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ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: DALLE SCUOLE …

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: DALLE SCUOLE SPECIALI ALL integrazione NELLA SCUOLA ATTRAVERSO I PIANI EDUCATIVI PERSONALIZZATI NORMATIVA DAL 1923 AL 2005, a cura di Umberto Tenuta R. D., 3/12/1923, n. 3126. L obbligo scolastico esteso ai ciechi ed ai sordomuti che non presentino altra anormalit che ne impedisca l'ottemperanza. Per i sordomuti esteso fino a116 anno di et . Documento n. 2 T. U. DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE APPROVATE CON R. D. 5/2/1928, N. 577. Art. 171 - L 'istruzione dei fanciulli dal sesto a1 14 anno di et obbligatoria. Art. 175- L 'obbligo scolastico esteso ai ciechi ed ai sordomuti, i quali non presentino altra anormalit che impedisca loro di ottemperarvi.

alunni diversamente abili: dalle scuole speciali all’integrazione nella scuola attraverso i piani educativi personalizzati ─ normativa dal 1923 al 2005, a cura di umberto tenuta

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1 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: DALLE SCUOLE SPECIALI ALL integrazione NELLA SCUOLA ATTRAVERSO I PIANI EDUCATIVI PERSONALIZZATI NORMATIVA DAL 1923 AL 2005, a cura di Umberto Tenuta R. D., 3/12/1923, n. 3126. L obbligo scolastico esteso ai ciechi ed ai sordomuti che non presentino altra anormalit che ne impedisca l'ottemperanza. Per i sordomuti esteso fino a116 anno di et . Documento n. 2 T. U. DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE APPROVATE CON R. D. 5/2/1928, N. 577. Art. 171 - L 'istruzione dei fanciulli dal sesto a1 14 anno di et obbligatoria. Art. 175- L 'obbligo scolastico esteso ai ciechi ed ai sordomuti, i quali non presentino altra anormalit che impedisca loro di ottemperarvi.

2 Per i sordomuti esteso fino a116 anno di et . Art. 176 - Con decreti reali di concerto tra il ministro della pubblica istruzione e il ministro dell'interno sar determinato quali degli istituti che provvedono all'educazione dei ciechi e dei sordomuti debbano accogliere gli scolari obbligati in virt dell'ar-ticolo precedente, la misura dei contributi che lo Stato pagher agli istituti privati che assumono tale cura, le trasformazioni da apportarsi agli statuti dei singoli istituti ed all'ordinamento didattico di essi, perch possano rispondere ai nuovi compiti loro assegnati dalla legge.

3 Agli istituti di cui al comma precedente possono essere annessi speciali giardini d'infanzia. Art. 177 - Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi devono al 14 e rispettivamente al 16 anno di et sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo prece-dente. REGOLAMENTO GENERALE APPROVATO CON R. D. 26/4/1928, N. 1297. Art. 415 - Quando gli atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anormalit psi-chiche, il maestro pu , su parere conforme dell'Ufficiale sanitario, proporre l'allontanamento definitivo dell'alunno al direttore didattico governativo o comunale, il quale curer la assegnazione dello scolaro alle classi differenziali che siano istituite nel comune o, secondo i casi, d'accordo con la famiglia, inizier le pratiche opportune per il ricovero in istituti per l'educazione dei corrigendi.

4 1/7/1933. n. 786. Art. 28 - Con apposita convenzione, che deve essere approvata dal Ministero dell'educazione nazionale, il R. provveditore a-gli studi stabilisce con il Comune o con l Ente che ha promosso l'istituzione di una scuola elementare speciale passata allo Stato per effetto del T. U. 14/9/1931, n. 1175. Gli oneri che incombono al Comune o all Ente per assicurare il regolare funzionamento dei servizi sussidiari e di assistenza e quelli che. ai sensi 2 del suddetto testo unico, incombono all Amministrazione scolastica. La deliberazione del Comune relativa alla convenzione di cui al comma precedente sottoposta all'approvazione tutoria.

5 Art. 29 - Alle SCUOLE elementari speciali di cui al precedente articolo 28 sono assegnati maestri del Comune, scelti preferi-bilmente tra quelli che siano in possesso di titoli di studi speciali o che, comunque, dimostrino di avere particolari attitudini e cognizioni in relazione all'ordinamento della scuola. Quando presso una scuola elementare speciale funziona un R. corso o una R. scuola di avviamento professionale, al direttore didattico della scuola elementare pu essere affidata dal Ministero dell'educazione nazionale, per incarico, anche la direzione del corso o della scuola professionale.

6 LEGGE 26/1/1962 N. 12- UTILIZZAZIONE DI . PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA. Art. 32- Per l'istituzione di SCUOLE speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle SCUOLE elementari, per l'assi-stenza igienico-sanitaria, didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle SCUOLE e classi predette, per il razio-nale reperimento degli ALUNNI e per l organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti la somma (omissis).

7 COSTITUZIONE DELLA R. I. Art. 34- La scuola aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, gratuita. Art. 38 - Gli inabili e i minorati hanno diritto all educazione e all avviamento professionale . C. M. - DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE N 103 DEL OGG: CLASSI DIFFERENZIALISi chiede ai Provveditori di indicare il numero delle classi differenziali e delle classi di SCUOLE speciali per minorati funzio-nanti e da istituire in rapporto alle esigenze locali. Le classi dovranno essere distinte nelle seguenti categorie: l. per tardivi e falsi minorati psichici; 2.

8 Per minorati psichici; 3. per minorati fisici; 4. per ambliopi; 5. per sordastri. CIRCOLARE 9 LUGLIO 1962. PROL. N. 4525 (DIREZ. GEN. ISTRUZIONE ELEMENTARE ). - SCUOLE SPECIALI E CLASSI DIFFERENZIALI. Nella risposta alla ministeriale n. 103 del 4 gen. 1962 relativa all'oggetto non sono stati indicati i criteri che la S. V. intende seguire per l'istituzione delle SCUOLE speciali o delle classi differenziali e per l'utilizzazione dei fondi che saranno destinati a tale scopo. Pertanto, al fine di assicurare il pi efficace intervento dell'Amministrazione nel settore scolastico di cui trattasi, sar oppor-tuno che la S.

9 V. si attenga alle seguenti precisazioni, rielaborando eventualmente, in base ad esse, i dati forniti. 1. ALUNNI . - A seconda delle forme e del tipo delle minorazioni, gli ALUNNI saranno avviati alle SCUOLE speciali o alle clas-si differenziali. E' indispensabile che il personale insegnante preposto alle SCUOLE speciali, in attesa d'una organica disciplina in materia, sia in possesso del titolo di specializzazione. Per l'insegnamento nelle SCUOLE speciali per minorati psichici o fisici, il maestro deve essere in possesso del diploma o certificato rilasciato DALLE SCUOLE magistrali ortofreniche o conseguito al termine dei corsi di fisiopatologia dello sviluppo psichico e fisico del fanciullo, di cui all' del Reg.

10 Gen. 26 apr. 1928. n. 1297. L'insegnamento nelle SCUOLE speciali per sordastri e ambliopi dovr essere affidato esclusivamente a personale che sia in possesso rispettivamente, del titolo di specializzazione conseguito al termine dei corsi per sordastri organizzati dagli istituti statali per sordomuti o del diploma di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista "Augusto Romagnoli". Anche ai fini organizzativi, sar necessario che la S. V. terr presente che nella categoria dei minorati fisici devono essere in-clusi anche quegli ALUNNI che tradizionalmente non sono stati considerati tali: a titolo esemplificativo si indicano i predisposti alla e i cronici degenti nei luoghi di cura.


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