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B C1 REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL ... - salute.gov.it

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilit delle istituzioni B C1 REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELCONSIGLIOdel 29 aprile 2004relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformit alla normativa in materia di mangimi edi alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del , pag. 1)Modificato da:Gazzetta M1 REGOLAMENTO (CE) n. 776/2006 della Commissione del 23 maggio 2006 L M2 REGOLAMENTO (CE) n. 1791/2006 del consiglio del 20 novembre 2006 L M3 REGOLAMENTO (CE) n.

B C1 REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla

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1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilit delle istituzioni B C1 REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELCONSIGLIOdel 29 aprile 2004relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformit alla normativa in materia di mangimi edi alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del , pag. 1)Modificato da:Gazzetta M1 REGOLAMENTO (CE) n. 776/2006 della Commissione del 23 maggio 2006 L M2 REGOLAMENTO (CE) n. 1791/2006 del consiglio del 20 novembre 2006 L M3 REGOLAMENTO (CE) n.

2 180/2008 della Commissione del 28 febbraio2008L M4 REGOLAMENTO (CE) n. 301/2008 del consiglio del 17 marzo 2008L M5 REGOLAMENTO (CE) n. 737/2008 della Commissione del 28 luglio 2008 L M6 REGOLAMENTO (CE) n. 1029/2008 della Commissione del 20 ottobre2008L M7 REGOLAMENTO (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consigliodel 18 giugno 2009L da: C1 Rettifica, GU L 191 del , pag. 1 ( 882/2004 )2004R0882 IT 1 B C1 REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTOEUROPEO E DEL CONSIGLIOdel 29 aprile 2004relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformit allanormativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sullasalute e sul benessere degli animaliIL PARLAMENTO EUROPEO ED IL consiglio DELL'UNIONE EURO-PEA,visto il trattato che istituisce la Comunit europea, in particolare gliarticoli 37, 95 e 152, paragrafo 4, lettera b),vista la proposta della Commissione,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)

3 ,visto il parere del Comitato delle regioni (2),deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),considerando quanto segue:(1)I mangimi e gli alimenti devono essere sicuri e sani. La normativacomunitaria comprende una serie di norme per garantire il raggiun-gimento di tale obiettivo. Queste regole interessano anche la produ-zione e la commercializzazione dei mangimi e degli alimenti.(2)Le norme fondamentali per quanto concerne la normativa sui man-gimi e sugli alimenti sono contenute nel REGOLAMENTO (CE) del Parlamento europeo e del consiglio , del 28 gennaio2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazionealimentare, istituisce l'Autorit europea per la sicurezza alimentare efissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (4).

4 (3)Oltre alle suddette norme fondamentali, una normativa pi spe-cifica in materia di alimenti e mangimi disciplina diversi settoriquali l'alimentazione degli animali compresi i mangimi medicati,l'igiene dei mangimi e degli alimenti, le zoonosi, i sottoprodottianimali, i residui e i contaminanti, il controllo e l'eradicazione dimalattie degli animali aventi un impatto sulla salute pubblica,l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti, i pesticidi, gli additividei mangimi e degli alimenti, le vitamine, i sali minerali, glioligoelementi ed altri additivi, i materiali che sono a contattocon gli alimenti, i requisiti di qualit e composizione, l acquapotabile, la ionizzazione, i nuovi alimenti e gli organismi gene-ticamente modificati (OGM).

5 (4)La normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti sibasa sul principio che gli operatori del settore dei mangimie degli alimenti, in tutte le fasi della produzione, trasformazionee distribuzione nell ambito delle aziende sotto il loro controllosono responsabili di assicurare che i mangimi e gli alimenti sod-disfino i requisiti della normativa sui mangimi e sugli alimentiaventi rilevanza per le loro attivit .(5)La salute e il benessere degli animali sono fattori importanti checontribuiscono alla qualit e alla sicurezza degli alimenti, allaprevenzione della diffusione delle malattie degli animali e a untrattamento umano degli animali.

6 Le norme che disciplinano tali2004R0882 IT 2(1) GU C 234 del , pag. 25.(2) GU C 23 del , pag. 14.(3) Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nellaGazzetta ufficiale) e decisione del consiglio del 26 aprile 2004.(4) GU L 31 dell' , pag. 1. REGOLAMENTO modificato da ultimo dalregolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del , pag. 4). C1materie sono stabilite in vari atti. Detti atti specificano gli obbli-ghi delle persone fisiche e giuridiche riguardo alla salute e albenessere degli animali nonch i doveri delle autorit competenti.

7 (6)Gli Stati membri dovrebbero applicare la normativa in materia dimangimi e di alimenti e le norme sulla salute e il benessere deglianimali nonch controllare e verificare il rispetto delle pertinentidisposizioni delle medesime da parte degli operatori del settore intutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distri-buzione. A tal fine si dovrebbero organizzare i controlli ufficiali.(7) pertanto opportuno definire a livello comunitario un quadroarmonizzato di norme generali per l'organizzazione dei succitaticontrolli.

8 Altres opportuno valutare, alla luce dell'esperienza, setale quadro generale funzioni correttamente, in particolare nelsettore della salute e del benessere degli animali. quindi op-portuno che la Commissione presenti una relazione corredata, sedel caso, delle proposte necessarie.(8)Di norma tale quadro comunitario non dovrebbe comprendere i con-trolli ufficiali concernenti gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodottivegetali poich tali controlli sono gi adeguatamente assicurati dalladirettiva 2000/29/CE del consiglio , dell 8 maggio 2000, concernentele misure di protezione contro l introduzione nella Comunit di or-ganismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la lorodiffusione nella Comunit (1).

9 Certi aspetti del presente regolamentodovrebbero tuttavia applicarsi anche al settore della fitosanit e inparticolare quelli riguardanti la messa a punto di piani di controllonazionali pluriennali e di ispezioni comunitarie negli Stati membri enei paesi terzi. quindi appropriato modificare di conseguenza ladirettiva 2000/29/CE.(9)Il REGOLAMENTO (CEE) n. 2092/91 del consiglio , del 24 giugno 1991,relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e allaindicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimen-tari (2), il REGOLAMENTO (CEE) n.

10 2081/92 del consiglio , del 14 luglio1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delledenominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (3), e ilregolamento (CEE) n. 2082/92 del consiglio , del 14 luglio 1992,relativo alle attestazioni di specificit dei prodotti agricoli ed alimen-tari (4) contengono misure specifiche per la verifica della conformit ai requisiti in essi contenuti. I requisiti del presente regolamentodovrebbero essere sufficientemente flessibili per tener conto dellaspecificit di tali ambiti.


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