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CAMERADEIDEPUTATI 2988 D’INCECCO, CAPONE, CARLONI, …

CAMERA DEI PROPOSTA DI LEGGED INIZIATIVA DEI DEPUTATID INCECCO, CAPONE, CARLONI, CASATI, DELL ARINGA, GIULIETTI,INCERTI, IORI, MAGORNO, OLIVERIO, PREZIOSI, VENITTELLID isposizioni in materia di definizione dell atto medicoe di responsabilit professionale medicaPresentata il 25 marzo 2015 ONOREVOLICOLLEGHI! Da anni laprofessione medica ha una sua connota-zione ben consolidata in tutti i popoli; haattraversato nel corso dei secoli cambia-menti e rivoluzioni ben pi profondi diquelli che viviamo oggi mantenendo lestesse sostanziali caratteristiche e la stessaaccezione nell immaginario collettivo e in-dividuale. attualmente in corso, non solo nelnostro Paese, un importante dibattito, maspesso artificioso e strumentale, su ci chealcuni definiscono cambiamento della fi-gura del medico , anche per quanto con-cerne la carente legislazione sulla respon-sabilit in capo al medico nell eserciziodella funzione medica, dotata dei formi-dabili strumenti clinico-assistenziali diprevenzione, diagnosi, terapia e riabilita-zione, frutto di venticinque secoli di atti-vit e di studio dei medi

dell’odontoiatria per lo svolgimento di spe-cifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto al-

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1 CAMERA DEI PROPOSTA DI LEGGED INIZIATIVA DEI DEPUTATID INCECCO, CAPONE, CARLONI, CASATI, DELL ARINGA, GIULIETTI,INCERTI, IORI, MAGORNO, OLIVERIO, PREZIOSI, VENITTELLID isposizioni in materia di definizione dell atto medicoe di responsabilit professionale medicaPresentata il 25 marzo 2015 ONOREVOLICOLLEGHI! Da anni laprofessione medica ha una sua connota-zione ben consolidata in tutti i popoli; haattraversato nel corso dei secoli cambia-menti e rivoluzioni ben pi profondi diquelli che viviamo oggi mantenendo lestesse sostanziali caratteristiche e la stessaaccezione nell immaginario collettivo e in-dividuale. attualmente in corso, non solo nelnostro Paese, un importante dibattito, maspesso artificioso e strumentale, su ci chealcuni definiscono cambiamento della fi-gura del medico , anche per quanto con-cerne la carente legislazione sulla respon-sabilit in capo al medico nell eserciziodella funzione medica, dotata dei formi-dabili strumenti clinico-assistenziali diprevenzione, diagnosi, terapia e riabilita-zione, frutto di venticinque secoli di atti-vit e di studio dei medici stessi, oggiper talvolta condivisa e talaltra condizio-nata o sostituita dai tanti attori del mondodella sanit e dalle tante nuove professionisanitarie sviluppatesi nell ultimo secolo.

2 Sivuole dimenticare la centralit del rap-porto tra medico e paziente mediantetravisamenti e talora forzature in un mo-mento storico in cui sempre pi il malatochiede un medico a cui ritiene da pi parti che i tempi sianomaturi per approvare una legge che rece-pisca l importante e puntuale giurispru-Atti Parlamentari 1 Camera dei DeputatiXVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI denza prodotta in Italia sull atto ormai indispensabile per i cittadiniutenti del Servizio sanitario nazionale,nonch per tutti gli operatori e ammini-stratori della sanit . indispensabile per la materia chetrattiamo un velocissimo sguardo al pas-sato, perch Confucio, nel 500 avanti Cri-sto (aC), diceva di studiare il passato se sivuole capire il futuro; la funzione medicacos chiaramente definita da anni distoria della medicina, coincide con quellaoggi percepita e, come indicato in seguito,con quella delineata dalla giurisprudenzae dalla Corte storia, la storia della medicinadi oggi, comincia da Ippocrate (460-360aC).

3 Vediamo alcune tappe significative. Ip-pocrate: rivoluzion il concetto di medi-cina associata alla teurgia e alla filosofia;insegn ad affrontare razionalmente lemanifestazioni morbose; invent la car-tella clinica; fond la scienza medica con-ferendole per la prima volta carattereautonomo; insegn lo studio sistematicodelle conoscenze mediche(Corpus Hippo-craticum); stabil la medicina come pro-fessione e pose i fondamenti dell eticamedica con il giuramento, tuttora valido alivello (130-200 dopo Cristo), del-l epoca romana, punto di riferimento persecoli, per la farmacologia e per moltoaltro, come fu anche Avicenna (980-1037)con il suo Canone della Medicina , me-dico e filosofo del Medioevo di (1682-1771) e la definitiva cor-relazione tra i quadri anatomo-patologici equelli clinici, Robert Koch (1843-1910) e lostudio etiopatogenetico delle grandi ma-lattie, Alexander Fleming (1881-1955) el inizio dell era degli antibiotici, GeorgePapanicolaou (1883-1962) e la grande dia-gnostica (Pap Test)

4 E arriviamo all epocamoderna della grande ricerca molecolarecon la nostra Rita Levi Montalcini (1909-2012) e della medicina dei trapianti conChristian Barnard (1922-2001). E ancora,l epoca degli organi artificiali, l olandeseWilelm Kolff (1911-2009), che nei primianni quaranta ha inventato il rene artifi-ciale, l apparecchio per la dialisi: oggimilioni di persone vivono grazie a che ci dicono che la medicinada anni coincide con l azione e conl intuizione di singoli medici che hannointerpretato e adattato i progressi dellascienza, della tecnologia, della societ ,della politica, dell industria delle scienzegestionali e organizzative al loro lavoro,alla cura del paziente, nonch alle esi-genze riscontrate e osservate sul proprio la funzione medica, l attomedico, ancorch in assenza di una spe-cifica legge, sono chiaramente delineati edefiniti dalla Corte costituzionale e dallaSuprema corte di cassazione e anche, inparte, dalla Costituzione.

5 Ne scaturiscechiaramente il dovere del medico anche didisattendere disposizioni di varia naturacontrastanti a suo giudizio con l interessedel paziente poich egli il garante sottolineato che la funzione e l at-tivit medica sono ricorrentemente citatecome arte alla Costituzione il diritto al-l autonomia tecnico-operativa del mediconell esercizio della sua attivit trova fon-damento, sul piano scientifico, negli arti-coli 9, primo comma e 33, primo comma,che tutelano la ricerca scientifica e lalibert della scienza e della sua applica-zione pratica e sul piano della solidariet sociale, nell articolo l aspetto pi qualificante dell indi-pendenza professionale del medico fun-zionale alla realizzazione dell interesse deldiritto alla salute sancito dall articolo 32della Costituzione, che consegna al ruolodi garanzia del medico la tutela di questodiritto.

6 Con le sue sentenze, e, in partico-lare, con le sentenze n. 185 del 1998,n. 121 del 1999, n. 188 del 2000, n. 282del 2002 e n. 338 del 2003, la Cortecostituzionale ha stabilito il principio del-l autonomia terapeutica del medico ri-spetto perfino al legislatore: Non dinorma il legislatore a dover stabilire qualisono le pratiche ammesse, con quali limitie a quali condizioni poich la praticadell arte medica si fonda sulle acquisizioniAtti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2988 XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI scientifiche e sperimentali che sono incontinua evoluzione. La regola di fondo diquesta materia costituita dall autonomiae dalla responsabilit del medico che conil consenso del paziente opera le scelteprofessionali basandosi sullo stato delleconoscenze a sua disposizione.

7 Sono riservati al medico la scelta te-rapeutica e la libera valutazione del sin-golo caso sottoposto al suo esame nonch l adeguamento dei protocolli alle condi-zioni particolari del paziente che ha incura. La Corte di cassazione, IV sezionepenale, con una serie di sentenze haevidenziato quanto di seguito riportato (..) l arte medica, mancando per suastessa natura, di protocolli a base mate-matica e cio di pre-dimostrata rigorosasuccessione di eventi, spesso prospetta di-verse pratiche o soluzioni che l esperienzaha dimostrato efficaci, da scegliere ocula-tamente in relazione a una cospicua quan-tit di varianti che, legate al caso specifico,solo il medico, nella contingenza dellaterapia, pu apprezzare (.)

8 Questo con-cetto non pu essere compresso a nessunlivello n disperso per nessuna ragione,pena la degradazione del medico a livellodi semplice burocrate, con gravi rischi perla salute di tutti (..) doveroso attenersia un complesso di esperienze che vasolitamente sotto il nome di dottrina,quale compendio della pratica nella ma-teria, sulla base della quale si formano leleges artis, cui il medico deve attenersidopo attenta e completa disamina di tuttele circostanze del caso specifico, sce-gliendo, tra le varie condotte terapeutiche,quella che l esperienza indica come la pi appropriata (..) una volta effettuata lascelta, il medico deve restare vigile osser-vatore dell evolversi della situazione inmodo da poter subito intervenire ove do-vessero emergere concreti sintomi e farritenere non appropriata, nello specifico,la scelta operata e necessario un aggiu-stamento di rotta o proprio una inversioni(.)

9 Quando tutto ci sia stato realizzato,il medico non pu poi rispondere dell in-successo (..) e pagare non per un errorenella cura ma per il verificarsi del rischioinsito in ogni scelta terapeutica in s ,ignorandosi a quale esito l altra possibileopzione avrebbe approdato (sentenzan. 2865 del 2011). (..) la direttrice del medico non pu che essere quella di rapportare le propriedecisioni solo alle condizioni del malato,del quale , comunque, responsabile (..) iprinc pi fondamentali che regolano, nellavigente legislazione, l esercizio della pro-fessione medica, richiamano da un lato ildiritto fondamentale dell ammalato di es-sere curato ed anche rispettato come per-sona, dall altro, i principi dell autonomia edella responsabilit del medico, che diquel diritto si pone quale garante nelle suescelte professionali (.)

10 A nessuno con-sentito di anteporre la logica economicaalla logica della tutela della salute, n didiramare direttive che, nel rispetto dellaprima, pongano in secondo piano le esi-genze dell ammalato. Mentre il medico,che risponde anche ad un preciso codicedeontologico, che ha in maniera pi di-retta e personale il dovere di anteporre lasalute del malato a qualsiasi altra diversaesigenza e che si pone, rispetto a questo,in una chiara posizione di garanzia, non tenuto al rispetto di quelle direttive, lad-dove esse siano in contrasto con le esi-genze di cura del paziente e non pu andare esente da colpa ove se ne lascicondizionare, rinunciando al proprio com-pito e degradando la propria professiona-lit e la propria missione a livello ragio-nieristico (.)


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