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adempimenti e scadenze Transizione agli IAS: …

60N 42 9 novembre 2009 CONTABILIT E BILANCIOPRINCIPI CONTABILI adempimenti e scadenzefinizione, dunque, delrelativo patrimonio net-to, ma lasciano alle sin-gole giurisdizioni na-zionali le regole per de-finire la distribuibilit ela disponibilit delle ri-serve. Inoltre, non esisteun principio contabileinternazionale che trat-ti organicamente le sin-gole voci che compon-gono il patrimonio net-to, ma la sua trattazionesi evince dall analisi dialtri principi e in particolare dallo IAS 1 che nellaguida applicativa classifica le riserve semplicementetra other reserves e retained , il Codice civile, in particolare dallalett.

62 N° 42 – 9 novembre 2009 CONTABILITÀ E BILANCIO PRINCIPI CONTABILI adempimenti e scadenze immobiliari (IAS 40), delle rimanenze dei commer-cianti-intermediari e delle attività biologiche (IAS

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1 60N 42 9 novembre 2009 CONTABILIT E BILANCIOPRINCIPI CONTABILI adempimenti e scadenzefinizione, dunque, delrelativo patrimonio net-to, ma lasciano alle sin-gole giurisdizioni na-zionali le regole per de-finire la distribuibilit ela disponibilit delle ri-serve. Inoltre, non esisteun principio contabileinternazionale che trat-ti organicamente le sin-gole voci che compon-gono il patrimonio net-to, ma la sua trattazionesi evince dall analisi dialtri principi e in particolare dallo IAS 1 che nellaguida applicativa classifica le riserve semplicementetra other reserves e retained , il Codice civile, in particolare dallalett.

2 7-bisdel comma 1, richiede che in nota integra-tiva le voci di patrimonio netto devono essere anali-ticamente indicate, con specificazione in appositiprospetti della loro origine, possibilit di utilizza-zione e distribuibilit , nonch della loro avvenutautilizzazione nei precedenti Consob, in merito, intervenuta con la comuni-cazione n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 preve-dendo che le societ quotate devono fornire le infor-mazioni richieste non solo dagli IAS/IFRS, ma anchedall art. 2427, comma 1, n. 7-bis), cod.

3 Civ., sulla pos-sibilit di utilizzazione e distribuibilit delle riservedi patrimonio netto e l avvenuta utilizzazione negliesercizi precedenti. Di conseguenza, le informazionirichieste dagli IAS/IFRS devono essere integrate dal-le previsioni civilistiche, qualora gli standard inter-nazionali prevedano diversamente sullo specifico ar-gomento. Inoltre, la stessa Commissione europea1haLo scorso 15 ottobre l Organismo Italiano di Conta-bilit ha pubblicato la Guida n. 4 dal titolo Guidaoperativa per la gestione contabile delle regole sulladistribuzione di utili e riserve ai sensi del 38,28 febbraio 2005.

4 Il 38/2005, di seguito denominato decreto,prima della sua pubblicazione, ha percorso una stra-da piuttosto tortuosa e articolata e il suo contenutocomprende diversi argomenti: dai soggetti interessa-ti alla transizioni agli IAS/IFRS, alla neutralit fisca-le di recente rivisitata dal decreto ancticrisi e alla cor-retta distribuzione delle riserve generatesi sempre insede di della nuova Guida dell OIC Su quest ulti-mo punto intervenuto con la Guida n. 4 l OIC af-fermando che il decreto tuttora pienamente opera-tivo anche se in parte superato, e pertanto, a segui-to delle novit intervenute, si rende necessario un ap-profondimento sulla disponibilit e la distribuzionedelle riserve generatesi in sede di precisa che gli standard internazionali definisco-no regole per la predisposizione del bilancio e la de- Transizione agli IAS.

5 Distribuzione di utili e riserve secondo l OICdi Paola Zambon eWalter Rotondaro Dottori commercialisti in Torino e Genova Argomento Con la Guida n. 4 l OIC ha approfondito la corretta rilevazione contabiledelle riserve che si generano in sede di Transizione agli IAS/IFRS, definendo delle categoriedi riferimento all interno delle quali allocare le singole fattispecie di differenze positive L Organismo Italiano di Contabilit (OIC) lo scorso 15 ottobre ha pubblicato laGuida n. 4 ponendo un ulteriore tassello importante nella definizione delle basi per lacorretta Transizione agli IAS.

6 Si sintetizzano gli argomenti pi significativi che, data la lororilevanza, verranno approfonditi in articoli di prossima breve 185, OIC, Guida operativa n. 4 per la gestione contabile delle regole sulla distribuzionedi utili e riserve ai sensi del 38, Consob, comunicazione n. DEM/6064293, Artt. 2424, 2425, 2426, 2427, cod. NORMATIVO in neretto sono evidenziati i provvedimenti della Commissione europea Osservazioni riguardanti taluni articoli del reg. (CE) n. 1606/2002 del Parlamen-to europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all applicazione di principi contabili internazionali, della quarta 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di societ e della settima dir.

7 Del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati del novembre 2003. 61N 42 9 novembre 2009 CONTABILIT E BILANCIOPRINCIPI CONTABILI adempimenti e scadenzeprecisato che, qualora le indicazioni richieste daglistandard internazionali non siano sufficienti a soddi-sfare le previsioni della normativa nazionale e que-st ultima non sia in contrasto con gli IAS/IFRS, sicontinua ad applicare la normativa nazionale. Di con-seguenza, nella descrizione delle voci di patrimonionetto, le scarse richieste degli standard internaziona-li devono essere integrate dalle previsioni della nor-mativa civilistica, distinguendo in particolare sulladisponibilit e sulla distribuibilit delle riserve.

8 Disponibilit e distribuibilit delle riserve L art. 7 deldecreto distingue le riserve tra: riserve disponibili (commi 3, 4 e 5); riserve indisponibili (commi 2, 6 e 7); dove per disponibilit s intende la possibilit di uti-lizzazione delle riserve, per esempio per copertura diperdite o per aumenti di capitale sociale. Qualora l utile d esercizio risulti inferiore al valoredelle plusvalenze che generano utili non disponibi-li, lo stesso deve essere integrato o utilizzando riser-ve disponibili oppure, in mancanza, accantonandoutili rilevati nei futuri esercizi.

9 Per completezza siprecisa che anche l art. 6 del decreto tratta della di-sponibilit delle riserve, ma nel contesto della lorodistribuibilit . L art. 6 del decreto, infatti, tratta espressamente del-la distribuibilit delle riserve, ovvero della possibi-lit di erogare la riserva ai soci, in primisquali evidenziare la disponibilit e la distribuibilit delle riserve, l OIC le suddivide a seconda che que-ste siano generate da: utili rilevati nel conto economico; riserve (plusvalenze) indisponibili costituite e mo-vimentate in contropartita diretta delle valutazio-ni al fair valuedi strumenti finanziari e attivit.

10 Riserve rilevate in sede di Transizione agli rilevate a conto economico La Guidacomprende nella categoria utili rilevati a conto eco-nomico disciplinati dall art. 6, comma 1, lett. a)leseguenti disponibili relative agli strumenti finanziaridi negoziazione (held for trading hft); disponibili relativi all operativit in cambi; disponibili relativi alle operazioni di coper-tura; indisponibili relativi alla valutazione al fairvaluedelle altre attivit ; indisponibili derivanti dall applicazione delmetodo del patrimonio netto.


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