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3. le operazioni di conguaglio - Il mio CAF

Istruzioni generali 1 LE operazioni DI conguaglio Di seguito si riportano le modalit e i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di conguaglio come indicato nelle circolari 14/E del 09/05/2013 e 4/E del 12/03/2018: ATTENZIONE. Si ricorda che, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d imposta se l importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. LUGLIO Il sostituto d imposta deve, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, sugli emolumenti o sulla rata di pensione corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi relativi all Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate, se stata richiesta la rateizza

LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO Di seguito si riportano le modalità e i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di conguaglio come indicato nella circolare 14/E del …

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1 Istruzioni generali 1 LE operazioni DI conguaglio Di seguito si riportano le modalit e i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di conguaglio come indicato nelle circolari 14/E del 09/05/2013 e 4/E del 12/03/2018: ATTENZIONE. Si ricorda che, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d imposta se l importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. LUGLIO Il sostituto d imposta deve, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, sugli emolumenti o sulla rata di pensione corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi relativi all Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate, se stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all Irpef, di acconto del 20% a tassazione separata.

2 Di acconto dell addizionale comunale all Irpef. Per l effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai collaboratori coordinati e continuativi, il sostituto d imposta deve seguire le medesime regole previste per i conguagli ai lavoratori dipendenti. Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se stata richiesta la rateizzazione). ATTENZIONE. In caso di rateizzazione l interesse calcolato dal sostituto d imposta sulle mensilit successive alla prima pari allo 0,33% mensile.

3 Se la retribuzione erogata nel mese insufficiente, la parte residua, maggiorata dell interesse previsto per le ipotesi di incapienza (0,4%), sar trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d imposta. In caso, invece, di comunicazione tardiva da parte del Caf il conguaglio deve essere effettuato nel primo periodo di paga utile a partire da quello di luglio. NOVEMBRE A novembre dovr essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef e di cedolare secca.

4 Se il contribuente vuole che questa sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d imposta entro il 30 settembre indicando, sotto la propria responsabilit , l importo che ritiene dovuto. Istruzioni generali 2 FAC-SIMILE di richiesta di riduzione del secondo acconto Irpef: _____ Oggetto: Assistenza fiscale Richiesta di riduzione dell acconto di novembre ai fini Irpef Il/La sottoscritto/a _____ Nato/a a _____ il _____ Residente in _____, via_____ _____ Codice fiscale _____, dipendente (o collaboratore) di codesta Ditta VISTI - l , comma 6, del 31/05/1999, ; - l , comma 2, lett.

5 C) del , , convertito con modifiche della L. 27 aprile 1989, ; COMUNICA di volersi avvalere della facolt di cui alle predette disposizioni e CHIEDE sotto la sua esclusiva responsabilit che, dai compensi che verranno erogati nel prossimo mese di novembre, vengano prelevati i seguenti importi a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef per il 2019: Irpef: . _____ Nessun acconto Irpef _____, li _____ _____ (firma) DICEMBRE A dicembre il sostituto tenuto ad effettuare il conguaglio a credito risultante dal modello 730 integrativo.

6 Il conguaglio derivante dal modello integrativo pu essere effettuato anche da un sostituto d imposta diverso da quello che ha praticato i conguagli del 730 originario (il sostituto indicato nella dichiarazione integrativa). Nel caso in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro prima del mese di dicembre (periodo di paga utile al conguaglio ) il sostituto tenuto in ogni caso a effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti nel mese di dicembre.

7 CASI PARTICOLARI Il provvedimento dell Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 prevede che il sostituto d imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non tenuto all effettuazione delle operazioni di conguaglio , ne debba dare comunicazione telematica all Agenzia delle entrate tramite file di diniego. L Agenzia inoltrer l informazione al caf, che contatter il contribuente per correggere la dichiarazione. Il sostituto d imposta pu effettuare il diniego solo se: il contribuente non mai stato suo dipendente; il rapporto di lavoro cessato prima del 1 aprile 2019.

8 Istruzioni generali 3 In tutti gli altri casi deve seguire le indicazioni della circ. 14 del 2013, qui riportate. Cessazione del rapporto di lavoro Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione prima dell effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio occorre distinguere tra: Conguagli a debito: il sostituto d imposta non effettua le operazioni di conguaglio , ma rilascia al contribuente apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto).

9 Tali importi dovranno essere direttamente pagati dall interessato con F24 entro i termini previsti per i versamenti del mod. Redditi PF 2019. I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all , lettera c-bis, del Tuir), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l applicazione dell interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve erogare loro emolumenti entro l anno d imposta. Conguagli a credito: il sostituto tenuto all effettuazione del conguaglio a credito, emettendo un apposito cedolino.

10 Decesso dell assistito Il decesso del contribuente fa venire meno l obbligo per il sostituto d imposta di effettuare le operazioni di conguaglio : se il decesso avviene prima dell effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto d imposta dovr comunicare agli eredi l ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che saranno versate dagli eredi secondo i termini e le modalit previsti; ATTENZIONE. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti. nel caso di conguaglio a credito il sostituto comunicher agli eredi i relativi importi, provvedendo ad indicarli anche nell apposita certificazione, che gli stessi computeranno nella successiva dichiarazione che dovranno o comunque potranno presentare per conto del de cuius.


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