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7. IL FACTORING GLOSSARIO 4 APPROFONDIMENTI 8 1 NORMATIVA 9 1 7. IL FACTORING Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere il FACTORING . Caratteristiche generali del FACTORING Il FACTORING il contratto in forza del quale un imprenditore (cedente) cede o si obbliga a cedere a un intermediario finanziario (factor o cessionario) tutti o parte dei suoi crediti verso i propri clienti (debitori ceduti) derivanti dall esercizio di un attivit d impresa. A fronte dell operazione di cessione il factor offre al fornitore una controprestazione che di regola consiste nell anticipazione dell importo dei crediti ceduti. Il contratto di FACTORING strutturato essenzialmente secondo lo schema della cessione del credito. Rispetto alle ordinarie operazioni di cessione del credito, il contratto di FACTORING si distingue per l ampiezza e la variet degli obblighi assunti dal factor nei confronti del cedente.

Carta di debito Documento che abilita il titolare, in base a un rapporto contrattuale con l'emittente, a effettuare operazioni di prelievo presso gli ATM o di pagamento attraverso terminale (POS, Point of Sale, o cassa continua, cash dispenser) con addebito in tempo reale su conto corrente bancario del controvalore di ogni operazione effettuata.

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1 7. IL FACTORING GLOSSARIO 4 APPROFONDIMENTI 8 1 NORMATIVA 9 1 7. IL FACTORING Al termine del capitolo sarai in grado di descrivere il FACTORING . Caratteristiche generali del FACTORING Il FACTORING il contratto in forza del quale un imprenditore (cedente) cede o si obbliga a cedere a un intermediario finanziario (factor o cessionario) tutti o parte dei suoi crediti verso i propri clienti (debitori ceduti) derivanti dall esercizio di un attivit d impresa. A fronte dell operazione di cessione il factor offre al fornitore una controprestazione che di regola consiste nell anticipazione dell importo dei crediti ceduti. Il contratto di FACTORING strutturato essenzialmente secondo lo schema della cessione del credito. Rispetto alle ordinarie operazioni di cessione del credito, il contratto di FACTORING si distingue per l ampiezza e la variet degli obblighi assunti dal factor nei confronti del cedente.

2 Il factor, oltre all'operazione di finanziamento realizzata attraverso lo smobilizzo dei crediti ceduti, pu fornire all'impresa cedente anche un servizio di gestione amministrativa dei crediti e la garanzia dai rischi di inadempimento del debitore ceduto. 2 Vediamo in dettaglio quali servizi il factor pu offrire al cliente cedente. Gestione contabile Il factor si accolla gli adempimenti connessi al trattamento dei crediti oggetto di cessione, che comprendono di solito la contabilizzazione, il controllo delle scadenze e il sollecito dei pagamenti. Riscossione Il factor cura la gestione dell incasso e l eventuale contenzioso, comprensivo delle eventuali azioni di recupero del credito. Altre attivit di consulenza, collaborazione o informazione Rientrano in questa categoria l effettuazione di indagini di mercato e l individuazione di nuove strategie di mercato per la gestione dei rapporti con i clienti.

3 Il contratto di FACTORING deve essere stipulato, a pena di nullit , in forma scritta. Generalmente si fa ricorso, per la conclusione di questo genere di contratti, alla modalit dello scambio di corrispondenza commerciale di contenuto conforme. Ci significa che il contratto si conclude attraverso la reciproca trasmissione di lettere in carta intestata sottoscritte dal solo mittente e riportanti i termini dell accordo. Nella pratica sono molto diffuse clausole contrattuali che introducono particolari accordi tra le parti. Esse possono prevedere: l obbligo dell impresa-cedente di fattorizzare, cio cedere, tutti i crediti derivanti dall attivit d impresa (clausola di globalit ) il divieto per l impresa-cedente di rivolgersi anche ad altri intermediari per la cessione dei crediti d impresa (clausola di esclusiva).

4 Questa clausola impedisce all imprenditore di instaurare rapporti di preferenza con altri intermediari, cedendo al factor soltanto i crediti pi rischiosi, e mette il factor al riparo dal rischio che lo stesso credito sia ceduto a pi intermediari contemporaneamente il divieto per il cedente di praticare sconti o dilazioni di pagamento al fornitore/debitore ceduto la notifica o la comunicazione al debitore ceduto dell avvenuta fattorizzazione del credito (si distingue quindi tra notification FACTORING e non notification FACTORING ). Le tipologie di FACTORING Nella prassi le tipologie di cessione e fattorizzazione del credito sono numerose e si distinguono per esempio in ragione del corrispettivo versato dal factor, delle caratteristiche del cedente o del tipo di servizi prestati dal factor.

5 Le operazioni di FACTORING possono innanzitutto avvenire pro soluto o pro solvendo. La distinzione tra le due tipologie riguarda la garanzia da inadempimento. 3 Il FACTORING con cessione pro solvendo lascia a carico del cedente il rischio di insolvenza del debitore ceduto e la garanzia si estingue soltanto nel momento della riscossione del credito da parte del cessionario. Il FACTORING con cessione pro soluto libera il cedente dal rischio dell insolvenza del debitore ceduto, che viene assunto dalla societ di FACTORING . Le altre tipologie di FACTORING diffuse nella prassi contrattuale sono indicate nella tabella seguente. Un'impresa che ricorre al FACTORING ottiene vantaggi connessi al servizio di incasso e all'assicurazione dei crediti e vantaggi connessi al finanziamento ottenuto dal factor.

6 Vediamo di seguito una sintesi delle caratteristiche del FACTORING . Affidabilit creditizia Capacit di un soggetto di ottenere credito dal sistema finanziario; essa determinata sulla base della capacit di reddito, del livello di indebitamento in essere e della capacit dimostrata in passato di onorare le promesse di pagamento. Agente in attivit finanziaria Soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari , istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Attivit di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma La concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma.

7 Tale attivit comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: a)locazione finanziaria; b)acquisto di crediti; c)credito al consumo, cos come definito dall'articolo 121 del Testo unico, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica; d)credito ipotecario; e)prestito su pegno; f)rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonch ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.

8 Carta di credito Tessera personale e non cedibile con la quale un ente emittente autorizza il titolare, entro dei limiti di spesa prestabiliti, a: pagare i propri acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati con l'emittente stesso, ottenere anticipazioni di contante (cash advance) presso sportelli automatici (ATM) o presso gli sportelli bancari, senza dar luogo all'addebito immediato delle somme spese o prelevate. Carta di credito revolving Carta di credito che permette di accedere ad una disponibilit di denaro sotto forma di linea di credito. Il titolare di una carta di credito revolving rimborsa gli acquisti effettuati a rate e per questo paga alla banca un tasso di interesse. 4 GLOSSARIO Carta di debito Documento che abilita il titolare, in base a un rapporto contrattuale con l'emittente, a effettuare operazioni di prelievo presso gli ATM o di pagamento attraverso terminale (POS, Point of Sale, o cassa continua, cash dispenser) con addebito in tempo reale su conto corrente bancario del controvalore di ogni operazione effettuata.

9 Cartolarizzazione Operazione mediante la quale un soggetto (detto originator ) cede un suo credito pro soluto (cio senza garanzia dell incasso) a una societ che si obbliga a incorporare il credito stesso in uno o pi titoli da cedere a terzi sul mercato. Cessione del credito Contratto con il quale un soggetto (creditore cedente) trasferisce un altro soggetto (cessionario) un diritto di credito, determinando una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato del creditore lasciando immutata l identit del debitore (debitore ceduto). Consumatore Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivit imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Contratto di credito collegato Contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

10 Contratto di mutuo Contratto col quale una parte (mutuante) consegna all'altra una determinata quantit di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra (mutuatario) si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualit . Costituzione in mora Consiste nella richiesta scritta formulata dal creditore al debitore di adempiere l'obbligazione, cio di effettuare un pagamento o consegnare un bene. La richiesta di norma inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per dare certezza alla data del ricevimento. Alla costituzione in mora conseguono vari effetti, tra i quali: la maturazione degli interessi moratori, nella misura pattuita tra le parti o, in mancanza, in misura pari all'interesse legale; l'interruzione del termine di prescrizione; l'obbligo in capo al debitore di risarcire gli eventuali danni che si producano dopo la messa in mora.


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