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ACCORDO TERRITORIALE PER LA CITTA' DI …

1 ACCORDO TERRITORIALE PER LA CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA ai sensi dell'art. 2, comma 3 , Legge n 431 e 30/12/2002 Tra: 1) il Sunia (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione Provinciale di Napoli, con sede in Napoli, alla Piazza G. Garibaldi 39, in persona del Segretario Provinciale, Dott. Antonio Giordano, nato a Roccapiemonte il ; il SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) della Provincia di Napoli, con sede in Napoli, alla Via Guantai Nuovi, 30, in persona del Segretario Provinciale, Sig.

1 ACCORDO TERRITORIALE PER LA CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA ai sensi dell'art. 2, comma 3°, Legge 9.12.98 n°431 e D.M 30/12/2002 Tra: 1) il Sunia (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione Provinciale di

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1 1 ACCORDO TERRITORIALE PER LA CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA ai sensi dell'art. 2, comma 3 , Legge n 431 e 30/12/2002 Tra: 1) il Sunia (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione Provinciale di Napoli, con sede in Napoli, alla Piazza G. Garibaldi 39, in persona del Segretario Provinciale, Dott. Antonio Giordano, nato a Roccapiemonte il ; il SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) della Provincia di Napoli, con sede in Napoli, alla Via Guantai Nuovi, 30, in persona del Segretario Provinciale, Sig.

2 Ciro Grillo, nato a Torre Annunziata il 14/02/1946; l'UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) Federazione della Provincia di Napoli, con sede in Napoli, a Piazza Immacolatella, 5, in persona del Segretario Provinciale Sig. Carlo Sorrentino, nato a Castellammare di Stabia, il 4/01/1944; e l ASSOCASA (Associazione Sindacale Nazionale Degli Inquilini e Degli Assegnatari per la Casa, l Ambiente ed il Territorio) con sede in Napoli, Via Arenaccia 29 in persona del Segretario Provinciale Sig.

3 Luigi Rispoli, nato a Napoli il 13/03/1960 da una parte, e 2) l' NAPOLI (Associazione della Propriet Edilizia per la Provincia di Napoli - Confedilizia) con sede in Napoli, al Viale Gramsci, 17/B, in persona del Presidente, Avv. Prospero Pizzolla, nato a Napoli, il 7/09/1938; l' (Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari) con sede in Napoli,alla via Toledo n 368, in persona del Presidente Avv. Raffaello Lerro, nato a Napoli il ; l' (Associazione Piccoli Proprietari Case), con sede in Napoli alla Trav.

4 Nuova Marina, n 8, in persona del Presidente Avv. Rocco Mastrangelo,nato a Foggia il ; e l (Unione Piccoli Proprietari Immobili), con sede in Napoli, alla Via Toledo, n 156, in persona del Presidente l Avv. Giacomo Carini, nato a (CS) il , dall altra parte SI CONVIENE E SI STIPULA il seguente ACCORDO TERRITORIALE : CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI ( ,comma 3 , Legge n 431 e 30/12/2002) Art. 1 L'ambito di applicazione del presente ACCORDO TERRITORIALE , per i contratti in epigrafe, costituito dal territorio amministrativo del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA.

5 Art. 2 Il territorio comunale, ai fini della determinazione del valore dei canoni di locazione per i contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, ripartito in cinque aree omogenee come individuate nell'Allegato A)del presente ACCORDO TERRITORIALE . Art. 3 I <<valori di riferimento>>, minimo e massimo, dei canoni di locazione per le aree omogenee - come individuate all' , Allegato A) - in cui diviso il territorio amministrativo del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA, sono definiti nelle misure riportate nell'Allegato B) ed espressi in /mq.

6 Annui. Art. 4 Per la determinazione del <<valore effettivo>> del canone di locazione sono individuate quattro fasce di oscillazione dei canoni e sono fissati gli elementi oggettivi caratterizzanti ogni singola fascia, come indicati nell'Allegato C) , parte prima. Le parti contrattuali, individuate - in base ai dati catastali del fabbricato (sezione, foglio e relativi allegati) - l'area urbana omogenea in cui ubicato l'immobile, oggetto del rapporto locativo, e - in base agli elementi di caratterizzazione - la fascia di oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno il canone, tra il valore minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di competenza, con riferimento allo stato di conservazione dell'unit immobiliare e del fabbricato in cui essa compresa, e alla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati nell'Allegato C), parte seconda.

7 Le parti contrattuali, per concordare il canone effettivo in deroga ai parametri prefissati nell'Allegato C), ma pur sempre nel rispetto dei valori minimi e massimi attribuiti all area, devono sottoporre alla valutazione della Commissione Stragiudiziale di Conciliazione (di cui al successivo art. 6) l intesa raggiunta affinch se ne attesti la sua rispondenza all ACCORDO TERRITORIALE . 2 Art. 5 Ai fini della previsione di cui al punto 5 dell'art.

8 1 del 30/12/2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11/4/2003), per i contratti stipulati con Compagnie Assicurative, Enti Privatizzati, ovvero soggetti giuridici o individuali detentori di grandi propriet immobiliari, i canoni, definiti con le modalit di cui agli artt. 2, 3 e 4, ed agli Allegati A), B) e C) del presente ACCORDO TERRITORIALE , potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti sottoscrittrici dell' ACCORDO integrativo, fino ad un massimo del 40% del valore concordato.

9 Art. 6 Il "contratto tipo" (Allegato D per le propriet individuali e Allegato D1 per la grande propriet ) - da utilizzarsi necessariamente per la istituzione dei rapporti locativi in epigrafe - definito sulla base del modello allegato al 30/12/2002, con la sola modifica, nei modi seguenti, della clausola concernente la commissione conciliatrice : <<Ciascuna parte, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonch in ordine all'esatta applicazione dell ACCORDO TERRITORIALE , anche con riguardo al canone, potr adire la Commissione Stragiudiziale di Conciliazione composta da tre componenti, due scelti fra appartenenti alle rispettive Organizzazioni firmatarie dell ACCORDO TERRITORIALE sulla base delle designazioni.

10 Rispettivamente del locatore e del conduttore, ed un terzo, che svolger eventualmente funzioni di Presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune ACCORDO , ritengano di nominarlo>>. In caso di variazione in pi o in meno dell'imposizione fiscale gravante sull unit immobiliare locata rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potr adire la Commissione Stragiudiziale di Conciliazione di cui al punto precedente, la quale determiner nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale.


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