Transcription of ACCISE (dir. trib.) - antoniodecicco.it
1 Sommario1. - Definizione2. - Diritto - La base giuridica e le fonti - La territorialit - L obbligazione - I soggetti - L -I - Il regime del deposito - La licenza di - La circolazione dei prodotti sottoposti e sog-getti ad accisa - L istituto della - Il sistema sanzionatorio3. -Fonti normative4. - termine accisa definisce tutti quei tributi che appartene-vano alla pi generale categoria di imposte indirette, che inItalia venivano qualificati, prima della realizzazione del mer-cato unico , come imposte di fabbricazione e/o di consu-mo e/o sovrimposte di confine . Queste ultime venivanocos definite quando rispettivamente l imposta di fabbrica-zione o quella di consumo erano riscosse, a parit di ali-quota, in costanza di un operazione doganale di Italia, la diversificazione tra imposta di consumo ed im-posta di fabbricazione radicava in una sottile distinzione giu-ridica. Nelle imposte di fabbricazione era il prodotto ad es-sere tassato a prescindere dall uso, sebbene fossero previstedestinazioni d uso agevolate o esenti per usi particolari,mentre nelle imposte erariali di consumo venivano tassatigli usi e non il prodotto in s , quindi il prodotto impiegato inuso diverso da quello tassato era un prodotto libero da , le ACCISE si caratterizzano, in particolare, per es-sere imposte che colpiscono il consumo di determinati pro-dotti.
2 Possibile, pertanto, affermare che il termine accisa , ri-sponde ad esigenze comunitarie di una definizione uniformedello specifico settore di imposta, resasi necessaria in previ-sione della realizzazione del mercato unico , e quindi conla conseguente realizzazione, dal 1 gennaio 1993, della li-bera circolazione tra gli Stati membri di tutte le ha determinato che il regime generale e l esigibilit dell accisa fossero identici in tutti gli Stati membri, renden-do necessario un processo di convergenza e di coordinamen-to in materia fiscale, volto al raggiungimento della completaarmonizzazione della tassazione nei diversi Stati ci possibile rinvenire ancora, soprattutto nelleprime disposizioni legislative nazionali di recepimento delledirettive comunitarie, successive alla realizzazione del mer-cato unico , distinzioni tra imposte di fabbricazione e quel-le di consumo ; lo testimonia il fatto che lo stesso testo uni-co del 1995, emanato con 26 ottobre 1995, n.
3 504,abbia continuato ad utilizzare al suo interno, a partire dallapropria intestazione la dicitura di imposte di fabbricazione e di imposte di consumo , in luogo di quella di ACCISE .A seguito dell eliminazione delle frontiere fiscali tra gli Sta-ti membri, regola generale che, nelle operazioni commer-ciali intracomunitarie, l accisa venga assolta nello Stato co-munitario dove il bene viene immesso in consumo. Mentre,per i prodotti acquistati direttamente dai privati, per propriouso e trasportati dai medesimi, l accisa viene riscossa nelloStato membro in cui i prodotti sono acquistati. Tuttavia, sonofissati dal legislatore alcuni criteri indicativi, al fine di com-piere una distinzione tra le transazioni che presentano carat-tere commerciale e quelle che non presentano tale caso delle cosiddette vendite a distanza (l invio di pro-dotti da un venditore ad una persona situata in un altro Statomembro non avente la qualit di depositario autorizzato ,operatore registrato o operatore non registrato), l accisa vapagata nello Stato membro di destinazione dal venditore co-munitario, tramite il rappresentante fiscale.
4 Per una migliore propriet di linguaggio in un settore carat-terizzato da un forte tecnicismo terminologico e giuridico, sirende opportuno evidenziare che, dal 1 gennaio 1993 (datadi realizzazione del mercato unico ), nelle transazioni com-merciali tra Stati membri per quanto riguarda i prodotti sot-toposti ad Accisa, non si parla pi di operazioni di impor-tazione e/o di esportazione (v. Importazione - discipli-na tributaria;Esportazione - disciplina tributaria),bens di trasferimenti comunitari , in quanto il passaggio dalterritorio di uno Stato membro a quello di un altro Stato mem-bro, non pu dar luogo a controllo suscettibile di ostacolarela libera circolazione intracomunitaria. Pertanto, si resa ne-cessaria, nella circolazione di prodotti sottoposti ad acci-sa, per fini commerciali, prevedere un documento comunita-rio di accompagnamento per tali prodotti, al fine di garantirel esigibilit dell accisa e preservarla da possibili prodotti sottoposti ad accisa sono individuati in manieraunivoca in base alla codificazione dei settori merceologici for-nita dal testo vigente della nomenclatura combinata ( )che, in estrema sintesi, pu essere definita una codifica nu-merica ad otto cifre di tutti i settori merceologici (v.)
5 Impor-tazione - disciplina tributaria).Inoltre, occorre precisare, per aver chiara la terminologia diriferimento, che per prodotto sottoposto ad accisa si debbaintendere quello al quale si applica il regime fiscale delle ac-cise, mentre per prodotto soggetto ad accisa si intende ilprodotto per il quale il debito d imposta non stato assolto,mentre per prodotto assoggettato ad accisa quello che hainvece assolto l accisa accisa che grava sul prodotto a sua volta concorre a costi-tuire base imponibile ai fini dell imposta sul valore ag-giunto: [C + (Q x a)] x b= P. Dove C il costo della mer-ce, Q la quantit della merce, a l aliquota di accisa, b l aliquota IVA, mentre P il prezzo finale del pro-dotto. La somma del costo del prodotto pi l accisa, ottenu-ta moltiplicando la quantit del prodotto per l aliquota di ac-cisa, costituiscono la base imponibile ai fini dell IVA; en-1 ACCISE (dir. trib.) 2008 (*) ACCISE (dir. trib.
6 Trambi concorrono a determinare il prezzo finale del base giuridica e le fonti normative. - La base giu-ridica per le ACCISE rappresentata, a livello comunitario, dal-l art. 93 TCE (gi art. 99 TCE, prima della rinumerazione de-gli articoli del Trattato originario, avvenuta con il Trattato diAmsterdam), il quale prevede che il Consiglio adotti, all u-nanimit , disposizioni che riguardano l armonizzazione del-le legislazioni sull imposizione indiretta quando queste sia-no necessarie ad assicurare l instaurazione ed il buon funzio-namento del mercato unico ; e dall art. 175 TCE, introdottodal Trattato di Maastricht (gi art. 130 S), che consente nelsettore dell energia di adottare azioni anche di natura fisca-le al fine di realizzare gli obiettivi di protezione ambientalee sanit pubblica previsti dall art. 174 TCE (gi art. 130 R).In tale settore di imposta la politica comunitaria stata attuataprevalentemente a mezzo di direttive comunitarie, che, come noto, devono essere recepite dai singoli Stati membri, a dif-ferenza dei regolamenti comunitari che espletano invece di-rettamente la loro efficacia.
7 Il voto all unanimit costituiscela caratteristica comune per le decisioni in campo settore specifico delle ACCISE , al fine di realizzare un ra-gionevole livello di uniformit a livello comunitario per larealizzazione prima e per il mantenimento poi del mercatounico , sono state emanate direttive comunitarie volte a de-finire il regime generale dei prodotti soggetti ad accisa conuna serie di direttive struttura ed aliquote-obiettivo ri-guardanti i singoli settori in cui rientrano i prodotti sottopo-sti ad accisa. Tuttavia, sia le aliquote che le modalit applica-tive continuano a variare sensibilmente da uno Stato membroall altro, con effetti negativi sia sulla concorrenza che sul fron-te delle esempio pi immediato che costituisce un elemento signi-ficativo per evidenziare le differenze di aliquote tra gli Statimembri costituito proprio dal vino, la cui accisa in Italia haaliquota 0, mentre in Svezia, attualmente, l aliquota per il vi-no tranquillo (cos definito per distinguerlo dal vino spuman-te ) pari a euro 212,00 ogni 100 litri di prodotto.
8 Ci signi-fica che mentre in Svezia sul prezzo del vino viene applicataun accisa pari a euro 2,12 il litro, in Italia essa pari a 0. Sutale importo, che costituisce base imponibile ai fini IVA, verr poi applicata la corrispondente aliquota prevista in tale Statodel 22 per cento rispetto al 20 per cento dell tale motivo, la movimentazione dei prodotti soggetti adaccise, in considerazione della forte incidenza fiscale, sot-toposta all osservanza di rigorose attuale assetto legislativo in ambito comunitario stato de-lineato, originariamente, nel 1992, in previsione del merca-to unico , dall emanazione di una serie di direttive di riorga-nizzazione e razionalizzazione dell intera materia andatasi astratificare nel tempo e divenuta pertanto, precedentemente atale data, difficile da gestire. La prima di esse la dir. del Consiglio della Comunit europea del 25 feb-braio 1992, che fornisce disposizioni generali per tutti i pro-dotti sottoposti ad accisa alla quale hanno fatto seguito la di-rettiva relativa all armonizzazione della struttura e la diretti-va aliquote per ciascuno dei tre settori merceologici sottopostiadaccisa e precisamente: la dir.
9 N. 92/81/CEE del Consigliodel 19 ottobre 1992 sugli oli minerali ; la dir. n. 92/82/CEEdel Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al riavvicinamen-to delle aliquote di accisa sugli oli minerali ; la Dir. del Consiglio del 19 ottobre 1992 sull alcol esulle bevande alcoliche ; la Dir. n. 92/84/CEE del Consigliodel 19 ottobre 1992 relativa al riavvicinamento delle aliquo-te di accisa sull alcol e sulle bevande alcoliche ; la Dir. del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al riav-vicinamento delle imposte sulle sigarette e la Dir. del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa al riav-vicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dal-le sigarette , che hanno disciplinato riordinato e coordinatol intera disposizioni, con modifiche ed integrazioni apportate altesto originario delle singole direttive comunitarie sopra cita-te, hanno costituito, per oltre dieci anni, l unico quadro norma-tivo di riferimento fino all emanazione della Dir.
10 N. 2003/96/CEdel 27 ottobre 2003. Quest ultima ha abrogato le Dir. e n. 92/82 CEE, sostituendole ed ampliando il cam-po di applicazione della Dir. n. 91/12/CEE, con il cambio, nel-l ambito dei prodotti sottoposti ad accisa, della categoriadegli oli minerali con quella pi ampia costituita dai pro-dotti energetici (oli vegetali, alcol metilico, carbone, ligni-te, cokee gas naturale) e dell elettricit . Per realizzare ci stata prevista la sostituzione, nella legislazione vigente, del-le parole oli minerali con quelle prodotti energetici , peri quali sono stati fissati livelli minimi comunitari di imposi-zione, al fine di consentire di ridurre anche le attuali diffe-renze esistenti fra livelli nazionali di tassazione. Nello stessotempo stata espressamente prevista l esclusione dal campodi applicazione del tributo per alcuni impieghi di prodotti ener-getici, sebbene destinati a carburazione o combustione (pro-cessi elettrolitici, metallurgici, mineralogici), facendo salvoper per tali prodotti l applicazione delle disposizioni relati-ve alla circolazione degli normativa comunitaria del 1992, appena citata, stata re-cepita, a livello nazionale, in previsione della realizzazionedel mercato unico , per la prima volta dal 31 dicembre1992, n.