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4.1 SICUREZZA ELETTRICA - impresasicura.org

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della SICUREZZA all interno delle | EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |4. Sicurezza4 .1 SICUREZZA ELETTRICA NOTA: il presente documento stato redatto consultando e riportando alcune parti del documento della conferenza delle regioni e delle province autonome 10/011/CR10c/C7 Guida operativa per la sicu-rezza degli impianti , n 37/08, DPR 462/01, 81 sono state consultate le norme CEI, in particolare CEI 64-8 Variante 3, 11-27 Terza edizione, . Leggi e norme Nel settore elettrico, la realizzazione degli impianti a regola d arte , passa attraverso il rispetto della norma-tiva di SICUREZZA che si dividono: 1) norme giuridiche, 2) norme tecniche. NORME GIURIDICHELe norme giuridiche sono tutte le norme dalle quali scaturiscono le regole di comportamento dei soggetti. Sono di norma obbligatorie e sono emesse dagli Organi legislativi nazionali ed relazione all organo che le emette si dividono in: Nazionali, Regionali, (Leggi, DPR, Decreti legislativi, Ordinanze); Extranazionali o Comunitarie, (Risoluzioni, Direttive, Raccomandazioni).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese. EBER EBAM INAIL Reg. EMILIA ROMAGNA Reg. MARCHE |

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1 Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della SICUREZZA all interno delle | EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |4. Sicurezza4 .1 SICUREZZA ELETTRICA NOTA: il presente documento stato redatto consultando e riportando alcune parti del documento della conferenza delle regioni e delle province autonome 10/011/CR10c/C7 Guida operativa per la sicu-rezza degli impianti , n 37/08, DPR 462/01, 81 sono state consultate le norme CEI, in particolare CEI 64-8 Variante 3, 11-27 Terza edizione, . Leggi e norme Nel settore elettrico, la realizzazione degli impianti a regola d arte , passa attraverso il rispetto della norma-tiva di SICUREZZA che si dividono: 1) norme giuridiche, 2) norme tecniche. NORME GIURIDICHELe norme giuridiche sono tutte le norme dalle quali scaturiscono le regole di comportamento dei soggetti. Sono di norma obbligatorie e sono emesse dagli Organi legislativi nazionali ed relazione all organo che le emette si dividono in: Nazionali, Regionali, (Leggi, DPR, Decreti legislativi, Ordinanze); Extranazionali o Comunitarie, (Risoluzioni, Direttive, Raccomandazioni).

2 NORME TECNICHELe norme giuridiche non entrano nel merito di requisiti tecnici, in quanto le stesse necessitano di continui aggiornamenti, ma rinviano, per i dettagli, alle norme tecniche. La norma tecnica definita a livello europeo (norma UNI CEI EN 45020) come il documento, prodotto me-diante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attivit o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto .I campi di normazione sono i pi disparati, in quanto spaziano dai materiali ai prodotti, dalle macchine ai metodi norme tecniche non sono per loro natura obbligatorie: diventano obbligatorie nel momento in cui una legge o un altra norma legislativa fa espresso riferimento ad loro applicazione costituisce un metodo corretto per soddisfare norme di legge generiche, in quanto garantiscono un livello minimo di SICUREZZA per realizzare un impianto a regola d arte.

3 NORME TECNICHE E IL D. LGS. 81/08Il D. Lgs. 81/08 nel capo III Impianti e apparecchiature elettriche richiama espressamente pi volte al ri-spetto delle norme tecniche, meglio definite dall art. 2 comma 1 lettera u), v) e z) del D. Lgs. 81/08, pertanto l applicazione delle norme tecniche da parte del datore di lavoro risulta un emanazione delle norme tecniche sono preposti appositi Enti di normazione. Per il settore elettrotec-nica ed elettronica abbiamo: IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); CENELEC (Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica); CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). L Ente normatore nazionale per il settore elettrico ed elettronico il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), che ha lo scopo di stabilire:Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della SICUREZZA all interno delle | EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |4. Sicurezza1.

4 SICUREZZA ELETTRICA i requisiti che devono avere i materiali, le macchine, le apparecchiature e gli impianti elettrici affinch corrispondano alla regola di buona elettrotecnica; il livello minimo di SICUREZZA per impianti e apparecchi per la loro conformit giuridica alla regola d arte; i criteri con i quali detti requisiti debbono essere provati e controllati. La Legge italiana n. 186 del 1 marzo 1968 ne riconosce l autorit stabilendo che i materiali, le macchine, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, realizzati secondo le Norme del CEI si considerano a regola d arte .4 .1. 2 Decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n 106 4 .1. 2 .1 OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, DEI FABBRICANTI E FORNITORI, DEGLI INSTALLATORIPROGETTISTINell art. 22, il D. Lgs. 81/08 parla degli obblighi dei progettisti e quindi anche dei progettisti degli impianti elettrici, i quali, nei casi in cui obbligatorio la progettazione (art.)

5 5 del 37/08), per poter redigere un progetto dell impianto elettrico sia nell ambiente di lavoro ma non solo, devono necessariamente essere iscritti ad un apposito albo professionale, (art. 5 comma 1 37/08). Inoltre il progetto, per scelte proget-tuali, tecniche, per scelte delle attrezzature, componenti e dispositivi di protezioni conforme alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), garantendo lo stato dell arte come stabilito dalla Legge 186/68. FABBRICANTI E FORNITORIL art. 23 sugli obblighi dei fabbricanti e dei fornitori recita: 1) Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e SICUREZZA sul ) In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformit , gli stessi deb-bono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

6 I requisiti di SICUREZZA del materiale elettrico di bassa tensione deve rispettare la Direttiva europea 2006/95/CE pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea del 27/12/2006, la quale sostituisce la vecchia direttiva bassa tensione 73/23/CEE e parte della Direttiva 93/68/CEE (recepita a livello nazionale dalla Legge e per la marcatura CE dal D. Lgs. 626 del 25/11/1996). La Direttiva 2006/95/CE integra in un testo unico le due direttive, ma in realt , non modifica la sostanza degli obblighi per i costruttori e i mandatari. I N S TALL ATO R ISecondo l art. 24, il D. Lgs. 81/08, gli installatori di impianti, nello specifico di impianti elettrici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e SICUREZZA sul lavoro, nonch alle istruzioni fornite dai rispet-tivi fabbricanti. Pertanto, le imprese che intendono esercitare l attivit di installatore elettrico, oltre a realizzare gli impianti secondo la regola dell arte, devono essere imprese abilitate, (art.)

7 3 37/08) e quindi iscritte nell albo delle imprese artigiane e in possesso dei requisiti tecnico-professionali, richiesti per i lavori da realizzare. Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della SICUREZZA all interno delle | EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |4. Sicurezza1. SICUREZZA elettricaInoltre, l installatore, a lavori conclusi rilascia al committente, la dichiarazione di conformit (DICO), che deve essere resa sulla base dell apposito modello allegato al 37/08, e fanno parte integrante la relazione con-tenente la tipologia dei materiali impiegati, nonch il progetto dell impianto elettrico qualora OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E REQUISITI DI SICUREZZAIl datore di lavoro dell azienda del comparto abbigliamento, ai sensi dell art. 80 del D. Lgs. 81/08 prende le misure necessarie affinch i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura ELETTRICA connessi all im-piego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da:a) contatti elettrici diretti;b) contatti elettrici indiretti;c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;d) innesco di esplosioni;e) fulminazione diretta ed indiretta;f) sovratensioni;g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

8 A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione (art. 28) del rischio elettrico, tenendo in considerazione:a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro;c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in SICUREZZA del lavoro e a predisporre le procedure di uso e manuten-zione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di SICUREZZA raggiunto con l adozione delle misure di cui sopra. Il datore di lavoro prende, altres , le misure necessarie affinch le procedure di uso e manutenzione adottate a seguito della valutazione del rischio, siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d uso e manutenzione delle apparecchiature rica-denti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

9 Nello specifico le norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).L art. 81 in merito ai requisiti di SICUREZZA specifica che tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonch le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arte. Inoltre aggiunge:2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodot-to, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di .., si considerano costruiti a regola d arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. MARCATURA CE E MARCHI DI CONFORMIT Il datore di lavoro deve assicurarsi che i componenti che costituiscono l impianto elettrico (quadri elettrici, interruttori di protezioni, cavi e conduttori, prese e spine, prolunghe e adattatori, impianti di terra, ecc.) siano costruiti a regola d arte.

10 Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della SICUREZZA all interno delle | EBER | EBAM | INAIL | Reg. EMILIA ROMAGNA | Reg. MARCHE |4. Sicurezza1. SICUREZZA elettricaCome abbiamo gi detto la direttiva bassa tensione 2006/95/CE, integra in un testo unico le due direttive, (Direttiva 73/23/CEE recepita in Italia dalla Legge , e la Direttiva 93/68/CEE recepita per la marcatura CE dal D. Lgs. 626 del 25/11/1996) ma in realt , non modifica la sostanza degli obblighi per i costruttori e i si genera confusione tra marcatura e marcatura CE applicata dallo stesso costruttore (importatore o mandatario) che ha costruito e/o messo in commercio il materiale in Europa. L apposizione della marcatura CE si effettua in alternativa, sul prodotto, sull imballo, sulle avvertenze d uso, sulla garanzia ecc. e deve essere visibile, leggibile e marcatura CE obbligatoria e indica espressamente la rispondenza di quel prodotto (secondo il parere del costruttore) ai requisiti essenziali di tutte le direttive europee che lo riguardano e che costituiscono l unico vincolo tecnico obbligatorio.


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