Example: barber

AIGA SEZIONE M - metgest.it

LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE 1 AIGA SEZIONE MONZA LE SPESE DI LITE: RIFLESSIONI IN TEMA DI RESPONSABILITA AGGRAVATA PER LITE NOVITA DELLA RIFORMA R e l a z i o n e: INCIDENZA DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA NEL GIUDIZIO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE: LA PROPOSTA PRE-TRIAL ( 28/2010) E QUELLA IN CORSO DI GIUDIZIO (LEGGE 69/2009) Pomeriggio di studio in Monza, 27 settembre 2010 DOTT. GIUSEPPE BUFFONE _____ Magistrato ordinario. Dottore di ricerca in Teoria del diritto ed Ordine giuridico Europeo LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE 2 Riferimenti Bibliografici e di giurisprudenza IL TESTO DELLA RELAZIONE TRATTO DA: BUFFONE (con prefazione del Prof.)

la regolamentazione delle spese di lite 1 aiga – sezione monza «le spese di lite: riflessioni in tema di responsabilita’ aggravata per lite temeraria.le novita’ della riforma»

Tags:

  Aiag

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of AIGA SEZIONE M - metgest.it

1 LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE 1 AIGA SEZIONE MONZA LE SPESE DI LITE: RIFLESSIONI IN TEMA DI RESPONSABILITA AGGRAVATA PER LITE NOVITA DELLA RIFORMA R e l a z i o n e: INCIDENZA DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA NEL GIUDIZIO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE: LA PROPOSTA PRE-TRIAL ( 28/2010) E QUELLA IN CORSO DI GIUDIZIO (LEGGE 69/2009) Pomeriggio di studio in Monza, 27 settembre 2010 DOTT. GIUSEPPE BUFFONE _____ Magistrato ordinario. Dottore di ricerca in Teoria del diritto ed Ordine giuridico Europeo LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE 2 Riferimenti Bibliografici e di giurisprudenza IL TESTO DELLA RELAZIONE TRATTO DA: BUFFONE (con prefazione del Prof.)

2 F. Danovi) La riforma del processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), Buffetti ed., 2009 BUFFONE, La lite temeraria danneggia lo Stato ed i contribuenti: alla scoperta del nuovo DANNO STRUTTURATO da responsabilit processuale aggravata in Giur. Merito, 2010, BUFFONE, Mediazione e conciliazione (commento al 28/2010), in Il civilista, Fasc. Monografico, 2010, Giuffr ed. BUFFONE, La riforma del processo civile in , 2009, 37 PER LA GIURISPRUDENZA Massimario di Giurisprudenza su LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE 3 Regolamentazione delle Spese di Lite: Legge 69/2009 1.

3 CONDANNA ALLE SPESE E PROPOSTA CONCILIATIVA. 2. COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE. 1. Il Legislatore della riforma modifica in modo significativo le norme da cui il giudice deve attingere per la regolamentazione delle spese di lite. L intenzione legislativa quella di scoraggiare la compensazione e favorire condanne pi pesanti e mirate onde dissuadere da azioni aventi carattere meramente dilatorio o palesemente infondate. Un manifesto in tal senso si rinviene nella importantissima sentenza Cass.

4 Civ., Sezioni Unite, 16 luglio 2008 n. 19499 con cui le hanno licenziato un maggior danno ex art. 1224 , nelle obbligazioni pecuniarie, avente carattere automatico . La lentezza dei processi, infatti, pu produrre effetti negativi anche sul sistema economico; da qui la volont della Suprema Corte di introdurre un meccanismo di calcolo del maggior danno tendente a scoraggiare il debitore dall inadempimento e, conseguentemente, a ridurre anche il numero, oltre che la durata, delle liti giudiziarie.

5 Da questo punto di vista, la decisione vuole evitare che la lite giudiziaria costituisca un ricorso anomalo al credito: il debitore preferisce subire il processo perch , comunque, all esito del giudizio, verser un saldo minore di quello che avrebbe dovuto sostenere in caso di finanziamento con gli strumenti creditizi ordinari. Ebbene: appesantire, pesantemente, il regime delle spese contribuisce a rendere meno vantaggioso il ricorso al credito anomalo. D altra parte, i ritocchi al regime delle spese non prendono di mira sono i debitori inadempienti ma anche le liti cd.

6 Temerarie ove, per le pi disparate ragioni, la parte che ha torto rifiuta di riconoscere la ragione altrui. Una prima rilevantissima modifica stata inserita nell art. 91 VECCHIO TESTO 91. Condanna alle spese. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell altra parte e ne liquida l ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza NUOVO TESTO 91.

7 Condanna alle spese. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell altra parte e ne liquida l ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell articolo 92 LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE 4Il nuovo comma I, secondo periodo, dell art.

8 91 regola l incidenza, sulle spese di lite, dell ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa coincidente con la soluzione della controversia. Se, infatti, il giudice accoglie la domanda in misura non superiore alla proposta di conciliazione intervenuta nelle more del procedimento, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo non statuisca la compensazione.

9 Secondo taluni la norma avrebbe introdotto una vera e propria sanzione processuale (DEMARCHI, 16) ma preferibile ricondurre l istituto al principio di causalit che governa la regolamentazione delle spese. Come noto, infatti, la regolamentazione delle spese di lite segue il citato principio di causalit (di cui la soccombenza solo un elemento rilevatore)1, poich vengono addossati gli oneri del processo alla parte che allo stesso d causa . La giurisprudenza, peraltro, ha gi ampiamente sostenuto, anche di recente, che il principio di causalit , ai fini delle spese, guarda anche al comportamento tenuto fuori del processo (cfr.)

10 Cass. civ., Sez. III, 27 novembre 2006, n. 25141). Certo , in tal senso, che la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, quella che col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi (Cassazione civile, sez. III, 30 maggio 2000, n. 7182). La Cassazione, in tale direzione, ferma nell affermare che la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell art.


Related search queries