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Cattedra di Diritto dell’Unione Europea - rdes.it

FACOLT DI GIURISPRUDENZA Cattedra di Diritto dell Unione Europea LA COMUNIT Europea E LO SPORT Relatore Candidata Prof. Paolo DE CATERINI Viviana CHIANELLO Matr. 070673 Correlatore Prof. Angela DEL VECCHIO Anno Accademico 2007/2008 A pap , mamma e gli amori della mia vita. A Marco, che l ha resa meno INDICE INTRODUZIONE pag. I-V CAPITOLO I LA COMUNIT Europea E LO SPORT Premessa L interesse della Comunit Europea ed internazionale rispetto allo sport: considerazioni generali pag. 1 Primi interventi delle Istituzioni europee nel mondo dello sport, dalla relazione Adonnino alla Dichiarazione di Nizza del 2000 4 Lo sport nel Progetto di una Costituzione per l Europa e l Anno Europeo dello sport 14 Il calcio professionistico in Europa nella Risoluzione del Parlamento Europeo 2006/2130 19 Il Libro Bianco sullo Sport 21 Lo sport nel Trattato di Lisbona: pieno riconoscimento della sua specificit o ancora un altra chimera?

INDICE INTRODUZIONE pag. I-V CAPITOLO I LA COMUNITÀ EUROPEA E LO SPORT Premessa L’interesse della Comunità Europea ed internazionale rispetto allo sport: considerazioni generali pag. 1

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1 FACOLT DI GIURISPRUDENZA Cattedra di Diritto dell Unione Europea LA COMUNIT Europea E LO SPORT Relatore Candidata Prof. Paolo DE CATERINI Viviana CHIANELLO Matr. 070673 Correlatore Prof. Angela DEL VECCHIO Anno Accademico 2007/2008 A pap , mamma e gli amori della mia vita. A Marco, che l ha resa meno INDICE INTRODUZIONE pag. I-V CAPITOLO I LA COMUNIT Europea E LO SPORT Premessa L interesse della Comunit Europea ed internazionale rispetto allo sport: considerazioni generali pag. 1 Primi interventi delle Istituzioni europee nel mondo dello sport, dalla relazione Adonnino alla Dichiarazione di Nizza del 2000 4 Lo sport nel Progetto di una Costituzione per l Europa e l Anno Europeo dello sport 14 Il calcio professionistico in Europa nella Risoluzione del Parlamento Europeo 2006/2130 19 Il Libro Bianco sullo Sport 21 Lo sport nel Trattato di Lisbona: pieno riconoscimento della sua specificit o ancora un altra chimera?

2 35 CAPITOLO II SPORT, LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI SPORTIVI E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI Premessa La specificit dello sport: tra autonomia e dipendenza dall ordinamento statale 38 Il principio della libera circolazione delle persone e la sua evoluzione 42 Prime applicazioni del Diritto comunitario allo sport: i casi Walrave e Don 45 Ostacoli alla libera circolazione degli sportivi: il problema del riconoscimento dei diplomi 51 La sentenza Bosman e la fine del trattamento differente per il calcio 55 La giurisprudenza nel dopo Bosman ed in particolare le attivit diverse dal calcio e lo sport dilettantistico: casi Lehtonen, Deli ge e Agostini 63 La condizione degli atleti-cittadini extracomunitari con cui l Unione Europea ha stipulato accordi di partenariato o cooperazione 72 Libera prestazione di servizi, libert di stabilimento e scommesse sportive: un monopolio legale destinato a durare 87 CAPITOLO III LO SPORT E IL Diritto EUROPEO della CONCORRENZA Premessa Profili generali del Diritto europeo della concorrenza e profili economici del fenomeno sportivo.

3 Anche lo sport deve conformarsi al Diritto della concorrenza 96 L applicazione del Diritto della concorrenza allo sport (con riferimento ai casi Dunlop e Italia 90), in particolare gli art. 81 e 82 TCE 100 La sentenza Piau e la questione degli agenti dei calciatori 114 La sentenza Meca-Medina rivoluziona i rapporti tra Diritto europeo e ordinamento sportivo: tutto da 121 Altri interventi della Commissione Europea in applicazione del Diritto europeo della concorrenza allo sport 129 Gli aiuti di Stato nel settore sportivo 135 Diritti televisivi sulle manifestazioni sportive e Diritto antitrust 141 La sponsorizzazione sportiva 151 Il merchandising in ambito sportivo e la tutela del marchio, in particolare i casi Adidas e Arsenal 154 CONCLUSIONI 166 BIBLIOGRAFIA 170 iiIntroduzione INTRODUZIONE Sin dalle sue origini, lo sport stato motivo di aggregazione e divertimento, strumento di crescita personale e mezzo di sviluppo e diffusione di valori sociali, specie tra i pi giovani.

4 Tuttavia, con il passare degli anni, esso si trasformato in un vero e proprio business, con conseguente esplosione di interessi economici che, di fatto, ne inficiano l essenza e che sollevano nuove problematiche sociali, politiche ma anche giuridiche (tanto che si , addirittura, arrivati a parlare di Diritto dello Sport, quale moderna branca del Diritto ). Da quest ultimo punto di vista, lo sport stato sempre considerato, a tutti gli effetti, un soggetto di Diritto che, seppur dotato di un proprio ordinamento giuridico (pacificamente riconosciuto anche dallo Stato, in quanto ordinamento settoriale), resta vincolato dalle leggi nazionali del Paese al cui interno opera e trova riconoscimento. Tuttavia, a questa condizione si da subito accompagnata la rivendicazione di una sostanziale sottrazione al rispetto delle leggi dello Stato; questa situazione si aggravata con la nascita della Comunit Europea , che comportando l assoggettabilit degli ordinamenti interni degli Stati membri al Diritto europeo, ha rappresentato per le Istituzioni Sportive, un ulteriore minaccia all autonomia da sempre rivendicata.

5 Con il presente elaborato si cercato di mettere a confronto proprio l ordinamento europeo, ed il suo Diritto , con l ordinamento sportivo; centrale nel lavoro, l analisi della giurisprudenza comunitaria, specie della Corte di IIntroduzione Giustizia, che pi delle altre Istituzioni ha avuto un ruolo determinante nel delineare i rapporti tra i due sistemi. Sono stati cos , evidenziati quei punti di contatto tra il mondo dello sport e il Diritto europeo, che legittimano, da un punto di vista prettamente giuridico, la piena applicazione del secondo anche allo sport (contrariamente a quanto sostengono le stesse organizzazioni sportive). Nel primo capitolo si ripercorre cronologicamente l evoluzione dei rapporti tra il mondo dello sport e le diverse Istituzioni Comunitarie, che, avendo preso sempre maggiore coscienza del ruolo educativo, sociale ma anche mediatico ed economico raggiunto dal fenomeno sportivo, hanno intensificato la propria attivit , promulgando sempre pi di frequente, documenti in materia.

6 Nonostante questi ultimi siano spesso privi di forza vincolante, trattandosi per lo pi di esortazioni, mere enunciazioni ovvero atti di indirizzo politico, dimostrano come man mano, sia stata, sebbene ancora non completamente, superata l iniziale e totale indifferenza da parte dell Europa nei confronti dello sport e delle sue esigenze particolari. Il primo atto di riconoscimento del valore sociale dello sport viene promulgato nel lontano 1985, la Relazione Adonnino, in occasione del vertice di Milano, che d l avvio a tutta una serie di iniziative delle Istituzioni Europee, che, grazie anche alla sentenza Bosman, intervenuta nel 1995, sfoceranno due anni pi tardi, nella Dichiarazione n. 29, annessa al Trattato di Amsterdam, primo vero riconoscimento ufficiale del ruolo sociale dello sport IIIntroduzione in Europa. A testimonianza del sempre maggiore interesse della Comunit Europea verso lo sport, il 2004 verr istituito l anno europeo dello sport, evento di grande valore e risonanza, che aprir la strada ad un altro progetto, culminato nella promulgazione del Libro Bianco sullo Sport, del luglio 2007.

7 Tuttavia, come si sottolinea al termine del capitolo, il vero punto di svolta nelle relazioni tra i due ordinamenti, dovrebbe esser rappresentato dall entrata in vigore del Trattato di Lisbona che, per la prima volta sembrerebbe riconoscere la specificit dello sport (non limitandosi pi ad esaltarne il ruolo sociale), e precise competenze dell Unione Europea in materia, mettendo fine alla situazione di incertezza giuridica che ad oggi caratterizza questo settore, a causa dell assenza di qualsiasi riferimento allo sport nei Trattati europei. I difficili rapporti tra Europa e sport si inclinano, per , soprattutto a causa degli interventi della giurisprudenza comunitaria, che deludendo continuamente le aspettative del mondo dello sport, sin dal 1974, riconosceva la piena applicabilit allo stesso del Diritto comunitario e alle attivit ad esso collegate, qualora qualificabili come attivit economiche ex art.

8 2 TCE (sentenze Walrave e Don ). Oggetto del capitolo secondo, proprio l analisi delle sentenze degli organi di giustizia europei, con riferimento particolare ai principi della libera circolazione delle persone e libera prestazione di servizi, applicati allo sport. I primi interventi della Corte di Giustizia hanno anche portato alla nascita del concetto di eccezione sportiva che ricomprende le IIII ntroduzione regole sportive, prive di valore economico, come tali esenti dall applicazione del Diritto europeo. Per ci che attiene la libera circolazione, questo principio trova applicazione nei confronti degli sportivi, inizialmente considerati nella loro qualit di lavoratori, e successivamente al trattato di Maastricht, in quanto cittadini dell Unione Europea , ai quali si riconosce sia il Diritto a non subire alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza, sia quello di non subire alcuna limitazione all effettivo esercizio della propria attivit lavorativa (sentenza Bosman).

9 A parere dei giudici, detti principi trovano piena applicazione indipendentemente dalla qualifica formale che una federazione nazionale riconosce ad un dato sport (distinguendo cio tra professionismo e dilettantismo caso Deli ge -) e alla natura giuridica dell ente da cui la regolamentazione sportiva promana. Un altro problema affrontato nel secondo capitolo riguarda gli sportivi extracomunitari cittadini, per , di quei Paesi con i quali l Unione Europea abbia stipulato accordi di cooperazione o partenariato -, assimilati dalla Corte ai cittadini comunitari per ci che attiene al divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, in relazione alle condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento (sentenze Kolpak e Simutenkov). Il capitolo secondo si conclude con l analisi del sistema monopolistico della gestione delle scommesse sportive esistente in Italia, e la relativa disciplina giuridica che impedisce la raccolta di scommesse e lo svolgimento di attivit connesse a bookmakers stabiliti in altri Paesi membri, legittimo a parere IVIntroduzione dei giudici di Lussemburgo, ed in linea con la libert di prestazione dei servizi di cui al Trattato.

10 Il terzo ed ultimo capitolo entra nel cuore del problema, analizzando gli aspetti economici dello sport e l applicazione allo stesso, anche delle regole della libera concorrenza che tendono a garantire che le imprese possano prosperare ed operare efficacemente su di un piano di parit nel mercato interno. Nell applicare dette regole a questo settore, si cerca, per , di non prescindere dalla considerazione delle peculiarit dello sport, dei suoi operatori e delle sue finalit sportive , che, evidentemente, lo distinguono dai tradizionali operatori del mercato. Le questioni affrontate in questo capitolo, sembrano molto diverse tra loro, ma, a ben vedere, si tratta di settori in cui il puro Diritto europeo della concorrenza fa da filo conduttore. Nel capitolo terzo si spazia, infatti, dall analisi dell applicazione dei pi elementari principi in materia di concorrenza allo sport (casi Dunlop, Italia 90, sentenza Piau, per citarne alcuni), alla sponsorizzazione sportiva ed al merchandising - con annessa la tutela del marchio -, passando per il problema della vendita dei diritti tv sulle manifestazioni sportive.


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