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APPLICAZIONE DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI …

Dr. A. Tranquillo ASL CE/1 Dr. M. Gentile ASL CE/1 Tecnico Prevenzione G. Maglione ASL CE/1 APPLICAZIONE DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI BOVINI E BUFALINI. Il presente lavoro, vuole essere un pronto, rapido e sintetico aiuto per operatori, (medici veterinari, tecnici della prevenzione , ecc. che, quotidianamente, devono confrontarsi con una dura e difficile realt : la zootecnia bovina e bufalina. Quando si riscontrava la mancata o l'irregolare identificazione e registrazione di bovini e bufalini, prima della pubblicazione del e del Reg. CE n. 494/98, si applicavano le SANZIONI disposte dai seguenti provvedimenti, ( circolare del M S.))

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1 Dr. A. Tranquillo ASL CE/1 Dr. M. Gentile ASL CE/1 Tecnico Prevenzione G. Maglione ASL CE/1 APPLICAZIONE DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DI BOVINI E BUFALINI. Il presente lavoro, vuole essere un pronto, rapido e sintetico aiuto per operatori, (medici veterinari, tecnici della prevenzione , ecc. che, quotidianamente, devono confrontarsi con una dura e difficile realt : la zootecnia bovina e bufalina. Quando si riscontrava la mancata o l'irregolare identificazione e registrazione di bovini e bufalini, prima della pubblicazione del e del Reg. CE n. 494/98, si applicavano le SANZIONI disposte dai seguenti provvedimenti, ( circolare del M S.))

2 N. 11/96): Legge 9 giugno 1964, n. 615, in combinato con le disposizioni specifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti, allorch l allevatore violava norme contenute nei DD. MM. 651/94, 592/95, 453/92, ecc., in materia di identificazione e di registrazione del bestiame, si applicava l art. 2 della legge 615/64, cosi come modificato dalla legge 33/68. Si erogava, a titolo di oblazione, come da legge 689/81, la sanzione amministrativa di 154,94 (da 77,47 a 774,68). Legge 218/88, art. 6 comma 3, che tutt'ora sanziona, genericamente, le VIOLAZIONI al DPR 320/54, tranne quelle ricadenti nel campo di APPLICAZIONE dell del TULLSS, poich essa ha abrogato, tacitamente, l e quindi ogni riferimento all art 358 del TULLSS.

3 Sanzione da applicarsi da 258,23 a 1291,14 oblazione 430,38. Decreto legislativo n. 196/99, specie per le violazione di cui all art. 3 del DPR 317/96 (mancata attivazione del registro di stalla), trovava APPLICAZIONE , ma tuttora attuabile, la sanzione prevista dall art. 358 del 27/luglio 1934, n. 1265 ( VIOLAZIONI in genere in materia di sanit , igiene e prevenzione della diffusione di malattie infettive del bestiame), cos come modificato dall art. 16 del D. 196/99, applicabile per tutti i regolamenti sprovvisti di dispositivo sanzionatorio proprio. Sanzione da 1549,37 a 9296,22 oblazione 3098,74. Tutt'ora applicabile, inoltre, l'art. 32 comma 3 del 04/08/1999 n. 336 che punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria, da.

4 ,57 a . ,41 oblazione ,14 le VIOLAZIONI ai comma 1 e 2 dell'art. 14. Tale articolo prevede l'obbligo, tra l'altro, di registrazione degli animali presso il Servizio Veterinario. Il D. 58/94 e il Reg. CE 494/98, invece, hanno introdotto propri e specifici dispositivi sanzionatori, per punire VIOLAZIONI di identificazione e registrazione del bestiame bovino e bufalino. Il Regolamento CE n. 494 del 27/02/ 1998 reca modalit di APPLICAZIONE del Reg. CE. n. 820/97 del Consiglio, (sostituito, successivamente, dal Reg. Ce. n. 1760/2000). INFRAZIONE SANZIONE Azienda con uno o pi bov.

5 Privi dei requisiti previsti dall art. 3 del Reg. Ce 1760/2000 (doppio marchio auricolare, passaporto, registrazione registro az.). sequestro di tutta l azienda e blocco delle movimentazioni sia in entrata, che in uscita Se entro due giorni lavorativi, il detentore, non riesce a identificare un animale. Abbattimento e distruzione dello stesso senza alcuna indennit . Azienda con uno o piu animali, per i quali non vengono rispettate totalmente le regole dell art. 3 del Reg. Ce 1760/2000. Limitazione della movimentazione degli animali di cui trattasi. Quando non sono soddisfatti pienamente i requisiti previsti dall del 1760/2000 per un numero di capi superiore al 20% dei presenti.

6 Limitazione della movimentazione di tutti gli animali presenti in azienda. Per le aziende che detengono non pi di 10 capi, di cui pi di 2 non sono pienamente identificati a norma dell art. 3 del Reg. Ce 1760/2000. Limitazione della movimentazione di tutti gli animali presenti in azienda. Qualora il detentore non rispetti di comunicare all Autorit competente nei tempi previsti, (7 gg.), le movimentazioni in entrata e in uscita all azienda,le nascite o i decessi con relativa data (art. 7 paraf. 1 secondo trattino del Reg. Ce n. 1760/2000). Blocco della movimentazione in entrata e in uscita degli animali. Schema di infrazioni e relative SANZIONI previste dal Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58.

7 Infrazione sanzione ART 1 APPOSIZIONE DI MARCHI AURICOLARI - Mancata identificazione, con marchi auricolari, cos come previsto dall'art. 4 commi 2,3,4 del Reg. CE n. 1760/2000 e dai DPR n. 437/2000, D. M. 31/1/2002, Reg. CE n. 2629/97, (venti giorni dalla nascita). La mancata iscrizione di un capo in BDN, comporta anche l' APPLICAZIONE delle SANZIONI previste dal Regolamento CE n. 494/98 e la mancata erogazione dei premi comunitari agli allevatori da parte degli Organismi Pagatori. Tanto previsto dall' 7 del Decreto 7/6/2002, approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina.

8 Da euro 250,00 a ,00 per ogni capo, non regolarmente euro 500,00, a capo. Asportazione o sostituzione di marchi auricolari, senza preventiva autorizzazione del Servizio Veterinario competente ( 4 , 6, del Reg. CE n. 1760/2000).Da euro 1000,00 a 6000,00 per ogni capo. Oblazione euro 2000,00, a capo. ART. 2 FORNITURA DI MARCHI AURICOLARI - Distribuzione di marchi auricolari non conformi ai Reg. Ce n. 2629/97, DPR 437/2000 o 31/1/2002. Da euro ,00 a ,00. Oblazione euro 4000,00. Mancata denuncia all'Autorit competente, da parte del fornitore che ne ha il possesso, di furti o smarrimenti di marchi auricolari. Da euro ,00 a ,00. Oblazione euro 4000,00. Possesso di marchi auricolari duplicati o distribuzione degli stessi senza alcuna autorizzazione dell' Autorit competente.

9 Da euro ,00 a ,00. Oblazione euro ,00. Mancato inserimento in BDN, dell'elenco di marchi auricolari distribuiti per ogni singolo allevamento, cos come previsto dall'art. 12 del D. n. 196/99, vedi art. 9, comma 3 del D. M. 31/01/2002. Da euro ,00 a ,00. Oblazione euro 2000,00. Reiterazione delle infrazioni previste dal presente articolo: sanzione amministrativa raddoppiata, non ammesso pagamento in misura ridotta, cancellazione dall'elenco dei fornitori. Vedi della legge 24/11/1981, n. 689. Infrazione sanzione Art. 3 CEDOLE IDENTIFICATIVE E PASSAPORTI. Mancata trasmissione all'Autorit competente, entro 7 gg.

10 Dall' APPLICAZIONE del marchio, della cedola identificativa di ogni matricola auricolare, ( art. 7 del Decreto 7/6/2002). Da euro 100,00 a 600,00 per ogni capo. Oblazione euro 200,00, a capo. Mancato inserimento in BDN, del numero del marchio auricolare, per i detentori che non si avvalgono delle ,( 7gg., cos come previsto dall'art. del Decreto 7/6/2002). Da euro 100,00 a 600,00 per ogni capo. Oblazione euro 200,00, a capo. REITERAZIONE DI INFRAZIONE PER I DUE CASI CITATI DELL'ART. 3 : Sanzione amministrativa raddoppiata; non ammesso pagamento in misura ridotta. Spostamento, in entrata o in uscita, di animali sprovvisti di passaporto, ovvero in assenza di cedola identificativa, prevista per i vitelli di et inferiore alle 4 settimane di vita, (art.)


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