. 35 RILEVAZIONE 36-59 Considerazioni 36-39 Oneri 40-49 Costi di impianto e di 41-45 Costi di 46-49 Beni 50-53 54-58 Immobilizzazioni in corso e 59 VALUTAZIONE E RILEVAZIONI 60-84 60-77 Oneri 65 66-70 Beni 71 Immobilizzazioni in 72 Altre Immobilizzazioni 73-77 78 79-83 84 CASI 85-87 Contributi pubblici commisurati al costo delle Immobilizzazioni 85-87 NOTA 88-98 Informazioni relative alle societ che redigono il bilancio in forma 88-93 Informazioni relative alle societ che redigono il bilancio in forma abbreviata (art.)

5 2435-bis ).. 94-96 Informazioni relative alle micro imprese (art. 2435-ter ).. 97-98 DATA DI ENTRATA IN 99-99A 3 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE .. 100-107B APPENDICE A SINTESI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI Immobilizzazioni immateriali LE Immobilizzazioni immateriali NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE 4 FINALIT DEL PRINCIPIO 1. Il principio contabile OIC 24 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle Immobilizzazioni immateriali , nonch le informazioni da presentare nella nota integrativa. AMBITO DI APPLICAZIONE 2. Il presente principio si applica alle societ che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

6 Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo le Immobilizzazioni immateriali nella legislazione civilistica . 3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle Immobilizzazioni immateriali . DEFINIZIONI 4. Le Immobilizzazioni immateriali sono attivit normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilit . Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilit in un solo periodo ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di pi esercizi.

7 Le Immobilizzazioni immateriali comprendono: oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo); beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili); avviamento; Immobilizzazioni immateriali in corso; e acconti. I benefici economici futuri derivanti da un immobilizzazione immateriale includono i ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall utilizzo dell attivit immateriale da parte della societ . 5. Gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilit nell'esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall avviamento.

8 Gli oneri pluriennali generalmente hanno caratteristiche pi difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilit pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Essi comprendono i costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale. 6. I costi di impianto e di ampliamento sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della societ , quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacit operativa. 5 7. Lo sviluppo l applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell inizio della produzione commerciale o dell utilizzazione.

9 8. La ricerca di base un indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilit generica alla societ . I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare. 9. I beni immateriali sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale individualmente identificabile quando: (a) separabile, ossia pu essere separato o scorporato dalla societ e pertanto pu essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure (b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla societ o da altri diritti e obbligazioni.

10 Essi comprendono diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili. 10. L avviamento l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virt dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente. 11. Il costo d acquisto rappresentato dal prezzo effettivo da corrispondere al fornitore dell immobilizzazione immateriale, di solito rilevato dal contratto o dalla fattura.


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