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Cassazione civile - Sezione Lavoro sentenza n. …

SENTENZE IN SANIT CORTE DI Cassazione 1 Cassazione civile - Sezione Lavoro sentenza n. 14672 del 23 giugno 2009 OSPEDALI CLASSIFICATI: NON POSSIBILE LA MOBILIT L'istituto della mobilit del personale delle Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'art. 33 del 3 febbraio 1993, n. 29, preordinato alla copertura del fabbisogno di personale delle Amministrazioni me-desime senza ricorrere a nuove assunzioni, ma utilizzando il personale eccedente di altre Amministrazio-ni pubbliche, sicch non pu operare per realizzare l'assunzione di personale estraneo alla ; ne con-segue che, nell'ambito degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, la mobilit non pu essere attivata per il personale di enti ospedalieri "classifica

SENTENZE IN SANITÀ – CORTE DI CASSAZIONE 1 Cassazione civile - Sezione Lavoro – sentenza n. 14672 del 23 giugno 2009 OSPEDALI CLASSIFICATI: NON È POSSIBILE LA MOBILITÀ L'istituto della mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'art. 33 del d.lgs. 3

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1 SENTENZE IN SANIT CORTE DI Cassazione 1 Cassazione civile - Sezione Lavoro sentenza n. 14672 del 23 giugno 2009 OSPEDALI CLASSIFICATI: NON POSSIBILE LA MOBILIT L'istituto della mobilit del personale delle Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'art. 33 del 3 febbraio 1993, n. 29, preordinato alla copertura del fabbisogno di personale delle Amministrazioni me-desime senza ricorrere a nuove assunzioni, ma utilizzando il personale eccedente di altre Amministrazio-ni pubbliche, sicch non pu operare per realizzare l'assunzione di personale estraneo alla ; ne con-segue che, nell'ambito degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, la mobilit non pu essere attivata per il personale di enti ospedalieri "classificati" ai sensi degli artt.

2 1 e 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, giacch non ricompresi tra le Amministrazioni pubbliche. (Nella specie, la ha confer-mato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilit di ricorrere alla procedura di mobilit in re-lazione a personale di ospedale "classificato", rilevando che la classificazione importa l'equiparazione agli enti del ai soli fini della valutazione del servizio e dei titoli del relativo personale per i con-corsi per le assunzioni ed i trasferimenti, questi ultimi all'interno, per , di ciascun ordinamento). LA CORTE SUPREMA DI Cassazione - Sezione Lavoro composta dagli Magistrati: Dott.

3 SCIARELLI Guglielmo - Presidente Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere Dott. CURZIO Pietro - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato CARONNA ANDREA, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente contro AZIENDA USL/(OMISSIS) DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell'avvocato ROMEO FULVIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ABBRUZZESE AN-TONIO, giusta mandato in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n.

4 1995/2004 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/01/2005 859/04; Cassazione civile sentenza N. 14672/2009 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2009 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI; udito l'Avvocato CARONNA ANDREA; udito l'Avvocato ROMEO FULVIO; udito il in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha con-cluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Che con sentenza del 24 gennaio 2005 la Corte d'appello di Palermo confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da , infermiere professionale alle dipendenze dell'ospedale (OMISSIS), classificato ai sensi della L.

5 12 febbraio 1968, n. 132, artt. 1 e 20, intesa all'accertamento del diritto alla partecipazione ad una procedura di mobilit ai sensi del 3 febbraio 1993, n. 29, art. 33 onde passare alle dipendenze della convenuta A-zienda unit sanitaria locale n. (OMISSIS) di Palermo; che ad avviso della Corte d'appello il suddetto Ospedale non poteva essere compreso tra le am-ministrazioni pubbliche di cui all'art. 33 cit.; gli ospedali classificati potevano infatti essere e-quiparati agli enti ospedalieri pubblici solo su domanda e con decreto del Ministro per la sanit ( 27 marzo 1969, n. 130, art.)

6 129 e 20 dicembre 1979, n. 761, art. 25) ma per il resto l'equiparazione era limitata ai servizi e titoli acquisiti dal personale ai fini di esami di ido-neit , concorsi e trasferimenti, e non comportava che essi potessero essere considerati come amministrazioni pubbliche; che da ci derivava l'impossibilit del transito del lavoratore dipen-dente dall'ente privato all'ente pubblico, con elusione della regola dell'assunzione per concorso, posta dall'art. 97 Cost., comma 3; che contro questa sentenza ricorre per Cassazione lo S. mentre l'Azienda Usl n. (OMISSIS) di Palermo resiste con controricorso; che il ricorrente ha presentato memoria.

7 Motivi della decisione Che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 1 e 33 e 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-undecies, i quali a suo avviso equiparerebbero gli enti ospedalieri privati, ma classificati nel sistema del Servizio sanitario nazionale, agli enti ap-partenenti allo stesso Servizio; che col secondo motivo il ricorrente, invocando ancora l'art. 15-undecies cit., ripete sostanzialmente la stessa censura sotto il profilo dei vizi di motivazione; che i due connessi motivi non sono fondati; che a norma del n. 29 del 1993, art. 33, comma 1, (oggi 30 marzo 2001, n.)

8 165, art. 30, comma 1) le amministrazioni (scilicet: pubbliche) possono ricoprire posti vacanti in organi-co mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento; Cassazione civile sentenza N. 14672/2009 3 che per il n. 29 del 1993, art. 1 (oggi n. 165 del 2001, art. 1) per amministrazioni pubbliche si intendono, fra le altre, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanita-rio nazionale; che il n.

9 502 del 1992, art. 15-undecies, sopra citato ed invocato dal ricorrente, non parifi-ca gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli enti "classificati" ma si limita ad equiparare i ti-toli e servizi del personale ai fini dei concorsi per le assunzioni, degli esami di idoneit e dei tra-sferimenti (questi ultimi, all'interno di ciascun ordinamento) (cfr. Cass. 10 novembre 1995 n. 11710, 6 dicembre 1995 n. 12534, 16 luglio 1997 n. 6549); che pertanto l'istituto detto della mobilit e previsto nell'art. 33 cit., in quanto preordinato alla compensazione tra personale eccedente e vacanze nell'organico delle amministrazioni pubbli-che, cos evitando che le vacanze vengano coperte con nuove assunzioni, non pu operare per assumere personale estraneo alla pubblica amministrazione e in particolare al Servizio sanitario nazionale; che il riferimento del ricorrente alla "contrattazione collettiva in unico comparto" (pag.)

10 9 del ri-corso) inammissibile in quanto tendente ad introdurre una questione nuova nel giudizio di cas-sazione; che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 15,00, oltre ad Euro duemila/00 per onorario, nonch spese generali, IVA e CPA. Cos deciso in Roma, il 23 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2009


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