Example: biology

Cautele interinali contro l’esecuzione forzata

BRUNO CAPPONI Cautele interinali contro l esecuzione forzata La sospensione del processo esecutivo, anche in relazione all efficacia delle sentenze che definiscono le opposizioni di merito. 2. Sospensione disposta dalla legge, dal giudice davanti al quale impugnato il titolo esecutivo, dal giudice dell esecuzione . Il coacervo delle Cautele : inibitorie e sospensioni quali tutele interinali coordinate alle diverse tutele di merito. Tutela rispetto al titolo e tutela rispetto all oggetto dell esecuzione . Diversa funzione, anticipatoria o conservativa, di inibitorie e sospensioni nelle diverse opposizioni esecutive.

www.judicium.it BRUNO CAPPONI Cautele interinali contro l’esecuzione forzata 1.- La sospensione del processo esecutivo, anche in relazione all’efficacia delle sentenze che definiscono le opposizioni di merito.

Tags:

  Esecuzione, Forzata, Esecuzione forzata

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Cautele interinali contro l’esecuzione forzata

1 BRUNO CAPPONI Cautele interinali contro l esecuzione forzata La sospensione del processo esecutivo, anche in relazione all efficacia delle sentenze che definiscono le opposizioni di merito. 2. Sospensione disposta dalla legge, dal giudice davanti al quale impugnato il titolo esecutivo, dal giudice dell esecuzione . Il coacervo delle Cautele : inibitorie e sospensioni quali tutele interinali coordinate alle diverse tutele di merito. Tutela rispetto al titolo e tutela rispetto all oggetto dell esecuzione . Diversa funzione, anticipatoria o conservativa, di inibitorie e sospensioni nelle diverse opposizioni esecutive.

2 Ancora sull oggetto delle opposizioni, di merito e formale, in relazione alle Cautele interinali . Sospensione dell efficacia esecutiva del titolo (inibitoria) e sospensione dell esecuzione . Il potere pi esteso spetta al giudice dell impugnazione (art. 283, comma 1, ) mentre il giudice dell opposizione a precetto sospende la sola efficacia esecutiva del titolo (art. 615, comma 1, ) e il la sola esecuzione (art. 624, comma 1, ). Disarmonie sui controlli di inibitorie e sospensioni. Natura delle inibitorie e delle sospensioni: effetti anticipatori, conservativi, cautelari, provvisori.

3 Rapporti tra sospensione dell efficacia del titolo esecutivo e sospensione dell esecuzione . In particolare, il provvedimento ex art. 615, comma 1, : concorso di competenza col giudice dell esecuzione , conversione del potere in potere sospensivo dell esecuzione in atto, possibile caducazione degli atti esecutivi compiuti tra l istanza di inibitoria e il provvedimento del giudice dell opposizione a precetto, ruolo dell art. 5 Arresto dell esecuzione e intervento di creditori titolati. La sospensione dell efficacia esecutiva del titolo pronunciata dal giudice dell opposizione a precetto ma non anche del giudice dell opposizione agli atti pre-esecutiva nel coacervo di inibitorie e sospensioni.

4 Gli aspetti pi critici. Ulteriore disarmonia. Il procedimento della sospensione disposta dal giudice dell esecuzione alla luce della riforma del 2005-2006 sulla struttura bifasica delle opposizioni promosse dopo l inizio dell esecuzione forzata : A) la cerniera tra fase sommaria e fase a cognizione piena; B) la reclamabilit secondo il rito cautelare del provvedimento. Il comma 3 dell art. 624 tra anticipazione e conservazione in rapporto alla tutela di merito eventuale; la sospensione-estinzione, anche in relazione all opposizione agli atti. L istituto della sospensione risponde all esigenza di coordinare il processo esecutivo con l esito di un giudizio di cognizione che pu avere a oggetto l impugnazione del titolo giudiziale; pu nascere in forma di opposizione a precetto, allorch il titolo sia notificato con l intimazione a adempiere e l esecuzione sia soltanto minacciata; ovvero in forma di opposizione all esecuzione , dopo il suo inizio in senso tecnico.

5 Nei diversi contesti, il provvedimento potr essere adottato dal giudice dell impugnazione del titolo (artt. 283, comma 1, 351, 373, 401, 407, 431, 649, 668 ), dal giudice dell opposizione a precetto (art. 615, comma 1, ) o dal giudice dell esecuzione (art. 624, comma 1, ). Caratteristica dell esecuzione forzata di essere retta dall impulso del titolo esecutivo indipendentemente dalle vicende impugnatorie (del titolo o delle modalit in concreto assunte dall esecuzione forzata ) che appaiono sempre esterne rispetto all esecuzione in corso. Il solo modo di rendere il processo esecutivo sensibile alle vicende lato sensu impugnatorie quello di ottenere (l inibizione o) l arresto degli atti esecutivi in attesa della definizione nel merito dell impugnazione o dell opposizione; ove quegli atti dovessero proseguire indisturbati, l esecuzione conformata in modo tale da attingere esiti tendenzialmente stabili.

6 L art. 620 , a proposito dell opposizione di terzo tempestiva ma non seguita dal provvedimento di sospensione, ne offre la migliore dimostrazione ex positivo jure: il regime dell opposizione tardiva accomuna quella introdotta dopo la vendita (e cos davvero tardivamente) a quella introdotta prima tempestivamente ma con esecuzione non sospesa. In tal caso il diritto del terzo opponente non potr mai prevalere su quello dell aggiudicatario agli incanti e il bene subastato non potr essere recuperato; quindi il provvedimento ex art. 624, comma 1, , adottato nella prima udienza del giudizio di opposizione (la fase sommaria ), a stabilire quale sar il concreto risultato della reazione tempestiva del terzo.

7 Secondo gli attuali orientamenti delle Sezioni Unite, anche nell espropriazione condotta senza titolo esecutivo (forse il vizio pi eversivo immaginabile) l atto traslativo conserva i suoi effetti, purch l esecuzione si sia svolta con l apparenza delle forme legali facendo insorgere nell offerente all incanto il soggetto cui si accorda maggiore tutela 1 Per l esecuzione immobiliare occorre avviare discorsi pi complessi: cfr. G. MICCOLIS, L opposizione di terzo all esecuzione e i terzi nel processo esecutivo, in Riv.

8 Esec. forz., 2014, 34 ss.; R. METAFORA, L opposizione di terzo all esecuzione , 2 ed., Napoli, 2012. il legittimo affidamento di aver acquistato senza ledere l altrui diritto2. Il tema della sospensione strettamente connesso con quello dell efficacia della sentenza che definisce le opposizioni di merito: se si ritiene, infatti, che l esecuzione debba (quantomeno) arrestarsi (se non addirittura essere caducata) dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado che accoglie l opposizione all esecuzione , l importanza del raccordo garantito dal provvedimento sospensivo sar pur sempre importante pi limitata.

9 Se si ritiene invece (e si tratta forse dell opinione maggioritaria3) che l effetto nell esecuzione in corso dipender dal passaggio in giudicato della sentenza, evidente il rischio che quel giudicato possa formarsi dopo la definizione dell esecuzione (che processo di unico grado). Quindi la sospensione costituisce l unica garanzia, per l opponente, che gli esiti dell opposizione prevarranno sull esecuzione : garanzia tanto pi valida ove si ritenga l esecuzione caducata soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce l opposizione.

10 Ci dimostra perch , di norma, alla proposizione di qualsiasi opposizione esecutiva si accompagni un istanza di sospensione; il legislatore, del resto, nel disciplinare la sospensione all interno della struttura bifasica delle opposizioni esecutive ha dato per scontato che il , nella fase sommaria, debba sempre pronunciarsi sull istanza di sospensione. L art. 623 distingue tre tipi di sospensione: a) La sospensione disposta dalla legge ricorre quando il legislatore, prescindendo da apprezzamenti di tipo discrezionale del giudice (tanto della cognizione, quanto dell esecuzione forzata ), impone che il processo esecutivo debba arrestarsi sino alla definizione d un giudizio di cognizione incidentale, avente carattere pregiudiziale rispetto all esecuzione in corso4.


Related search queries