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Ai Comuni della Regione FVG

Protocollo n. 8298 /A-8-3/ riferimento Trieste, 05/04/2012 Ai Comuni della Regione FVG LORO SEDI oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell edilizia . Circolare 1/2012. (Riscontro E-1) Con la presente si informa le Amministrazioni comunali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che con Decreto del Presidente della Regione n. 018/Pres. dd. stato promulgato il regolamento di attuazione del Codice regionale dell edilizia . Il provvedimento consta di 14 articoli suddivisi in tre Capi recanti rispettivamente le norme di attuazione delegate dalla legge regionale in tema di: - criteri di calcolo dei parametri edilizi; documenti e atti di assenso o certificazione necessari all esecuzione degli interventi edilizi; criteri per il rilascio del certificato di agibilit e individuazione degli interventi su edifici esistenti che possono influire sui requisiti di agibilit (artt.)

pag 4/12 - le opere realizzabili in edilizia libera soggetta a comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, e la realizzazione di impianti di cui all’articolo 16, comma 1, lettere m), m-bis) e n) della legge;

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1 Protocollo n. 8298 /A-8-3/ riferimento Trieste, 05/04/2012 Ai Comuni della Regione FVG LORO SEDI oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell edilizia . Circolare 1/2012. (Riscontro E-1) Con la presente si informa le Amministrazioni comunali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che con Decreto del Presidente della Regione n. 018/Pres. dd. stato promulgato il regolamento di attuazione del Codice regionale dell edilizia . Il provvedimento consta di 14 articoli suddivisi in tre Capi recanti rispettivamente le norme di attuazione delegate dalla legge regionale in tema di: - criteri di calcolo dei parametri edilizi; documenti e atti di assenso o certificazione necessari all esecuzione degli interventi edilizi; criteri per il rilascio del certificato di agibilit e individuazione degli interventi su edifici esistenti che possono influire sui requisiti di agibilit (artt.)

2 Da 2 a 4 del Capo I); - elenco delle opere di urbanizzazione; modalit generali di calcolo del contributo di costruzione; superfici imponibili ai fini del contributo di costruzione (artt. da 5 a 7 del capo II); - attivit dell osservatorio regionale e procedure relative alle segnalazioni telematiche; criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie edittali (artt. da 8 a 9 del Capo III); - opere pubbliche soggette a comunicazione di conformit ; disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri; procedure istruttorie regionali in materia di opere destinate alla difesa militare (artt. da 10 a 13 del Capo IV). La finalit dichiarata del provvedimento quella di dare attuazione alle disposizioni legislative, fornendo agli operatori pubblici e privati del settore indirizzi omogenei cui attenersi negli adempimenti relativi all attivit edilizia , anche attraverso l adozione di una modulistica uniformata a livello regionale e contenuta nell Allegato B.

3 Ulteriore importante novit del Regolamento in oggetto l aggiornamento delle Tabelle parametriche regionali da recepire nei rispettivi ordinamenti comunali e poste a base di calcolo del contributo di costruzione (ex legge Bucalossi), considerato che le Tabelle regionali previgenti risalivano al 29 aprile 1997 n. 0139/Pres. Passando ora alla disamina puntuale degli elementi di novit rispetto alla disciplina regionale previgente, primo punto di analisi certamente l inserimento di criteri unici di calcolo dei parametri edilizi quali la superficie coperta (Sc), l altezza dell edificio (H), l altezza utile dell unit immobiliare (Hu), la superficie per parcheggio (Sp) e la superficie utile (Su). pag 2/12 A) L articolo 2 Criteri di calcolo dei parametri edilizi fornisce infatti le indicazioni per il calcolo e la misurazione di parametri edilizi definiti dall articolo 3 della legge.

4 Al pari della disciplina legislativa per tali criteri non possono ritenersi prevalenti rispetto agli eventuali diversi criteri contenuti negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali data la puntuale sospensiva di efficacia di cui all art. 61, comma 2, della legge. Per quanto sopra le definizioni dei parametri edilizi e i relativi criteri di calcolo regolamentari prevarranno sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali al verificarsi di una delle seguenti condizioni: - all atto dell approvazione della variante generale al PRGC; - all atto dell approvazione della deliberazione del Consiglio comunale ex art. 29 LR 19/2009; - decorsi tre anni dall entrata in vigore della legge in caso di inerzia del Comune (cio a partire dal ).

5 Per quanto attiene agli specifici criteri di misurazione, possibile precisare quanto segue relativamente alla: -superficie coperta (Sc): dal suo calcolo vengono escluse le rampe di scale aperte; le strutture quali pensiline, porticati, terrazze e poggioli, sporti di gronda, verande, bussole la cui proiezione ortogonale non superi il limite stabilito dalla legge (attualmente possibile fare riferimento a 1,60 m. come indicato nell articolo 17 comma 1 lettera f) della LR 19/2009); le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall articolo 37 della Legge (cio nel caso di edifici esistenti per un maggiore spessore fino a 35 cm, nel caso di nuovi edifici fino ad un massimo di 30 cm oltre ai 30 cm di spessore delle murature esterne); le tettoie a coperture delle superfici per parcheggio nei limiti stabiliti dall articolo 16 comma 1 lettera j) della legge (attualmente 20 m2).

6 -altezza dell edificio (H): tale criterio prevede un elemento comune che la quota media del terreno sistemato . Per effettuare il calcolo della quota media del terreno sistemato si considerano i punti posti rispettivamente alla quota pi alta e a quella pi bassa, misurati in corrispondenza del sedime dell edificio. Deve essere altres indicato, in particolare negli elaborati progettuali, il caposaldo di riferimento (inteso quale punto di riferimento per le operazioni di rilievo topografico dell area d intervento) oppure la quota del marciapiede esistente. I criteri di misurazione dell altezza dell edificio sono stati modulati individuando alcune tipologie di copertura: copertura piana, copertura a due falde (lineari o curve), copertura ad una falda (lineare o curva).

7 Per gli edifici con copertura piana l altezza si misura fino al punto di incontro tra il filo della facciata e l intradosso del solaio di copertura posto alla quota pi elevata. Per gli edifici con copertura a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45 % o curva la cui tangente all imposta abbia una pendenza inferiore al 45%, l altezza si misura fino al punto di incontro tra il filo della facciata e l intradosso del solaio di copertura posto alla quota pi elevata. pag 3/12 Per gli edifici con copertura a falda lineare con pendenza superiore al 45 % o curva la cui tangente all imposta abbia una pendenza superiore o uguale al 45%, l altezza si misura fino al punto di incontro tra il filo della facciata e l intradosso del solaio di copertura posto alla quota pi elevata aggiungendo il 50% della differenza tra quota sopracitata e la quota di colmo dell intradosso del solaio di copertura.

8 Nei casi di copertura a due falde lineari o nei casi di coperture curve ai fini della misura dell altezza esclusa la superficie di facciata (cosiddetto timpano) racchiusa tra l intradosso del solaio di copertura e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro tra l intradosso del solaio di copertura e la facciata dell edificio. Nel caso di edifici con copertura a falda unica, sia lineare che curva, l altezza si misura fino al punto di incontro tra il filo della facciata e l intradosso del solaio di copertura posto alla quota pi elevata aggiungendo il 50% della differenza tra quota sopracitata e la quota di colmo dell intradosso del solaio di copertura all intersezione con la facciata esterna dell edificio.

9 Relativamente alle facolt riconosciute ai Comuni , il comma 2 dell articolo 2 del Regolamento consente di prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio comunale la possibilit di individuare la differenza massima tra la quota media del terreno sistemato e il piano di campagna naturale ai fini del calcolo dell altezza utile dell edificio, nonch di prevedere criteri di misura integrativi nel rispetto di quelli prescritti dalle norme regionali, in forza del principio generale sancito dall art. 7, comma 4 della legge. B) Per quanto riguarda l articolo 3 Documenti necessari all esecuzione degli interventi edilizi stata predisposta una modulistica unica per la presentazione di istanze e per la documentazione necessaria all esecuzione degli interventi edilizi per tutti i Comuni della Regione .

10 Tale modulistica, di cui all Allegato B del Regolamento, riguarda la presentazione delle istanze relative a Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attivit , Denuncia di Inizio Attivit alternativa al Permesso di Costruire, Comunicazione Attivit edilizia Libera, Comunicazione Inizio Lavori e Agibilit . I modelli possono essere integrati dai Comuni con ulteriori schede di contenuto tecnico esclusivamente per esigenze di tutela paesaggistica, ambientale, storico-culturale o tipologico-architettonica espressamente individuate negli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi e in ogni caso non pu essere richiesta l allegazione di documenti o certificazioni non previste espressamente dalle leggi di settore applicabili all intervento.


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