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Art. 33 della legge 104/92 - testo coordinato con le ...

Art. 33 della legge 104/92 - testo coordinato con le modifiche introdotte dal Collegato lavoro 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravit accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (questo comma stato abrogato ed ora contenuto nell'art. 33 comma 1 del 151/2001). 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Art. 33 della legge 104/92 - testo coordinato con le modifiche introdotte dal Collegato lavoro 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con

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1 Art. 33 della legge 104/92 - testo coordinato con le modifiche introdotte dal Collegato lavoro 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravit accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (questo comma stato abrogato ed ora contenuto nell'art. 33 comma 1 del 151/2001). 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

2 Versione precedente del comma 3. 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravit , nonch . colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravit , parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravit . non sia ricoverata a tempo pieno Nuova versione del comma 3. 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravit , coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravit abbiano compiuto i sessantacinque anni di et oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

3 Il predetto diritto non pu essere riconosciuto a pi di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravit . Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravit , il diritto riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonch quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 . Versione precedente del comma 5. 5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuit un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi vicina al proprio domicilio e non pu essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede Versione attuale del comma 5.

4 Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuit . un parente o un affine entro il terzo grado handicappato Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi vicina al proprio domicilio al domicilio della persona da assistere e non pu essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (questo testo deriva dalla cancellazione delle parti abrogate e dall'inserimento delle nuove parti derivanti dal Collegato). 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravit pu usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi vicina al proprio domicilio e non pu essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

5 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravit . Comma aggiunto dal collegato lavoro all'articolo 33. 7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilit . disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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