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Acquisti e cessioni intracomunitarie di beni

Acquisti e cessioniintracomunitarie di beniINDICAZIONI PRELIMINARI ..lL obiettivo definito dall Unione Europea con il Trattato di Roma nel 1957 quello di istaurare un mercato comune dove beni, servizi, capitali e persone possano circolare punto di vista tributario l obiettivo quello di arrivare a un sistema di imposizione indiretta che preveda l applicazione dell imposta nel paese di produzione del bene come avviene all interno di ogni singolo che esistono ancora considerevoli differenze nelle aliquote iva dei vari Stati membri, fino a quando non si giunger ad un unica imposta di tassazione indiretta e per evitare fenomeni di distorta concorrenza tra i diversi Stati dovuti appunto all iva si optato per un sistema di tassazione in deroga a quello comune che prevede invece l applicazione dell imposta da parte dell acquirente (reverse charge).

LA PROVA DEL TRASFERIMENTO FISICO DELLA MERCE Attualmente, ancora in mancanza di una legislazione nazionale a riguardo, è necessario seguire le indicazioni di

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1 Acquisti e cessioniintracomunitarie di beniINDICAZIONI PRELIMINARI ..lL obiettivo definito dall Unione Europea con il Trattato di Roma nel 1957 quello di istaurare un mercato comune dove beni, servizi, capitali e persone possano circolare punto di vista tributario l obiettivo quello di arrivare a un sistema di imposizione indiretta che preveda l applicazione dell imposta nel paese di produzione del bene come avviene all interno di ogni singolo che esistono ancora considerevoli differenze nelle aliquote iva dei vari Stati membri, fino a quando non si giunger ad un unica imposta di tassazione indiretta e per evitare fenomeni di distorta concorrenza tra i diversi Stati dovuti appunto all iva si optato per un sistema di tassazione in deroga a quello comune che prevede invece l applicazione dell imposta da parte dell acquirente (reverse charge).

2 PAESI MEMBRI DELLA UEDATA28 PAESI ADERENTI61957 Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda31973 Regno Unito, Danimarca, Irlanda11981 Grecia21986 Spagna, Portogallo31995 Austria, Svezia, Finlandia 101/05/2004 Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria Cipro e Malta 22007 Romania, Bulgaria11/07/2013 Croazia TERRITORIO DELLA UE art 7: territorio corrispondente ai paesi aderenti al Trattato istitutivo dell Unione Europea con le seguenti esclusioniItaliaCampione, Livigno e le acque del lago di LuganoGrecia Monte AthosGermania L isola di Hengoland e il territorio di Busingen Francia I dipartimenti d oltremare (Guadalupa, Martinica, ) Spagna Ceuta, Melilla e le isole Canarie FinlandiaIsole Aland Regno UnitoGibilterra e le Isole anglo normanne: Jersey, Guersney, eccOlanda Antille OlandesiDanimarca Isole faroer, Groenlandia Cipro Zona nord orientale ECCEZZIONI.

3 TERRITORI NON FACENTI PARTE DELLA UE MA RICOMPRESI NEL TERRITORIO COMUNITARIO AI FINI IVA Francia Principato di MonacoRegno Unito Isola di ManCipro Akrotiri e Dhekelia (sovranit del Regno Unito)OSSERVAZIONI:il territorio geografico comunitario non coincide con il territorio comunitario ai fini dell applicazione dell imposta sul valore aggiunto e tantomeno non coincide con il territorio doganale comunitarioLE cessioni intracomunitarie DI BENI (art 41 DL 331/93) Costituiscono cessioni non imponibili .. le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta.

4 I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente o di terzi a lavorazione, trasformazione, assiemaggio . Acquisti E cessioni DI BENI INTRACOMUNITARI (art 38 e 41 DL 331/93)1)REQUISITO OGGETTIVO2)REQUISITO SOGGETTIVO3)REQUISITO DELL ONEROSITA 4)REQUISITO DEL trasferimento FISICO DELLA MERCEREQUISITO OGGETTIVOll operazione deve riguardare una cessione/acquisto di beni mobililLe transazioni di beni immobili non sono mai operazioni intracomunitarielLe prestazioni di servizi hanno una disciplina propria (cfr art 7 ter e seg DPR 633/72)REQUISITO SOGGETTIVOll operazione deve essere posta in essere tra due operatori economici soggetti passivi d imposta identificati in due stati membri diversi lEntrambi gli operatori economici devono essere iscritti nell elenco VIESlDal 01/03/11 gli operatori economici devono essere preventivamente autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie attraverso l inserimento nell elenco VIES (Vat information Exchange System)

5 LAutorizzazione concessa dall Agenzia delle Entrate dopo 30 gg di silenzio assenso dalla richiesta oppure dalla data di costituzione lLe operazioni UE realizzate senza iscrizione VIES sono considerate operazioni interne pertanto il cedente deve assoggettare ad IVA interna le cessioni mentre l acquirente non deve procedere a reverse chargelPossibile consultazione delle partite ive comunitarie: operazioni con privati non sono mai operazioni intracomunitarieREQUISITO DELL ONEROSITA ll operazione deve essere a titolo oneroso (verso corrispettivo) e deve comportare il trasferimento della propriet o di altro diritto reale su beni mobilil opportuno conservare le ricevute bancarie e le altre attestazioni di incasso lgli omaggi e i campioni non sono mai operazioni intracomunitarieDOCUMENTAZIONE PROBANTE L ESISTENZA DI UNA OP.

6 INTRACOMUNITARIAAi fini del realizzarsi dell op. intracomunitaria non imponibile, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che necessario testimoniare:la) il trasferimento all acquirente della disponibilit giuridica e materiale del bene con apposito contratto commerciale di vendita lb) fattura commerciale lc) modello intrastatld) documentazione della relativa movimentazione finanziariale) la prova documentale della consegna fisica in altro Stato UELA PROVA DEL trasferimento FISICO DELLA MERCE Attualmente, ancora in mancanza di una legislazione nazionale a riguardo, necessario seguire le indicazioni di prassi emanate dall Agenzia delle Entrate conservando il documento di trasporto (Ris.

7 N. 345/2007) o altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro (Ris. n. 477/2008)lCopia CMR controfirmata a destino (o eventualmente il DDT che avr in questo caso valore di nota di consegna) lTrackingnumberper i trasporti con corrieri espressilla fattura del trasportatore per il servizio resoIstruzioni pratiche ..Nel caso in cui l azienda non fosse in grado di dimostrare la consegna perch ha utilizzato termini di resa di partenza opportuno tenere agli atti alcune prove alternative quali:ldichiarazione/attestazione scritta del cliente di ricezione delle merci a destino o copia della CMR dallo stesso compilatalil contratto di vendita con indicazione delle condizioni di consegna con relativo obbligo per il cedente di trasporto in altro stato membroleventuali scambi di messaggi elettronici o fax da cui si evinca l avvenuta consegna anche da parte del vettorelrapportini di collaudo o test nel caso in cui la vendita lo prevedalogni altro documento idoneo a testimoniare la consegna LE cessioni INTRACOMUNITARIElIn base al principio internazionale di tassazione nel paese di destino e consumo del bene le

8 Operazioni intracomunitarie :lsono considerate operazioni non imponibilinel paese del cedente (art 41 DL n. 331/93)loperazioni soggette ad imposta nel paese del cessionario ldevono essere segnalate negli elenchi riepilogativi INTRASTAT degli Acquisti e cessioni intracomunitarie di beni (..e servizi)OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE cessioni INTRACOMUNITARIElle cessioni di MEZZI DI TRASPORTO NUOVI, anche nel caso in cui siano effettuate da parte di soggetti privati o l acquirente sia un oggetto privatolle cessioni di beni con spedizione in altro Stato membro per essere ivi istallati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto ( cessioni impianti chiavi in mano) (art.)

9 41, comma 1, n. 331/1993).lCessione in base ai CONTRATTI ESTIMATORI (in base ai quali la propriet dei beni si trasferisce solo dopo il prelievo o gradimento della stessa o comunque entro un anno dalla vendita) come il contratto di consigment stock, conto visione e conto venditall invio di beni per esigenze d impresa (deposito, rifornimento di magazzini esteri) in altro Stato membro, da parte o per conto di un soggetto passivo Iva in Italia a titolo diverso da:loperazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali;lutilizzo temporaneo per l esecuzione di prestazioni;lregime di temporanea importazione (in esecuzione di dazi doganali) (art.

10 41, comma 2, n. 331/1993).IL CEDENTE NAZIONALE DEVE ..lEmettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione lprovvedere alla sua registrazione nel registro delle vendite di cui all art 23 con annotazione distinta entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell operazionelIndicare la partita iva del cessionario/committente preceduta dal codice indicare la dicitura operazione non imponibile ed eventualmentela relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento (art. 41 del 331/93) lil numero di fattura progressivo ed univocolla data di emissionell indicazione di operazione triangolare comunitaria, se trattasi di operazione triangolare comunitaria.


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