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Accertamento delle rendite catastali

Accertamento delle rendite catastali Marted 8 Novembre 2016 Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino Via Carlo Alberto 59 - Torino Geom. Stefano Villani via Rubiana 52 - Torino Tel 011/389667 Con l'entrata in vigore del 19 aprile 1994, n. 701, sono state affidate ai professionisti anche le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento delle singole Unit Immobiliari a destinazione ordinaria e le operazioni di stima delle Unit Immobiliari a destinazione speciale, oggetto di nuova realizzazione ovvero variate in seguito ad interventi che ne hanno determinato una diversa consistenza o redditivit.

ottobre 1972 n. 636 prevedeva anche una commissione tributaria centrale con sede in Roma, presso il quale era previsto un terzo grado di giudizio. Il d.lgs. 545/1992 ha soppresso detta commissione, ma l'ha mantenuta in funzione per i giudizi pendenti fino al 1º gennaio 1996. A seguito della legge 24 dicembre 2007, n.

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  Delle, Commissione, Tributarias, Accertamento, Commissione tributaria, Catastali, Rendite, Accertamento delle rendite catastali

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1 Accertamento delle rendite catastali Marted 8 Novembre 2016 Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino Via Carlo Alberto 59 - Torino Geom. Stefano Villani via Rubiana 52 - Torino Tel 011/389667 Con l'entrata in vigore del 19 aprile 1994, n. 701, sono state affidate ai professionisti anche le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento delle singole Unit Immobiliari a destinazione ordinaria e le operazioni di stima delle Unit Immobiliari a destinazione speciale, oggetto di nuova realizzazione ovvero variate in seguito ad interventi che ne hanno determinato una diversa consistenza o redditivit.

2 Qualificazione: Distinzione delle a seconda della destinazione ordinaria e permanente (le vengono divise in gruppi e categorie) Classificazione: Distingue all interno di ogni categoria diverse classi di redditivit (le vengono divise in classi a seconda della capacit di reddito) Classamento: Attribuisce ad ogni la rispettiva categoria e classe Formazione La fase di formazione fondamentale e si articola in due parti: 1) Accertamento , rilievo e misura delle unit immobiliari Rendita Catastale; 2) Attribuzione dei valori Qualificazione Classificazione Classamento. Pubblicazione Gli atti redatti nella fase di formazione vengono pubblicati al fine di rendere noti i dati rilevati e permettere la presentazione di eventuali ricorsi Attivazione Aggiornamento dei dati pubblicati in seguito alle modificazioni intervenute dopo la fase di pubblicazione Conservazione Mantenimento dei dati riportati nelle scritture catastali e loro aggiornamento Il sistema estimativo del Catasto fabbricati prevede procedure specifiche per le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento Istruzioni: II e IV del 1942 Regolamento: DPR n.

3 1142 del 1949 Attualmente la pratica catastale si effettua tramite: della denuncia da parte del professionista della firma digitale , del file contenente il documento informatico mediante il Sistema Informatico del Territorio (SISTER) Il sistema informativo dell Ufficio provinciale, ricevuto il modello unico informatico catastale verificato dal sistema SISTER, effettua in automatico il controllo formale del documento: Se il controllo ha esito positivo, si procede alla protocollazione del documento; Se vengono riscontrati degli errori formali il documento viene respinto e l importo reso disponibile al professionista; La rendita dichiarata dal contribuente, rimane negli atti catastali come <<rendita proposta>> fino a quando l ufficio non provvede, con mezzi di Accertamento informatici, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni, alla determinazione della rendita catastale definitiva sulla base delle caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni.

4 Decorsi i limiti temporali sopra richiamati, la rendita proposta assume carattere definitivo e non pu essere modificata, se non nell ambito degli adempimenti previsti dal particolare istituto dell autotutela. E per facolt dell amministrazione finanziaria verificare le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto anche dopo il termine di 12 mesi, qualora sopravvengano informazioni, ovvero emergano eventuali caratteristiche non note e non valutate al momento della presentazione della denuncia Nei casi in cui l Ufficio provveda alla rettifica della rendita, il sistema produce in automatico l'Avviso di Accertamento che comprende: 1) I dati del classamento proposto ovvero presenti in atti; 2) I nuovi dati definiti dall Ufficio.

5 3) Le motivazioni che hanno prodotto l' Accertamento . La rideterminazione del classamento e l'attribuzione di una nuova rendita catastale viene comunicata agli intestatari mediante un AVVISO DI Accertamento notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento Se l'avviso di Accertamento viene ritenuto corretto, i destinatari non dovranno procedere con alcun ulteriore adempimento catastale perch i dati sono aggiornati direttamente dall'agenzia. Il destinatario che invece considera l'atto infondato potr chiederne il riesame in autotutela ovvero presentare ricorso AUTOTUTELA Il riesame in autotutela si attua inviando all Ufficio Provinciale Territorio dell Agenzia delle Entrate che ha emesso l'avviso, una domanda in carta semplice completa di documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

6 La domanda di riesame in autotutela non sospende i termini per la presentazione di un eventuale ricorso al giudice tributario. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15451, depositata il 30 giugno 2010, ha ribadito che non impugnabile dal contribuente il rifiuto del fisco di annullare, in sede d'autotutela, atti amministrativi (nella fattispecie si trattava dell'indicazione di una rendita catastale gi definita con sentenza passata in giudicato). La sezione tributaria della Cassazione ha con ci seguito l interpretazione gi fornita dalle Sezioni unite con sentenza n. 2870/2009 nella quale s'affermava che il giudice tributario pu vagliare la legittimit formale del rifiuto dell'autotutela ma non pu sindacare se la pretesa tributaria censurabile o no.

7 Sar comunque possibile il risarcimento del danno a favore del contribuente che avesse ragione. In sintesi: l Amministrazione non obbligata ad accogliere l istanza di autotutela, ma se in seguito il cittadino ottiene riconoscimento della sua ragione e la non ha fatto nulla per impedire il verificarsi di danni al cittadino (non accogliendo l istanza di autotutela), allora l Amministrazione stessa deve essere condannata al risarcimento del danno (oltre al pagamento delle spese processuali). RICORSO 546/92 156/15 - Il procedimento di reclamo/mediazione gestione del procedimento di reclamo/mediazione fase contenziosa 31 dicembre 1992 n.

8 545 L'ultima riforma del sistema di giustizia tributaria risale al 1992 operata con il 31 dicembre 1992 n. 545. Tale riforma ha messo in evidenza il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie (sul piano lessicale: oggi, infatti, si parla di "giudici tributari", non pi di "membri delle commissioni", e di "sentenza", non pi di "decisione"). Articolazione territoriale A seguito del riordino attuato con decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, le commissioni tributarie si articolano in: commissioni tributarie provinciali, aventi sede in ciascun capoluogo di ogni provincia, che giudicano in primo grado; commissioni tributarie regionali, aventi sede in ciascun capoluogo di regione, che giudicano definitivamente in appello, salvo il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per questioni di legittimit.

9 Prima della riforma del 1992, il previgente 26 ottobre 1972 n. 636 prevedeva anche una commissione tributaria centrale con sede in Roma, presso il quale era previsto un terzo grado di giudizio. Il 545/1992 ha soppresso detta commissione , ma l'ha mantenuta in funzione per i giudizi pendenti fino al 1 gennaio 1996. A seguito della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), la commissione tributaria centrale stata suddivisa in 21 sezioni, con sede in tutti i capoluoghi di regione o provincia autonoma, alle quali sono stati riassegnati i procedimenti pendenti per accelerare lo smaltimento del pesante arretrato. 546/92 Il contenzioso tributario un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria.

10 Attualmente regolato dal n. 546 del 31 dicembre 1992 il quale, all'articolo 1, comma 2, statuisce che: i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile . Oggetto del contenzioso Il contenzioso tributario pu instaurarsi solo a seguito dell'impugnazione di uno degli atti tassativamente prescritti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992. Gli atti avverso i quali pu essere proposto ricorso sono: 'avviso di Accertamento del tributo; 'avviso di liquidazione del tributo; provvedimento che irroga le sanzioni; ruolo e la cartella di pagamento; 'avviso di mora; 'iscrizione di ipoteca sugli immobili; fermo di beni mobili registrati; atti relativi alle operazioni catastali ; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.


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