Example: bankruptcy

ASSEGNI DI RICERCA - UIL

ASSEGNIDI RICERCAA cura di:Attilio BombardieriPatrizia RomeoHanno collaborato:Sonia OstricaRoberto PapiFrancesco PoscaOreste AlbuzziEnrico SestiliASSEGNI DI RICERCAA cura di:Attilio BombardieriPatrizia RomeoHanno collaborato:Sonia OstricaRoberto PapiFrancesco PoscaOreste AlbuzziEnrico SestiliContenuti Premessa ..pag. 3 Il conferimento di ASSEGNI per lo svolgimentodi attivit di RICERCA ..pag. 5 Durata ..pag. 8 Accettazione e conferimento dell assegno ..pag. 10 Importo dell assegno e trattamento fiscale ed assicurativopag. 11 Maternit ..pag. 13 Compatibilit /Incompatibilit ..pag. 16 Diritti e doveri dei titolari di assegno di RICERCA - Malattia.

magistrale, o di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, e di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. I soggetti autorizzati dalla legge a conferire gli assegni di ri-cerca possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente

Tags:

  Denominators, Ordinamento previgente, Previgente

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of ASSEGNI DI RICERCA - UIL

1 ASSEGNIDI RICERCAA cura di:Attilio BombardieriPatrizia RomeoHanno collaborato:Sonia OstricaRoberto PapiFrancesco PoscaOreste AlbuzziEnrico SestiliASSEGNI DI RICERCAA cura di:Attilio BombardieriPatrizia RomeoHanno collaborato:Sonia OstricaRoberto PapiFrancesco PoscaOreste AlbuzziEnrico SestiliContenuti Premessa ..pag. 3 Il conferimento di ASSEGNI per lo svolgimentodi attivit di RICERCA ..pag. 5 Durata ..pag. 8 Accettazione e conferimento dell assegno ..pag. 10 Importo dell assegno e trattamento fiscale ed assicurativopag. 11 Maternit ..pag. 13 Compatibilit /Incompatibilit ..pag. 16 Diritti e doveri dei titolari di assegno di RICERCA - Malattia.

2 Pag. 18 Decadenza, recesso, risoluzione ..pag. 21 Legge 240/2010 - Art. 22 - ( ASSEGNI di RICERCA ) ..pag. 24 PremessaSono trascorsi pi di 15 anni da quando la L. 449/97 ha istituitol assegno di RICERCA ; nell idea dell allora ministro On. Luigi Berlinguerservire a regolare la collaborazione ad attivit di sindacato e la UIL in particolare criticarono subito la scelta delMinistro non perch non si ritenesse utile regolarizzare la prassi moltodiffusa in particolare nelle universit dell utilizzo di giovani RICERCA -tori chiamati a lavorare senza alcuna tutela n retribuzione, ma perch si introduceva una nuova forma contrattuale che dava scarse garan-zie durante lo svolgimento dell attivit e nessuna prospettiva.

3 Le modifiche apportate dalla L. 240/10 non hanno certamentemigliorato la situazione, anzi l hanno peggiorata: nonostante sia previ-sto il pagamento dei contributi previdenziali da parte degli assegnisti,questi non sono comunque considerati 2007 e nel 2008 infatti le norme che hanno consentito le sta-bilizzazioni dei precari della Pubblica Amministrazione non hanno presoin considerazione gli assegnisti, che non sono stati equiparati nemmenoai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Ai fini delle sta-bilizzazioni gli assegnisti erano gi e sono tuttora trasparenti .Attualmente solo il 15% degli assegnisti riesce ad ottenere un con-tratto da Ricercatore a tempo determinato; di conseguenza molti gio-vani ricercatori se ne vanno all estero, regalando agli altri paesi un 3 patrimonio intellettuale che il nostro Paese ha formato investendo in-genti Fubini in un articolo su del 23 marzo 2015dice Alla pi cauta delle stime, dal 2008 al 2014 emigrato all esteroun gruppo di italiani la cui istruzione nel complesso costata allo Stato23 miliardi di euro.

4 A tali costi vanno aggiunti quelli sostenuti dalle fa-miglie che, sommati, portano i costi per la formazione di ciascun Ricer-catore a circa euro attenzione che la UIL RUA ha nei confronti degli assegnisti nata l idea di questo opuscolo, con l intento di fornire uno strumentoutile alla conoscenza delle normative di riferimento e l obiettivo di mi-gliorare la condizione dei CIVICASEGRETARIO GENERALE UIL RUA 4 Il conferimento di assegniper lo svolgimento di attivit di ricercaart. 22, legge n. 240/2010 (Legge Gelmini)Ai sensi dell art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, leUniversit statali, le Istituzioni e gli Enti pubblici di RICERCA e sperimen-tazione, l Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo svi-luppo economico sostenibile (ENEA) e l Agenzia spaziale italiana (ASI),nonch le Istituzioni, il cui diploma di perfezionamento scientifico stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di RICERCA , nell ambitodelle relative disponibilit di bilancio, possono conferire ASSEGNI per losvolgimento di attivit di RICERCA , disciplinando le modalit di conferi-mento dei medesimi con apposito particolare, le Universit possono attribuire.

5 A) ASSEGNI finanziati interamente dall Ateneo, tramite pubbli-cazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del-l Ateneo seguito dalla presentazione direttamente da parte deicandidati dei progetti di RICERCA ;b) ASSEGNI finanziati dai Dipartimenti, relativi a specifici programmidi RICERCA dotati di propri finanziamenti, a carico di progetti di RICERCA ofinanziati tramite convenzioni e contratti di RICERCA con enti esterni, cheprevedano tale finalit , eventualmente cofinanziati dall Ateneo. Questi 5 ASSEGNI sono banditi ogni qualvolta le strutture lo richiedano e sia ve-rificata la disponibilit della copertura seconda della tipologia utilizzata (a o b)

6 Nei relativi bandi diselezione, emanati dal Rettore, sono indicate tutte le informazionirelative al numero di ASSEGNI con riferimento alle aree scientifiche, ildipartimento sede dell attivit di collaborazione ed il nome del docenteresponsabile scientifico dell attivit , la durata dell assegno e leprocedure per l eventuale rinnovo, titoli e requisiti per l ammissione,criteri di valutazione dei titoli o dei progetti, modalit di svolgimentodel colloquio, informazioni riguardanti il trattamento economico, pre-videnziale e i diritti e i doveri del titolare dell assegno di bando deve essere data adeguata pubblicit , tramite pubbli-cazione sul sito web dell Ateneo, del Ministero dell Istruzione, del-l Universit e della RICERCA e dell Unione europea, per un periodo noninferiore a 20 giorni.

7 I termini decorrono dalla data di pubblicazione sulsito web dell essere titolari degli ASSEGNI studiosi in possesso di laureamagistrale, o di laurea conseguita secondo l ordinamento previgenteall entrata in vigore del 509/1999, e di un curriculum scientificoprofessionale idoneo allo svolgimento di attivit di soggetti autorizzati dalla legge a conferire gli ASSEGNI di ri-cerca possono stabilire che il dottorato di RICERCA o titolo equivalenteconseguito all estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specia- 6 lizzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scien-tifica, costituiscano requisito obbligatorio per l ammissione al bando.

8 In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo pre-ferenziale ai fini dell attribuzione degli predetti soggetti autorizzati al conferimento degli ASSEGNI pos-sono riservare una quota di ASSEGNI di RICERCA a studiosi italiani ostranieri che abbiano conseguito il dottorato di RICERCA , o titolo equiva-lente, all estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito ildottorato di RICERCA in ASSEGNI non possono essere conferiti al personale di ruolopresso le universit , le istituzioni e gli enti pubblici di RICERCA e speri-mentazione, l Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e losviluppo economico sostenibile (ENEA) e l Agenzia spaziale italiana (ASI)nonch le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico siastato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di RICERCA ai sensi del-l articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repub-blica 11 luglio 1980, n.

9 Sensi dell art. 18 della legge n. 240/2010, non possono parte-cipare ai bandi per il conferimento di ASSEGNI di RICERCA coloro che ab-biano un grado di parentela o affinit , fino al quarto grado compreso,con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l atti-vazione dell assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o uncomponente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo. 7 DurataGli ASSEGNI possono avere una durata compresa tra uno e tre annie sono rinnovabili nei limiti di durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell art. 22della legge 30 dicembre 2010, n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, di sei anni, (ai sensi dell art.)

10 6 del n. 192/2014, convertito nellaL. 11/2015 Decreto Milleproroghe, che ha prorogato di due anni laprecedente durata massima di 4 anni), ad esclusione del periodo in cuil assegno stato fruito in coincidenza con il dottorato di RICERCA senzaborsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. 8 La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari de-gli ASSEGNI di RICERCA di cui all art. 22 della legge 30 dicembre 2010 edei contratti di ricercatore a tempo determinato instaurati ai sensi del-l art. 24 della medesima legge, intercorsi anche con atenei diversinonch con gli enti di cui all art. 22, comma 1, L.


Related search queries