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AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI: SIGNIFICATO, …

La normativa in materia di AFFIDAMENTO dei minori ai SERVIZI sociali sicuramente lacunosa; sussisto-no serie difficolt nell individuare i limiti dei poteri attribuibili ai SERVIZI affidatari e distinguere il con-fine delle responsabilit loro attribuite da quelle che rimangono in capo ai genitori. Per quel che riguarda il Tribunale per i Minorenni, il potere di disporre l AFFIDAMENTO ai SERVIZI so-ciali rientra nelle sue competenze amministrative e civili: amministrative, perch la previsione con-tenuta nell art. 25 del regio decreto legislativo n. 1404 del 1934, istitutivo del Tribunale per i Mino-renni, parte III, intitolato per l appunto Competenza amministrativa, misure applicabili ai minori ir-regolari per condotta o carattere ; civili perch con legge successiva (888/1956) la previsione sta-ta estesa alle ipotesi di c

La normativa in materia di affidamento dei minori ai Servizi sociali è sicuramente lacunosa; sussisto-no serie difficoltà nell’individuare i limiti dei poteri attribuibili ai Servizi affidatari e distinguere il con-

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1 La normativa in materia di AFFIDAMENTO dei minori ai SERVIZI sociali sicuramente lacunosa; sussisto-no serie difficolt nell individuare i limiti dei poteri attribuibili ai SERVIZI affidatari e distinguere il con-fine delle responsabilit loro attribuite da quelle che rimangono in capo ai genitori. Per quel che riguarda il Tribunale per i Minorenni, il potere di disporre l AFFIDAMENTO ai SERVIZI so-ciali rientra nelle sue competenze amministrative e civili: amministrative, perch la previsione con-tenuta nell art. 25 del regio decreto legislativo n. 1404 del 1934, istitutivo del Tribunale per i Mino-renni, parte III, intitolato per l appunto Competenza amministrativa, misure applicabili ai minori ir-regolari per condotta o carattere ; civili perch con legge successiva (888/1956) la previsione sta-ta estesa alle ipotesi di cui all art.

2 333 L art. 25 cos recita: quando un minore di anni 18 d manifeste prove di irregolarit della condot-ta o del carattere, il Procuratore della Repubblica, l ufficio del servizio sociale minorile, i genitori, iltutore, gli organismi di educazione, di protezione, di assistenza dell infanzia e dell adolescenza, pos-sono riferire i fatti al Tribunale per i Minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti al-l uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalit del minore e disponecon decreto motivato una delle seguenti misure.

3 1) AFFIDAMENTO del minore al servizio sociale minorile;2) collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psichico-pedagogico .Quindi, l AFFIDAMENTO al Servizio sociale stato originariamente previsto con la finalit del recupe-ro del minore. Il Servizio sociale minorile ai sensi dell art. 1 costituiva, insieme ad altri istituti eServizi il Centro di rieducazione per i minorenni , destinato alla rieducazione dei minori irregolariper condotta e carattere e alla prevenzione della delinquenza minorile. Tutta la normativa artt. 27,28 e 29 prevede disposizioni che si riferiscono non a un minore da tutelare, ma a un minore darieducare.

4 Tale previsione stata poi ampliata ed estesa anche ai minori in situazione di pregiudizio con lalegge 888 del 1956, il cui art. 26, intitolato Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimentopenale e ai minori il cui genitore serba una condotta pregiudizievole , prevede che la misura dicui all art. 25 n. 1 ( AFFIDAMENTO al servizio sociale) pu altres essere disposta quando il minore sitrovi nella condizione prevista dall art. 333 del codice civile . Sappiamo che l art. 333 recita che quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non tale da dare luogo alla pronuncia di de-cadenza prevista dall art.

5 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il Giudice secondo lecircostanze pu adottare provvedimenti convenienti e pu anche disporre l allontanamento di luidalla residenza familiare ovvero l allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusadel minore . Quindi, in base all art. 333 il Tribunale per i Minorenni, tra i provvedimenti conve-nienti, pu decidere di affidare il minore al Servizio sociale, perch ci gli consentito dallo speci-44 AIAF RIVISTA 2010/3 settembre-dicembre 20101 Relazione tenuta all incontro di studio AFFIDAMENTO dei minori ai SERVIZI sociali .

6 significato , risorse e criticit , organizzatodall AIAF Veneto, Verona, 5 febbraio AI SERVIZI sociali : significato , RISORSA, CRITICIT .RESPONSABILIT DEI SERVIZI E DEI GENITORI NELLE SCELTE DECISIONALI PER I MINORI1 Daniela TurciAvvocato del Foro di Veronafico richiamo dell art. 26 della legge 888/1956 all art. 333 e, in base alle competenze cosiddettecivili che riguardano la protezione della persona del minore nelle situazioni di pregiudizio, il Tribu-nale pu decretare limitazioni all esercizio della potest nella misura che ritiene, appunto, Tribunale per i Minorenni pu : affidare il minore al Servizio sociale perch svolga una funzione di sostegno e di controllo del-la situazione evolutiva e dia indicazioni comportamentali ai genitori.

7 Affidare il minore al Servizio, attribuendogli il compito di controllare l attuazione delle prescrizio-ni date ai genitori per una psicoterapia, una mediazione familiare, un sostegno alla genitorialit ,oppure attribuire ai SERVIZI anche il compito di stabilire essi stessi le modalit di visita dei geni-tori ai figli; disporre limitazioni pi o meno ampie della potest e inibire determinati comportamenti e an-che attribuire al Servizio l esercizio di funzioni genitoriali; affidare al Servizio e disporre l allontanamento del minore dalla famiglia e il suo collocamentopresso una persona o una casa famiglia dando al Servizio il compito di reperire il luogo adegua-to.

8 Ci sia ai sensi dell art. 333, che parla genericamente di allontanamento, ma anche ai sensidell art. 27 del 1404/34, che prevede che il Tribunale quando dispone l AFFIDAMENTO ai sen-si dell art. 25 n. 1, pu disporre l allontanamento del minore dalla casa paterna e, in tal caso, de-ve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l ente che si prende curadel suo mantenimento e della sua educazione (art. 27, comma 2, 1404/34: nel verbale pu essere disposto l allontanamento del minore dalla casa paterna, in tal caso deve essere indicato illuogo in cui il minore deve vivere, la persona o l ente che si prende cura del suo mantenimento edella sua educazione ).

9 In tali casi non sono previsti termini di durata dell Tribunale per i Minorenni pu anche disporre l AFFIDAMENTO familiare ai sensi della legge 184/1983relativa all adozione, modificata dalla legge n. 149/2001, che prevede per un minore, temporanea-mente privo di un ambiente familiare idoneo e in previsione di un futuro rientro nella famiglia diorigine, la possibilit dell AFFIDAMENTO e la collocazione presso una famiglia affidataria o una perso-na singola, o una comunit di tipo famigliare, per un periodo massimo di 24 mesi, salvo ipotesi di AFFIDAMENTO familiare la norma prevede all art.

10 5 in maniera esplicita che l affidamen-to comporti l attribuzione all affidatario della potest genitoriale. Dice, infatti, l art. 5: l affidatariodeve accogliere presso di s il minore, provvedere al mantenimento e alla sua educazione e istruzio-ne, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degliartt. 330 e 333 , e ancora in ogni caso l affidatario esercita i poteri connessi con la potest paren-tale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorit sanitarie . Qui chiaramente precisato che l affidatario esercita i poteri parentali.


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