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al Corso Vittorio Emanuele II, 5 presso lo studio …

studio LEGALE studio LEGALE studio LEGALE studio LEGALE _____ Corso UMBERTO I, 61 - _____ Tel 0825/756566 - Fax 0825/555374 : PEC: 1 TRIBUNALE DI _____ ATTO DI CITAZIONE Il Fallimento _____ di _____ Vincenzo & C. e _____ Vincenzo, quale socio accomandatario, in persona del Curatore Luisa _____, rappresentato e difeso, in virt del decreto di autorizzazione e di nomina del del (cfr. all. 1), dall Avv. Francesco Ettore _____ (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento in alternativa alla notifica a mezzo di al n. di fax 0825/756566 o all indirizzo di posta certificata ed insieme a questi elettivamente domiciliato in _____ al Corso Vittorio Emanuele II, 5 presso lo studio dell Avv.)

STUDIO LEGALE STUDIO LEGALE _____ CORSO UMBERTO I, 61 - _____ Tel 0825/756566 - Fax 0825/555374 E.mail: studio@studiolegale_____.net – PEC: studio@pec.studiolegale_____.net

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1 studio LEGALE studio LEGALE studio LEGALE studio LEGALE _____ Corso UMBERTO I, 61 - _____ Tel 0825/756566 - Fax 0825/555374 : PEC: 1 TRIBUNALE DI _____ ATTO DI CITAZIONE Il Fallimento _____ di _____ Vincenzo & C. e _____ Vincenzo, quale socio accomandatario, in persona del Curatore Luisa _____, rappresentato e difeso, in virt del decreto di autorizzazione e di nomina del del (cfr. all. 1), dall Avv. Francesco Ettore _____ (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del procedimento in alternativa alla notifica a mezzo di al n. di fax 0825/756566 o all indirizzo di posta certificata ed insieme a questi elettivamente domiciliato in _____ al Corso Vittorio Emanuele II, 5 presso lo studio dell Avv.)

2 Giuseppe _____, giusta procura a margine del presente atto PREMESSO CHE 1. In data il Tribunale di _____ ha dichiarato il fallimento della _____ di _____ Vincenzo e C. e del socio accomandatario _____ Vincenzo, nominando la Giuseppa _____ e Curatore la Luisa _____ (cfr. all. 2). 2. Durante l attivit di indagine della situazione patrimoniale del fallito, il Curatore venuto a conoscenza della circostanza che in data 16/09/2008 il sig. _____ Vincenzo ha trasferito rispettivamente ai figli, _____ Francesco e _____ Mario, ed alla moglie, _____ Anna Maria, la nuda propriet ed il diritto di uso ed abitazione degli immobili siti in _____ (AV), alla _____, riportati al NCEU al fl.

3 5, 996-sub 2, Cat. A2 classe 1, e 996-sub 4, Cat C6, classe 2 (cfr. all. 3). 3. Tale trasferimento avvenuto nell ambito del giudizio di separazione personale tra i coniugi, promosso dai _____ Vincenzo e _____ Anna PROCURA AD LITEM Avv. Francesco Ett. _____ Vi nomino mio avvocato e procuratore nel presente giudizio e in ogni successivo stato e grado, anche esecutivo, conferendoVi, all uopo, le pi ampie facolt di legge e, Ai sensi del n. 196/2003, espressamente acconsento al trattamento dei miei dati personali per l espletamento del presente incarico e per i fini di cui alla ricevuta informativa. Eleggo domicilio come in atti consentendoVi, altres , di farVi sostituire da altro procuratore con elezione di domicilio diverso _____, autentica studio LEGALE studio LEGALE studio LEGALE studio LEGALE _____ Corso UMBERTO I, 61 - _____ Tel 0825/756566 - Fax 0825/555374 : PEC: 2 Maria, con ricorso per separazione consensuale depositato in data 3/07/2008 presso il Tribunale di _____ (cfr.)

4 All. 4). 4. Il relativo procedimento, iscritto al n. 622/08 del Tribunale di Sant Angelo si concluso con l omologa degli accordi patrimoniali e non, presenti nel ricorso introduttivo, avvenuta con l Ordinanza del Tribunale di _____ del 16/09/2008 (cfr. all. 5). 5. Gli accordi patrimoniali tra i coniugi inseriti nel ricorso prevedono espressamente: il marito si obbliga a versare, mensilmente, per il mantenimento della moglie e dei due figli, maggiorenni ma irredituati, un assegno di Euro 600,00, tenuto conto che il proprio reddito di impiegato di circa Euro ,00 .. il ricorrente _____ Vincenzo, inoltre al fine di rafforzare il proprio contributo al mantenimento dei figli ed assicurare loro una pi incisiva tranquillit economica ed esistenziale.

5 Divenuto alla determinazione di trasferire loro in propriet l immobile di seguito meglio descritto, con riserva di diritto di abitazione, vita natural durante, in favore della madre.. Gli accordi negoziali presenti nel predetto ricorso, omologati poi dal Tribunale, sono illegittimi e, comunque, stipulati in frode ai creditori per i seguenti MOTIVI IN FATTO E DIRITTO A) PREMESSA 6. Prima di esaminare i motivi di invalidit e di inopponibilit alla massa dei creditori delle pattuizioni contenute nella separazione omologata tra i coniugi _____ Vincenzo e _____ Anna Maria, opportuno svolgere alcune considerazioni iniziali in ordine alla natura ed agli effetti delle pattuizioni stesse.

6 Innanzitutto va rilevato che nelle pattuizioni della separazione possibile rinvenire l accordo tra le volont di due soggetti, il sig. _____ studio LEGALE studio LEGALE studio LEGALE studio LEGALE _____ Corso UMBERTO I, 61 - _____ Tel 0825/756566 - Fax 0825/555374 : PEC: 3 Vincenzo e la _____ Anna Maria, con effetti che si producono anche nel patrimonio di terzi estranei alla contrattazione, i figli _____ Francesco e _____ Mario. E importante precisare che i soggetti che hanno raggiunto l accordo negoziale hanno agito solo in proprio nome e per proprio conto. Ci implica che con un unico accordo i coniugi hanno posto in essere due contratti: il primo ha ad oggetto il trasferimento del diritto di uso ed abitazione degli immobili dal sig.

7 _____ Vincenzo alla _____ Anna Maria ed il secondo , invece, un contratto a favore del terzo, avendo ad oggetto il trasferimento ai figli, Francesco e Mario, della nuda propriet sui medesimi beni immobili. 7. E opportuno precisare, altres , in premessa che a parere di questa difesa entrambi i contratti, nonostante, la espressa previsione contraria delle parti, debbano essere qualificati come negozi a titolo gratuito per i motivi che appresso si specificheranno; in ogni caso, sia che si considerino a titolo gratuito sia che si considerino a titolo oneroso, i due negozi devono comunque essere dichiarati inefficaci nei confronti della massa dei creditori per i motivi che si specificheranno nella sezione di cui alla lettera B.

8 - A,1) Sulla natura giuridica del trasferimento immobiliare 8. Prima di esaminare i vizi relativi ai suddetti negozi opportuno come detto svolgere alcune considerazioni in ordine agli accordi in sede di separazione al fine di individuarne la natura giuridica e, quindi, comprendere se gli stessi siano qualificabili come negozi giuridici a titolo oneroso o gratuito. In primis si rileva che la giurisprudenza ha sottolineato pi volte che le pattuizioni intercorse tra i coniugi mantengono carattere prettamente contrattuale e pertanto sono interamente sottoposte alla disciplina studio LEGALE studio LEGALE studio LEGALE studio LEGALE _____ Corso UMBERTO I, 61 - _____ Tel 0825/756566 - Fax 0825/555374 : PEC: 4 codicistica sui contratti e, quindi, anche alla normativa sulla azione revocatoria fallimentare.

9 Cos ad esempio Cass. civ., sez. I 04-09-2004, n. 17902: Stante la natura negoziale dell'accordo che d sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, e non essendo ravvisabile, nell'atto di omologazione, una funzione sostituiva o integrativa della volont delle parti, ma rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del sottostante accordo tra i coniugi,(..) deve ritenersi ammissibile l'azione di annullamento della separazione consensuale omologata per vizi della volont , la cui esperibilit - non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, "genus" cui appartengono quelli di diritto familiare - presidia la validit del consenso come effetto del libero incontro della volont delle parti.

10 9. In merito alla natura giuridica del trasferimento immobiliare effettuato dal sig. _____ Vincenzo, si sottolinea la strana necessit avvertita dai coniugi di dover specificare nell ambito del ricorso di separazione, con un raffinato seppur errato ragionamento giuridico, che la detta attribuzione non realizza una donazione ma costituisce applicazione del principio, stabilito dall art. 1322 cc., della libert dei soggetti a perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l ordinamento giuridico .(cfr. all. 4 pg. 4). Tale affermazione erronea in quanto confonde due distinti concetti giuridici: il tipo contrattuale e la causa del contratto.


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