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ANNA MARIA SOLDI - scuolamagistratura.it

ANNAMARIASOLDIL OPPOSIZIONESUCCESSIVAALL ESECUZIONE(Il testo costituisce un anticipazione del capitolo sulla opposizione successiva alla esecu-zione aggiornato alle riforme del 2016 della sesta edizione del Manuale dell esecuzioneforzata in corso di pubblicazione per la casa editrice CEDAM)SOMMARIO:1. Il regime normativo pregresso e le posizioni interpretative. - 2. Le novit in-trodotte dalla riforma del 2006. 3. Le opzioni interpretative circa i rapporti tra le duefasi. termine ultimo per la proposizione dell opposizione all esecuzione. - svolgimento del procedimento dinanzi al giudice dell I caratteridel procedimento e la sua natura. La competenza funzionale del giudicedell La forma dell atto introduttivo e la sua notificazione. Il ritoapplicabile e l iscrizione della causa a ruolo. I possibili esiti della udienza dinan-zi al giudice dell Il provvedimento del giudice dell esecuzione ed ilsuo duplice contenuto inerente alla sospensione e la reclamabilit della decisione sulla istanza di sospensione.

1592 PARTE OTTAVA – LE OPPOSIZIONI ESECUTIVE Tra i primi commentatori vi è chi ha sostenuto che la riforma ha introdotto una vera e propria “rivoluzione” in tema di giudizi di opposizione che oggi dovrebbero

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  Esecutive, Opposizioni, Le opposizioni esecutive

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1 ANNAMARIASOLDIL OPPOSIZIONESUCCESSIVAALL ESECUZIONE(Il testo costituisce un anticipazione del capitolo sulla opposizione successiva alla esecu-zione aggiornato alle riforme del 2016 della sesta edizione del Manuale dell esecuzioneforzata in corso di pubblicazione per la casa editrice CEDAM)SOMMARIO:1. Il regime normativo pregresso e le posizioni interpretative. - 2. Le novit in-trodotte dalla riforma del 2006. 3. Le opzioni interpretative circa i rapporti tra le duefasi. termine ultimo per la proposizione dell opposizione all esecuzione. - svolgimento del procedimento dinanzi al giudice dell I caratteridel procedimento e la sua natura. La competenza funzionale del giudicedell La forma dell atto introduttivo e la sua notificazione. Il ritoapplicabile e l iscrizione della causa a ruolo. I possibili esiti della udienza dinan-zi al giudice dell Il provvedimento del giudice dell esecuzione ed ilsuo duplice contenuto inerente alla sospensione e la reclamabilit della decisione sulla istanza di sospensione.

2 La regolamentazione delle spese proces-suali in fase sommaria ed il mezzo di impugnazione. L omessa fissazione del ter-mine per l introduzione della causa di merito. -5. L introduzione del giudizio di meri- Le regole sulla competenza. La forma dell atto introduttivo, la sua notifi-cazione, l abbreviazione dei termini a comparire, la procura alle liti, l iscrizione aruolo, il fascicolo d ufficio. Le parti legittimate all introduzione della causa dimerito. La posizione processuale delle parti nella causa di merito. L amplia-mento dell oggetto dell opposizione a cura dell opponente o dell opposto. Gli ef-fetti processuali e sostanziali della domanda di opposizione all esecuzione. Ilmancato rispetto del termine perentorio per l introduzione della causa di merito. rito applicabile. - 7. Il rapporto tra il giudizio di opposizione all esecuzione preven-tiva o successiva o tra plurime opposizioni all esecuzione successiva.

3 - 8. La sospen-sione feriale dei termini. - 9. La decisione e l impugnazione della sentenza. - 10. Il re-gime Il regime normativo pregresso e le posizioni interpretativePrima delle riforme del processo civile del 2005-2006 il codice di rito preve-deva che l opposizione all esecuzione successiva dovesse essere introdotta con ri-corso dinanzi al giudice dell esecuzione il quale, secondo quanto previsto dall , assunti i provvedimenti sulla sospensione, aveva due alternative: proce-dere alla istruzione se si riteneva competente alla decisione della causa di merito,ovvero in alternativa, ritenuta la propria incompetenza, rimettere le parti dinanzi adaltro ufficio giudiziario (competente per valore), concedendo termine perentorioper la riassunzione del OTTAVA LE opposizioni ESECUTIVE1590 Completava la disciplina l art. 185 disp. att. secondo cui all udienza dicomparizione dinanzi al giudice dell esecuzione fissata a norma degli articoli 616,618 e 619 del codice si applica la disposizione dell art.

4 183 del codice .L interpretazione delle norme test richiamate si per rivelata alquanto diffi-cile soprattutto a seguito della novella di cui alla legge n. 353 del 1990 che ha mo-dificato l art. 183 ed introdotto l art. 180 qui l elaborazione di due diverse tesi un primo orientamento il procedimento di opposizione all esecuzione successiva aveva una struttura unitaria o per meglio dire monofasica poich ini-ziava con la proposizione del ricorso che andava integrato, quanto al contenuto, aisensi dell art. 163 , notificato alla controparte nel rispetto dei termini di cuiall art. ed iscritto a ruolo2. Il procedimento si articolava, quindi, inun udienza di prima comparizione, disciplinata dall art. 180 nel corso dellaquale il giudice assumeva i provvedimenti sulla sospensione e valutava la propriacompetenza; proseguiva, quindi, con la fissazione dell udienza di trattazione previ-sta dall art. 183 ove il giudice dell esecuzione si fosse ritenuto posizione aveva ricevuto l avallo della Corte una diversa posizione interpretativa l opposizione all esecuzione successiva era caratterizzata da una struttura bifasica.

5 Si riteneva che il ricorsointroduttivo (a prescindere dall integrazione del suo contenuto, ritenuta non neces-saria) dovesse essere notificato alla controparte anche senza il rispetto dei terminidi cui all art. ; detto ricorso, invero, introduceva una fase preliminarerispetto al giudizio di merito, interna alla procedura esecutiva, riservata al giudicedell esecuzione e finalizzata esclusivamente alla assunzione dei provvedimenti sul-la sospensione e sulla competenza. La seconda fase, nettamente distinta dalla pri-ma, iniziava nel termine concesso dal giudice dell esecuzione con l integrazionedegli atti e l iscrizione a ruolo se la competenza apparteneva al suo stesso ufficiogiudiziario o con la riassunzione della causa quando competente a decidere fosseun ufficio giudiziario diverso da quello investito del processo esecutivo. Essa sisvolgeva per intero secondo un ordinario giudizio di cognizione anche se rettodall originario ricorso introduttivo, eventualmente integrato quanto al contenutosecondo le disposizioni del giudice dell esecuzione4.

6 L orientamento favorevolealla concezione bifasica era stato quello preferito dalla un illustrazione delle diverse opzioni interpretative, VIGORITO,Le opposizioni esecutive , Mila-no, 2002, 22 necessit dell iscrizione a ruolo era stata esclusa dalla giurisprudenza di Cassazione: Cass. 19dicembre 19898, n. 5684; la giurisprudenza di merito riteneva necessaria, sia pur con modalit diver-se, l iscrizione della causa a ruolo; per una illustrazione delle prassi, VIGORITO,op. cit., 22 Corte Cost. 5 novembre 1996, n. 388 che, nel rigettare l eccezione di incostituzionalit dell disp. att. , aveva accolto questa interpretazione ed aveva affermato che il difetto di coordi-namento tra la norma impugnata e gli artt. 180 e 183 potesse essere superato con la fissazione diun udienza di comparizione nel rispetto dei termini stabiliti nel processo di cognizione. Solo nel casoin cui ci si fosse rivelato impossibile, il giudice dell esecuzione avrebbe dovuto limitarsi a decideresull istanza di sospensione rinviando alle successive udienze per gli adempimenti previsti dagli e 183 tal senso MONTANAROO pposizioni esecutive proposte nel corso dell esecuzione e disciplina delprocesso ordinario di cognizione, inRiv.

7 Esec. forz., 2004, 497 questo senso cfr. Cass. sez. un. 21 luglio 1998, n. QUINTO-L OPPOSIZIONE SUCCESSIVA ALL ESECUZIONE15912. Le novit introdotte dalla riforma del 2006Il legislatore della riforma del 2006 ha inteso risolvere il contrasto interpretati-vo sulla disciplina dell udienza dinanzi al giudice dell esecuzione e sui rapporti trale due fasi del giudizio di opposizione riformulando tanto l art. 185 disp. att. gli artt. 616 e 618 , ma non sembra aver centrato in pieno l obiettivo poi-ch a tutt oggi l interpretazione delle norme sull introduzione delle opposizioniall esecuzione successiva non esame delle disposizioni novellate consente di indicare con brevi cenni iprincipi che regolano la materia in esame: la fase introduttiva del giudizio restata immutata; l opponente cio deve de-positare il ricorso in opposizione nella cancelleria del giudice dell esecuzioneche, con decreto in calce al ricorso, fissa l udienza di comparizione delle partie stabilisce il termine perentorio in cui deve farsi luogo alla notificazione; ai sensi dell art.

8 185 disp. att. , l udienza di comparizione fissata dal giu-dice dell esecuzione a seguito dell introduzione di un opposizione esecutivasuccessiva (e, dunque, la sola fase preliminare) si svolge secondo le norme sulprocedimento camerale di cui agli artt. 737 ss. ; secondo la previsione dell art. 616 , terminata la fase prevista perl emissione dei provvedimenti sulla sospensione e per le determinazioni sullacompetenza, il giudice dell esecuzione fissa un termine perentorio per l iniziodel giudizio di merito, da proporsi secondo le modalit previste in ragione del-la materia e del rito, ove ritenga che competente sia lo stesso ufficio giudizia-rio cui appartiene; in alternativa fissa un termine perentorio per la riassunzionedella causa dinanzi all ufficio giudiziario competente; visto il riferimento esplicito al concetto di giudizio di merito pu ritenersi chela causa introdotta nei termini e modi suindicati debba svolgersi secondo le re-gole del processo di cognizione.

9 La sentenza che definisce la causa di merito, per espressa previsione dell , non Le opzioni interpretative circa i rapporti tra le due fasiAlla luce di quanto sin qui delineato sui tratti caratterizzanti della riformasembra potersi affermare che il legislatore del 2006 abbia inteso delineare il proce-dimento secondo la concezione tecnica normativa utilizzata non si rivelata, per , impeccabile come di-mostra il fatto che, nonostante la novella, sono proseguiti i contrasti questo senso ORIANI,La sospensione dell esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e624 ), inRiv. esec. forz., 2006, 245 il quale, riferendosi alla legge, n. 52 del 2006, afferma che si tratta di una legge che, attraverso disposizioni eccessivamente sintetiche, malamente formulate ePARTE OTTAVA LE opposizioni ESECUTIVE1592 Tra i primi commentatori vi chi ha sostenuto che la riforma ha introdotto unavera e propria rivoluzione in tema di giudizi di opposizione che oggi dovrebberosvolgersi tutti in camera di consiglio e andrebbero definiti con sentenza non interpreti hanno affermato che l opposizione esecutiva successiva, anchea seguito delle modifiche normative citate, conserverebbe una struttura giudizio di opposizione sarebbe cio introdotto e sorretto durante tutto il suosvolgimento dal ricorso introduttivo e si articolerebbe in due fasi della quali, laprima, celebrata dinanzi al giudice dell esecuzione, sarebbe caratterizzata da unacognizione sommaria, mentre la seconda, celebrata dal giudice dell opposizione.

10 Sisvolgerebbe secondo il modulo della cognizione piena ed esauriente 8. Tale rico-struzione troverebbe il suo fondamento in alcuni dati normativi, primo fra tutti ilfatto che, a norma dell art. 615 co. 2 , la causa di opposizione si dice propo-sta con il ricorso introduttivo. Ma a medesime conclusioni farebbe propendere lastessa formulazione dell art. 616 nella parte in cui, illustrando le forme di in-troduzione della causa di merito, utilizza il concetto di riassunzione con riguardoall ipotesi dell incompetenza dell ufficio giudiziario cui appartiene il giudicedell esecuzione, come ad evidenziare la necessit di proseguire un giudizio gi pendente9. Conforterebbe, inoltre, per la tesi della struttura monofasica l art. 184disp. att. tenore del quale il ricorso introduttivo recante la richiesta di so-spensione deve contenere i requisiti di cui all art. 163 n. 4 e 5 coordinate, introduce importantissimi, e sovente discutibili, mutamenti del tessuto normativo,senza che un minimo dibattito abbia preceduto la sua approvazione.


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