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Assegnazione temporanea: comando e distacco nel pubblico ...

Assegnazione temporanea: comando e distacco nel pubblico impiego Articolo (Raffaele Mancuso) L art. 56 n. 3/1957 ( comando presso altra amministrazione) recita testualmente: L'impiegato pu essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene. Il comando disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

La posizione di differisce poi ontologicamente comando che, com'è noto, si dall'invio in missione caratterziza per i flatto che i dlpiendente è chaimato a svoglere s,empre in favore deal slua

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1 Assegnazione temporanea: comando e distacco nel pubblico impiego Articolo (Raffaele Mancuso) L art. 56 n. 3/1957 ( comando presso altra amministrazione) recita testualmente: L'impiegato pu essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene. Il comando disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

2 Al comando si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, sentiti l'impiegato ed il Consiglio di amministrazione. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti di concerto con quello per il Tesoro. vietata l' Assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono.

3 La nozione di comando di cui all art. 56 3/1957, descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l Amministrazione di origine. Poich l art. 56 ultimo comma del citato vieta l Assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli di appartenenza, il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere eccezionale.

4 Infatti, per Giurisprudenza pacifica la possibilit di disporre il comando di un impiegato presso altra Amministrazione statale o presso enti pubblici, prevista nell interesse dell Amministrazione, la quale deve ricorrervi in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l adozione. Tali esigenze temporanee ed eccezionali giustificano la concessione al dipendente della medesima posizione giuridica, malgrado la modificazione che si produce nell espletamento della prestazione del servizio, nonch l onere della spesa a carico dell Amministrazione di appartenenza.

5 Distinta dal comando la fattispecie della utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, a volte denominato distacco nella giurisprudenza amministrativa. Trattasi di istituto in realt ignoto alla legislazione del pubblico impiego che tuttavia nella prassi aveva ed ha ancora una certa diffusione e si distingue dal comando proprio perch l impiegato non viene assegnato ad una pubblica amministrazione diversa da quella di appartenenza, ma temporaneamente ad un ufficio, diverso da quello nel quale formalmente incardinato, ma comunque dell amministrazione datrice di lavoro.

6 Non si tratta pertanto, neppure di trasferimento il quale consiste, invece, nel mutamento definitivo del luogo di lavoro. La giurisprudenza formatasi nel settore del lavoro privato distingue, poi, il distacco dalla trasferta per il fatto che esso disposto pur sempre in accoglimento di una istanza dell impiegato, mentre la trasferta che comporta anch essa una Assegnazione meramente temporanea del dipendente ad una sede diversa da quella abituale (Cass. n. 8004) disposta nell interesse e su disposizione unilaterale dell amministrazione datrice di lavoro (Cass.)

7 N. 9744). Nella prassi, la tendenza quella di riconoscere che, l Assegnazione dell impiegato nell ufficio diverso da quello in cui egli formalmente incardinato, sia pure formalmente qualificata come utilizzazione temporanea, debba considerarsi come un vero e proprio trasferimento, con conseguente illegittimit del provvedimento di restituzione all ufficio precedentemente occupato. La Giurisprudenza ha cos ricostruito le singole fattispecie. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il " comando " del dipendente pubblico si differenzia dal " distacco " del dipendente privato per la natura provvedimentale dell'atto che dispone il comando , adottato dal soggetto nella cui organizzazione il dipendente viene inserito, e non dal suo originario datore di lavoro, per cui, diversamente dal distacco , il comando non realizza un interesse del datore di lavoro ma dell'Amministrazione che lo dispone.

8 E non costituisce un atto organizzativo riconducibile al datore di lavoro; ne consegue che, laddove nel caso del distacco permangono in capo al datore di lavoro distaccante il potere direttivo e di determinare la cessazione del distacco stesso, e pertanto, in caso di dipendente adibito a mansioni superiori presso il distaccatario, in capo al distaccante si verificheranno le conseguenze di cui all'art. 2103 , nell'ipotesi del comando , il dipendente pubblico che si trovi a svolgere mansioni superiori a quelle originarie presso l'amministrazione ove comandato non ha diritto all'inquadramento nella qualifica superiore presso il proprio datore di lavoro, n al pagamento delle relative differenze retributive.

9 (Nella specie, la ha negato il diritto all'inquadramento in una qualifica superiore al dipendente delle Ferrovie dello Stato, distaccato presso un Ministero ed ivi adibito a mansioni superiori, con provvedimento adottato prima del 5 febbraio 1988 - data di privatizzazione cd. sostanziale del rapporto di lavoro, a seguito della stipulazione del primo contratto collettivo, ma spiegante i suoi effetti anche successivamente, in quanto il provvedimento di " comando " non perdeva i suoi effetti a seguito della privatizzazione e continuava a determinare una situazione che escludeva il potere del datore di lavoro di disporne la cessazione) (Cassazione civile , sez.)

10 Lav., 17 febbraio 2004, n. 3097)L'indennit di missione dovuta soltanto quando l'impiegato pubblico sia inviato isolatamente a prestare l'ordinario servizio fuori della sua sede abituale e cio quando tale spostamento costituisca una temporanea misura organizzativa, intesa a modificare eccezionalmente il normale luogo di effettuazione della prestazione lavorativa. Conseguentemente, detta indennit non pu essere corrisposta a favore del dipendente comandato a prestare abituale ed ordinario servizio presso gli uffici della regione in forza di appositi provvedimenti adottati sulla scorta dell'art.


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