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4 Il Contratto di lavoro settore domestico 4 - Sintesi

1IL Contratto DI lavoro NEL settore domestico E DELL ASSISTENZA 1. IL Contratto DI RIFERIMENTO Il lavoro domestico regolato da uno specifico Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)(24) solitamente indicato come CCNL Colf , rinnovato nel 2007 e valevole sino al 2013. Nel CCNL contenuta la disciplina generale, valida su tutto il territorio italiano, delle condizioni minime di trattamento economico-normativo per i singoli aspetti collegati alla prestazione di lavoro : inquadramento, orario di lavoro , riposti, minimi retributivi, ferie, assunzione, fine del rapporto di lavoro , Queste condizioni minime non possono essere peggiorate, altrimenti il rapporto di lavoro assume una connotazione di irregolarit rispetto alla quale il lavoratore o la lavoratrice possono attivare tutti gli strumenti previsti a propria tutela.

1 IL CONTRATTO DI LAVORO NEL SETTORE DOMESTICO E DELL’ASSISTENZA 1. IL CONTRATTO DI RIFERIMENTO Il lavoro domestico è regolato da uno specifico contratto collettivo nazionale di

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1 1IL Contratto DI lavoro NEL settore domestico E DELL ASSISTENZA 1. IL Contratto DI RIFERIMENTO Il lavoro domestico regolato da uno specifico Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)(24) solitamente indicato come CCNL Colf , rinnovato nel 2007 e valevole sino al 2013. Nel CCNL contenuta la disciplina generale, valida su tutto il territorio italiano, delle condizioni minime di trattamento economico-normativo per i singoli aspetti collegati alla prestazione di lavoro : inquadramento, orario di lavoro , riposti, minimi retributivi, ferie, assunzione, fine del rapporto di lavoro , Queste condizioni minime non possono essere peggiorate, altrimenti il rapporto di lavoro assume una connotazione di irregolarit rispetto alla quale il lavoratore o la lavoratrice possono attivare tutti gli strumenti previsti a propria tutela.

2 Possono per essere migliorate con accordo fra le due parti interessate. Sono regole che si applicano senza discriminazioni di genere (totale parit uomo/donna in tutti gli aspetti del rapporto di lavoro ) di nazionalit (totale parit nella gestione del rapporto di lavoro fra lavoratori/lavoratrici italiani, comunitari o extracomunitari). 2. L ASSUNZIONE Il datore di lavoro (non importa quale sia la sua nazionalit ) pu assumere direttamente la lavoratrice domestica se di nazionalit italiana o di paesi della Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

3 La lavoratrice pu essere assunta anche se non iscritta nelle liste del collocamento. E per necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identit e della tessera sanitaria aggiornata. Se la lavoratrice domestica minorenne (ma con pi di 16 anni), deve presentare oltre ai documenti gi indicati: - il certificato di idoneit al lavoro , rilasciato dall Ufficiale sanitario dell ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro ; - la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potest familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore o a mezzo servizio, l autorizzazione scritta di chi esercita la patria potest.

4 Lavoratrice e datore di lavoro devono concordare prima dell assunzione gli elementi chiave del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.) e poi formalizzarli in una lettera di assunzione (firmata da entrambi) che deve contenere le informazioni relative a: identit del datore di lavoro e della lavoratrice; ubicazione esatta del luogo di lavoro ; la data di inizio del rapporto di lavoro ; l eventuale data di cessazione se il Contratto a termine; l eventuale durata del periodo di prova; la categoria di inquadramento e l anzianit di servizio del lavoratore nella categoria; 2 la retribuzione pattuita; la convivenza o meno con il datore di lavoro ; le eventuali condizioni del vitto e dell alloggio; gli orari della prestazione di lavoro .

5 L eventuale giorno del riposo settimanale solenne e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva (in caso di lavoro dipendente con impegno costante); il periodo concordato per il godimento delle ferie annuali; la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari. Il datore di lavoro ha l obbligo di comunicare l assunzione al Centro per l impiego competente sul Comune di lavoro entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello in cui inizia il rapporto di lavoro . La comunicazione al Centro per l Impiego valida anche ai fini dell iscrizione obbligatoria della lavoratrice domestica agli enti previdenziali e assicurativi (INPS e Inail) (25). La comunicazione (obbligatoria anche nel caso di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro ) pu essere fatta con apposito modello cartaceo disponibile presso il Centro per l Impiego competente o con procedura telematica attraverso il servizio ADELINE (26) o attraverso il sito del Ministero del lavoro , utilizzando le procedure di invio on-line dei nuovi moduli resi disponibili ( richiesto l accreditamento).

6 L assunzione domestica si presuppone sempre a tempo indeterminato; i datori di lavoro possono avvalersi di lavoratrici a tempo determinato solo nei seguenti casi: esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; sostituzione anche parziale dei lavoratori sospesi dal rapporto per motivi familiari, ivi compresa la necessit di raggiungere la propria famiglia residente all estero; sostituzione di lavoratori assenti per ferie, malattia, infortunio, maternit o che fruiscono di diritti istituiti da norme di legge sulla tutela dei minori e portatori di handicap; per l assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedale, casa di cura, residenza sanitaria assistenziale e casa di riposo.

7 La legge permette l assunzione di due lavoratrici che assumono insieme l obbligo di un unico rapporto di lavoro ma ogni lavoratrice resta personalmente e direttamente responsabile del lavoro svolto: il cosiddetto lavoro ripartito, che pu essere utilizzato, ad esempio, dal datore di lavoro con due assistenti familiari che lavorano alternandosi di 15 giorni ciascuna. Il Contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta e nella lettera di assunzione devono essere indicate la retribuzione e la parte normativa spettante a ogni lavoratrice in base al CCNL, la misura della percentuale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuna di loro, con i rispettivi orari.

8 La lavoratrici possono sostituzioni fra di loro e la retribuzione viene riproporzionata in ragione dell orario effettivamente svolto. Sono vietate eventuali sostituzioni da parte di terzi mentre le dimissioni o il licenziamento di una delle lavoratrici comportano la cessazione del rapporto di lavoro anche per l altra, a meno che questa dichiari la propria disponibilit a lavorare per l intero orario di lavoro o indichi una persona con la quale intende proseguire il lavoro ripartito. La sostituzione deve essere in ogni caso accettata dal datore di lavoro . 3. SANZIONI AMMINISTRATIVE Se non si comunica l assunzione al Centro per l impiego Se il datore di lavoro omette o ritarda la comunicazione obbligatoria al Centro per l Impiego, deve pagare una sanzione amministrativa alla Direzione Provinciale del lavoro che va da 200 a 500 euro per ogni lavoratrice di cui non si comunicata l assunzione.

9 Questa sanzione amministrativa pu essere cumulata con la sanzione prevista per mancata iscrizione all INPS e/o alla sanzione civile 3prevista per l omesso pagamento dei contributi. Se non si iscrive il lavoratore domestico all INPS In caso di mancata iscrizione della lavoratrice domestica all INPS, la Direzione Provinciale del lavoro pu applicare al datore di lavoro una sanzione che va da euro a euro per ciascuna lavoratrice in nero , maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero. 4. PERIODO DI PROVA L assunzione della lavoratrice pu essere effettuata con un patto di prova, che deve risultare da un atto scritto (ad esempio, nella lettera di assunzione).

10 Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti pu recedere dal Contratto senza obbligo di preavviso. Alla lavoratrice che non ha superato il periodo di prova devono essere regolarmente retribuiti i giorni di servizio prestato. La durata del periodo di prova varia in funzione della categoria di inquadramento della lavoratrice: categoria durata DS, D 30 giorni A, AS, B, BS, C, CS 8 giorni I giorni si intendono di effettivo lavoro e non di calendario. Il periodo di prova non pu essere svolto prima della firma della lettera di assunzione. Compiuto il periodo di prova, l assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell anzianit della lavoratrice. 5. L ORARIO DI lavoro La durata normale dell orario di lavoro concordata tra le parti, ma non pu superare i seguenti tetti massimi: GIORNO SETTIMANA max ore max ore max giorni (non consecutive) Conviventi 10 54 Non conviventi 8 40 5-6 Il tempo necessario alla consumazione del pasto non rientra nel calcolo dell orario di lavoro .


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