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Agenzia delle Entrate - ESPERTO RISPONDE: LE …

Agenzia delle EntrateCircolare 18 maggio 2006, - Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza FiscaleINDICE1. SPESE PER DIETISTI E CHIROPRATICI2. SPESE SANITARIE - PANNOLONI PER INCONTINENTI3. REDDITO DEI FABBRICATI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGESEPARATO O DIVORZIATO4. DETRAZIONE delle SPESE DI ASSICURAZIONE SOSTENUTE NELL'INTERESSE DELFAMILIARE FISCALMENTE A CARICO5. DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI VERSATI ALL'ONAOSI6. MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE- SPESE PER L'ACQUISTODEL TERRENO7.

R. Ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie, la circolare n. 25 del 6 febbraio 1997 ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie per le quali può risultare dubbio l'inquadra mento in una delle

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1 Agenzia delle EntrateCircolare 18 maggio 2006, - Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza FiscaleINDICE1. SPESE PER DIETISTI E CHIROPRATICI2. SPESE SANITARIE - PANNOLONI PER INCONTINENTI3. REDDITO DEI FABBRICATI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGESEPARATO O DIVORZIATO4. DETRAZIONE delle SPESE DI ASSICURAZIONE SOSTENUTE NELL'INTERESSE DELFAMILIARE FISCALMENTE A CARICO5. DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI VERSATI ALL'ONAOSI6. MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE- SPESE PER L'ACQUISTODEL TERRENO7.

2 MUTUO CONTRATTO DA UNO SOLO DEI CONIUGI PER L'ACQUISTO IN COMPROPRIETA'DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: LIMITI ALLA DETRAZIONE8. DEDUZIONE RELATIVA ALLE SPESE PER L'ASSISTENZA DI SOGGETTI NONAUTOSUFFICIENTI - PRESTAZIONE RESA DA COOPERATIVE DI SERVIZIOPREMESSALa presente Circolare diretta a fornire chiarimenti interpretativi in relazione ad alcune problematicherappresentate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale ed emerse nell' di 727/03/2012 'attivit di assistenza fiscale resa ai SPESE PER DIETISTI E CHIROPRATICID.

3 In relazione alle spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici si chiede se, perpoter fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, sia sufficientela fattura dello specialista oppure sia necessaria anche la prescrizione medica .R. L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca la tipologia di spese sanitarie per le quali spetta ladetrazione. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica e dallespese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, diverse da quelleindicate nell'art.

4 10, comma 1, lettera b). Quest'ultima norma prevede, come noto, la deducibilit dellespese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidit o menomazione,sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e direttamente riferibili allapatologia invalidante da cui sono affetti. Per spese di assistenza specifica previste dalla c), comma 1,dell'articolo 15, si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato (infermieri professionali),ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai finidi analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attivit riabilitativa) (cfr.

5 Cir. n. 207del 2000). Pi in generale, se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione ammissibile solo a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia,siano rese da personale abilitato dalle autorit competenti in materia sanitaria. Nel nostro ordinamento ildietista un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal del Ministero dellasanit 14 settembre 1994 e successive modificazioni. Le prestazioni effettuate dai dietisti, aventi solitamentecarattere di complementarit a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, aisensi dell'art.

6 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purch prescritte da un medico. Si ritiene, pertanto, cheper fruire della detrazione in oggetto, la documentazione necessaria sia costituita dalla fattura del dietista edalla prescrizione del medico. La figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nelnostro ordinamento, n per tale figura stato istituito un apposito albo. Tuttavia il ministero della sanit ,con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che e prestazioni chiroterapiche possono essereprestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medicospecialista in fisiatria o in ortopedia.

7 Si ritiene, quindi, che le spese per prestazioni chiropratiche, purch prescritte da un medico, possano rientrare tra le spese sanitarie detraibili, come chiarito con lacircolare n. 14 del 1981, a condizione che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto laresponsabilit tecnica di uno specialista. La documentazione necessaria per fruire della detrazione costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attivit di chiroprassi e dalla prescrizione SPESE SANITARIE - PANNOLONI PER INCONTINENTID.

8 La spesa per l'acquisto di pannoloni per incontinenti da includersi tra le spese mediche. Ipannoloni, infatti, sono mezzi ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalit , cos come previsto dal n. 332 del 27/08/1999 emanato dal Ministero della sanit . Considerato che sitratta di spesa sanitaria e che la norma non prevede limitazioni riguardo alla struttura checommercializza il prodotto, possiamo considerare detraibile la spesa anche se l'acquisto statoeffettuato in un supermercato?

9 Di 727/03/2012 Ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie, la circolare n. 25 del 6 febbraio 1997 ha chiarito che,per quanto riguarda le spese sanitarie per le quali pu risultare dubbio l'inquadramento in una delletipologie elencate nell'art. 15, comma 4 1, lettera c), del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimentidel Ministero della sanit che contengono l'elenco delle specialit farmaceutiche, delle protesi e delleprestazioni specialistiche. Il n. 332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della sanit , elenca,nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabilinell'ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni.

10 Ne consegueche le spese sostenute per i predetti mezzi di ausilio rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione aisensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR. Per documentare la detrazione in esame si richiede lacertificazione fiscale (ad esempio, scontrino fiscale) emessa dal rivenditore commerciale, che devenecessariamente contenere la descrizione del prodotto acquistato, e in ogni caso, la prescrizione delmedico. In alternativa alla prescrizione medica, il contribuente pu rendere a richiesta degli uffici unadichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet attestante la necessit per la quale stato acquistato l'ausilio,la cui sottoscrizione pu non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento diidentit del REDDITO DEI FABBRICATI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGESEPARATO O DIVORZIATOD.


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