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Acquisti e cessioni intracomunitarie di beni

Acquisti e cessioniintracomunitarie di beniINDICAZIONI PRELIMINARI ..lL obiettivo definito dall Unione Europea con il Trattato di roma nel 1957 quello di istaurare un mercato comune dove beni, servizi, capitali e persone possano circolare punto di vista tributario l obiettivo quello di arrivare a un sistema di imposizione indiretta che preveda l applicazione dell imposta nel paese di produzione del bene come avviene all interno di ogni singolo che esistono ancora considerevoli differenze nelle aliquote iva dei vari Stati membri, fino a quando non si giunger ad un unica imposta di tassazione indiretta e per evitare fenomeni di distorta concorrenza tra i diversi Stati dovuti appunto all iva si optato per un sistema di tassazione in deroga a quello comune che prevede invece l applicazione dell imposta da parte dell acquirente (reverse charge). PAESI MEMBRI DELLA UEDATA28 PAESI ADERENTI61957 Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda31973 Regno Unito, Danimarca, Irlanda11981 Grecia21986 Spagna, Portogallo31995 Austria, Svezia, Finlandia 101/05/2004 Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria Cipro e Malta 22007 Romania, Bulgaria11/07/2013 Croazia TERRITORIO DELLA UE art 7: territorio corrispondente ai paesi aderenti al Trattato istitutivo dell Unione Europea con le seguenti esclusioniItaliaCampione, Li

INDICAZIONI PRELIMINARI … l L’obiettivo definito dall’Unione Europea con il Trattato di Roma nel 1957 è quello di istaurare un mercato comune dove beni, servizi, capitali e …

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1 Acquisti e cessioniintracomunitarie di beniINDICAZIONI PRELIMINARI ..lL obiettivo definito dall Unione Europea con il Trattato di roma nel 1957 quello di istaurare un mercato comune dove beni, servizi, capitali e persone possano circolare punto di vista tributario l obiettivo quello di arrivare a un sistema di imposizione indiretta che preveda l applicazione dell imposta nel paese di produzione del bene come avviene all interno di ogni singolo che esistono ancora considerevoli differenze nelle aliquote iva dei vari Stati membri, fino a quando non si giunger ad un unica imposta di tassazione indiretta e per evitare fenomeni di distorta concorrenza tra i diversi Stati dovuti appunto all iva si optato per un sistema di tassazione in deroga a quello comune che prevede invece l applicazione dell imposta da parte dell acquirente (reverse charge). PAESI MEMBRI DELLA UEDATA28 PAESI ADERENTI61957 Italia, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda31973 Regno Unito, Danimarca, Irlanda11981 Grecia21986 Spagna, Portogallo31995 Austria, Svezia, Finlandia 101/05/2004 Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria Cipro e Malta 22007 Romania, Bulgaria11/07/2013 Croazia TERRITORIO DELLA UE art 7: territorio corrispondente ai paesi aderenti al Trattato istitutivo dell Unione Europea con le seguenti esclusioniItaliaCampione, Livigno e le acque del lago di LuganoGrecia Monte AthosGermania L isola di Hengoland e il territorio di Busingen Francia I dipartimenti d oltremare (Guadalupa, Martinica, ) Spagna Ceuta, Melilla e le isole Canarie FinlandiaIsole Aland Regno UnitoGibilterra e le Isole anglo normanne: Jersey, Guersney, eccOlanda Antille OlandesiDanimarca Isole faroer, Groenlandia Cipro Zona nord orientale ECCEZZIONI.

2 TERRITORI NON FACENTI PARTE DELLA UE MA RICOMPRESI NEL TERRITORIO COMUNITARIO AI FINI IVA Francia Principato di MonacoRegno Unito Isola di ManCipro Akrotiri e Dhekelia (sovranit del Regno Unito)OSSERVAZIONI:il territorio geografico comunitario non coincide con il territorio comunitario ai fini dell applicazione dell imposta sul valore aggiunto e tantomeno non coincide con il territorio doganale comunitarioLE cessioni intracomunitarie DI BENI (art 41 DL 331/93) Costituiscono cessioni non imponibili .. le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente o di terzi a lavorazione, trasformazione, assiemaggio . Acquisti E cessioni DI BENI INTRACOMUNITARI (art 38 e 41 DL 331/93)1)REQUISITO OGGETTIVO2)REQUISITO SOGGETTIVO3)REQUISITO DELL ONEROSITA 4)REQUISITO DEL TRASFERIMENTO FISICO DELLA MERCEREQUISITO OGGETTIVOll operazione deve riguardare una cessione/acquisto di beni mobililLe transazioni di beni immobili non sono mai operazioni intracomunitarielLe prestazioni di servizi hanno una disciplina propria (cfr art 7 ter e seg DPR 633/72)REQUISITO SOGGETTIVOll operazione deve essere posta in essere tra due operatori economici soggetti passivi d imposta identificati in due stati membri diversi lEntrambi gli operatori economici devono essere iscritti nell elenco VIESlDal 01/03/11 gli operatori economici devono essere preventivamente autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie attraverso l inserimento nell elenco VIES (Vat information Exchange System)

3 LAutorizzazione concessa dall Agenzia delle Entrate dopo 30 gg di silenzio assenso dalla richiesta oppure dalla data di costituzione lLe operazioni UE realizzate senza iscrizione VIES sono considerate operazioni interne pertanto il cedente deve assoggettare ad IVA interna le cessioni mentre l acquirente non deve procedere a reverse chargelPossibile consultazione delle partite ive comunitarie: operazioni con privati non sono mai operazioni intracomunitarieREQUISITO DELL ONEROSITA ll operazione deve essere a titolo oneroso (verso corrispettivo) e deve comportare il trasferimento della propriet o di altro diritto reale su beni mobilil opportuno conservare le ricevute bancarie e le altre attestazioni di incasso lgli omaggi e i campioni non sono mai operazioni intracomunitarieDOCUMENTAZIONE PROBANTE L ESISTENZA DI UNA OP. INTRACOMUNITARIAAi fini del realizzarsi dell op. intracomunitaria non imponibile, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che necessario testimoniare:la) il trasferimento all acquirente della disponibilit giuridica e materiale del bene con apposito contratto commerciale di vendita lb) fattura commerciale lc) modello intrastatld) documentazione della relativa movimentazione finanziariale) la prova documentale della consegna fisica in altro Stato UELA PROVA DEL TRASFERIMENTO FISICO DELLA MERCE Attualmente, ancora in mancanza di una legislazione nazionale a riguardo, necessario seguire le indicazioni di prassi emanate dall Agenzia delle Entrate conservando il documento di trasporto (Ris.

4 N. 345/2007) o altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro (Ris. n. 477/2008)lCopia CMR controfirmata a destino (o eventualmente il DDT che avr in questo caso valore di nota di consegna) lTrackingnumberper i trasporti con corrieri espressilla fattura del trasportatore per il servizio resoIstruzioni pratiche ..Nel caso in cui l azienda non fosse in grado di dimostrare la consegna perch ha utilizzato termini di resa di partenza opportuno tenere agli atti alcune prove alternative quali:ldichiarazione/attestazione scritta del cliente di ricezione delle merci a destino o copia della CMR dallo stesso compilatalil contratto di vendita con indicazione delle condizioni di consegna con relativo obbligo per il cedente di trasporto in altro stato membroleventuali scambi di messaggi elettronici o fax da cui si evinca l avvenuta consegna anche da parte del vettorelrapportini di collaudo o test nel caso in cui la vendita lo prevedalogni altro documento idoneo a testimoniare la consegna LE cessioni INTRACOMUNITARIElIn base al principio internazionale di tassazione nel paese di destino e consumo del bene le operazioni intracomunitarie :lsono considerate operazioni non imponibilinel paese del cedente (art 41 DL n.

5 331/93)loperazioni soggette ad imposta nel paese del cessionario ldevono essere segnalate negli elenchi riepilogativi INTRASTAT degli Acquisti e cessioni intracomunitarie di beni (..e servizi)OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE cessioni INTRACOMUNITARIElle cessioni di MEZZI DI TRASPORTO NUOVI, anche nel caso in cui siano effettuate da parte di soggetti privati o l acquirente sia un oggetto privatolle cessioni di beni con spedizione in altro Stato membro per essere ivi istallati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto ( cessioni impianti chiavi in mano) (art. 41, comma 1, n. 331/1993).lCessione in base ai CONTRATTI ESTIMATORI (in base ai quali la propriet dei beni si trasferisce solo dopo il prelievo o gradimento della stessa o comunque entro un anno dalla vendita) come il contratto di consigment stock, conto visione e conto venditall invio di beni per esigenze d impresa (deposito, rifornimento di magazzini esteri) in altro Stato membro, da parte o per conto di un soggetto passivo Iva in Italia a titolo diverso da:loperazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali;lutilizzo temporaneo per l esecuzione di prestazioni;lregime di temporanea importazione (in esecuzione di dazi doganali) (art.

6 41, comma 2, n. 331/1993).IL CEDENTE NAZIONALE DEVE ..lEmettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione lprovvedere alla sua registrazione nel registro delle vendite di cui all art 23 con annotazione distinta entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell operazionelIndicare la partita iva del cessionario/committente preceduta dal codice indicare la dicitura operazione non imponibile ed eventualmentela relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento (art. 41 del 331/93) lil numero di fattura progressivo ed univocolla data di emissionell indicazione di operazione triangolare comunitaria, se trattasi di operazione triangolare comunitaria;lin caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi, i dati identificativi del cliente e del mezzolil numero attribuito al proprio rappresentante fiscale, o dell impresa nel caso in cui i beni siano inviati in altro Stato per esigenze dell impresaGLI Acquisti INTRACOMUNITARI DI BENI (art 38 DL 331/93)l costituiscono Acquisti intracomunitari le acquisizioni a titolo oneroso della propriet o di altro diritto reale su beni introdotti nel territorio dello stato a cura del cedente o acquirente o da terzi per loro conto NB: come per le cessioni intracomunitarie di beni anche per gli Acquisti devono quindi verificarsi tutti e quattro i requisiti previsti dalla normaOPERAZIONI ASSIMILATE AGLI Acquisti INTRACOMUNITARI DI BENI (art 38 c.

7 3 DL 331/93)ll introduzione in Italia, a titolo diverso dall acquisto, di beni provenienti da altro Stato membro, per finalit rientranti nell esercizio dell impresa. il caso dei trasferimenti di beni tra imprese dello stesso gruppo per stoccaggio o consegna di un impiantolgli Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all , comma 4, DPR N. n. 633/1972, non soggetti passivi d impostacio non aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attivit commerciali ai fini IVA (tra cui anche gli operatori agricoli) oltre il limite di 10 mila eurolgli Acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovitrasportati o spediti da altro stato membro anche se non effettuati nell esercizio di impresa arti o professioni (art. 38, commi 3 e 4, n. 331/1993) e anche se l acquirente un privato (non soggetto d imposta)NONCOSTITUISCONO Acquisti INTRACOMUNITARI (art 38 c.

8 5 DL 331/93)lI trasferimenti di beni in altro Stato membro per subire lavorazioni, adattamento, montaggio, trasformazione, assemblaggio,riparazione e che dopo tali lavorazioni sono restituiti al committente o per suo conto in altro Stato membro, ovvero, fuori dal territorio della comunit lBeni introdotti in Italia per l esecuzione di prestazioni di servizi che, in base alla normativa ante 01/01/93 avrebbero ottenuto i benefici dell ammissione temporanea in esenzione totale dei dazi (es. beni destinati a fiere)lBeni destinati ad essere installati, montati o assiemati da parte del fornitore estero o per suo conto (trasferimenti per esigenze della propria impresa)NONCOSTITUISCONO Acquisti INTRACOMUNITARI (art 38 c. 5 DL 331/93) ..seguelGli Acquisti non superiori a 10 mila euro effettuati da enti non commerciali non soggetti passivi iva, agricoltori in regime speciale e da soggetti che effettuato esclusivamente operazioni esenti lbeni acquistati da un cedente che beneficia del regime di esonero per le piccole imprese (l IVA viene applicata nello Stato di origine e l acquisto non considerato intracomunitario)

9 LBeni introdotti in un deposito fiscale iva nel territorio dello StatoIL CESSIONARIO DI UN ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI BENI al cedente il proprio numero di partita IVA preceduto con il codice ITlintegrarela fattura intracomunitaria ricevuta indicando l eventuale controvalore in euro dell imponibile e imposta calcolata secondo le aliquote vigenti, o provvedere ad indicare il relativo titolo di esenzione o di non imponibilit lRegistrare la fattura del fornitore distintamentenel registro delle fatture di acquisto e di venditasecondo il numero progressivo delle fatture emessella registrazione, nei registri IVA delle vendite e degli Acquisti , deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese precedente. L equiparazione dei termini di registrazione nel registro Acquisti e nel registro vendite permette all operatore italiano di far confluire nella stessa liquidazione periodica sia l IVA a debito che l IVA a credito, rendendo nulla l incidenza dell Iva relativa all acquisto IMPOSITIVO O DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONEIl momento dieffettuazione dell operazione intracomunitaria definito dall art 39 DL 331/93 il quale riprende il principio generale previsto dall art 6 del decreto iva DPR 633/72.

10 Pertanto, dal 1 gennaio 2013 l operazione si considera effettuata:lnel momento dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto dal territorio di spedizione dello Stato UENB: -Rimangono valide le deroghe per le cessioni di beni i cui effetti si producono posteriormente (contratti estimatori) e per le fatturazioni anticipate (dal 01 gennaio 2013 il pagamento non costituisce momento di effettuazione dell operazione). - possibile la fatturazione differitaMOMENTO IMPOSITIVO O DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE .. nuova disposizione normativa risultava di difficile interpretazione per l acquirente comunitario in quanto avrebbe sempre dovuto conoscere la data di inizio del trasporto (anche quando acquistava con un termine di resa della merce a destino).Sul tema intervenuta l Agenzia delle Entrate spiegando che di fatto, l acquirente nazionale, per assoggettare l operazione a tributo, deve comunque attendere l arrivo della fattura comunitaria.


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