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CCNL 14. 09. 2000 CCNL Comparto Regioni

ccnl 14. 09. 2000 1 ccnl Comparto Regioni 14 settembre 2000 - Code contrattuali al ccnl 14 aprile 2000 A seguito del parere favorevole espresso, in data 28. 7. 2000, dal Comitato di Settore del Comparto Regioni -Autonomie Locali sul testo dell accordo relativo al ccnl per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell 1. 4. 1999 nonch della certificazione della Corte dei Conti, in data 11 settembre 2000, sull attendibilit dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilit con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 settembre 2000, alle ore 17,30, ha avuto luogo l incontro tra: L ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali CGIL-fp/Enti Locali CGIL CISL/FPS CISL UIL/EE.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegat o CCNL relativo al personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali. CCNL 14. 09. 2000 2 Indice generale Titolo I Flessibilità del Rapporto di Lavoro pag. 1 Art. 1 Disciplina sperimentale del telelavoro pag. ...

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Transcription of CCNL 14. 09. 2000 CCNL Comparto Regioni

1 ccnl 14. 09. 2000 1 ccnl Comparto Regioni 14 settembre 2000 - Code contrattuali al ccnl 14 aprile 2000 A seguito del parere favorevole espresso, in data 28. 7. 2000, dal Comitato di Settore del Comparto Regioni -Autonomie Locali sul testo dell accordo relativo al ccnl per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a quello dell 1. 4. 1999 nonch della certificazione della Corte dei Conti, in data 11 settembre 2000, sull attendibilit dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilit con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 settembre 2000, alle ore 17,30, ha avuto luogo l incontro tra: L ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell Aringa ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali CGIL-fp/Enti Locali CGIL CISL/FPS CISL UIL/EE.

2 LL UIL CONFSAL COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO CISAL Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE (Fenal, Snalcc, Sulpm) Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l allegato ccnl relativo al personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali. ccnl 14. 09. 2000 2 Indice generale Titolo I Flessibilit del Rapporto di Lavoro pag. 1 Art. 1 Disciplina sperimentale del telelavoro pag. 1 Art. 2 Contratto di fornitura di lavoro temporaneo pag. 4 Art. 3 Contratto di formazione e lavoro pag. 6 Art. 4 Rapporto di lavoro a tempo parziale pag. 9 Art. 5 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pag. 12 Art. 6 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pag.

3 13 Art. 7 Contratto a termine pag. 15 Art. 8 Mansioni superiori pag. 19 Titolo II Cause di sospensione del rapporto pag. 20 Art. 9 Servizio militare pag. 20 Art. 10 Assenze per malattia pag. 21 Art. 10 bis Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di servizio pag. 22 Art. 11 Aspettativa per motivi personali pag. 23 Art. 12 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio pag. 24 Art. 13 Altre aspettative previste da disposizioni di legge pag. 25 Art. 14 Cumulo di aspettative pag. 26 Art. 15 Diritto allo studio pag. 27 Art. 16 Congedi per la formazione pag. 29 Art. 17 Congedi dei genitori pag. 30 Art. 18 Congedi per eventi e cause particolari pag. 32 Titolo III Disposizioni particolari pag. 33 Art. 19 Pari opportunit pag. 33 Art. 20 Periodo di prova pag. 35 Art.

4 21 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche pag. 36 Art. 22 Turnazioni pag. 37 Art. 23 Reperibilit pag. 38 Art. 24 Trattamento per attivit prestata in giorno festivo- riposo compensativo pag. 39 Art. 25 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza pag. 40 Art. 26 Ricostituzione del rapporto di lavoro pag. 41 Art. 27 Norma per gli enti provvisti di Avvocatura pag. 42 Art. 28 Patrocinio Legale pag. 43 Titolo IV Personale dell Area di Vigilanza pag. 44 Art. 29 Disposizioni speciali per il personale dell area di vigilanza con particolari responsabilit pag. 44 Titolo V Personale delle scuole pag. 47 Art. 30 Personale docente delle scuole materne pag. 47 Art. 31 Personale educativo degli asili nido pag. 49 ccnl 14. 09. 2000 3 Art. 32 Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali pag.

5 51 Art. 32 bis Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali pag. 53 Art. 33 Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali pag. 54 Art. 34 Personale docente dei centri di formazione professionale pag. 55 Titolo VI Trattamento Economico pag. 56 Art. 35 Retribuzione di posizione per l area della vigilanza pag. 56 Art. 36 Indennit maneggio valori pag. 57 Art. 37 Indennit di rischio pag. 58 Art. 38 Lavoro straordinario pag. 59 Art. 38 bis Banca delle ore pag. 60 Art. 39 Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamit nazionali pag. 61 Art. 40 Bilinguismo pag. 62 Art. 41 Trattamento di trasferta pag. 63 Art. 42 Trattamento di trasferimento pag. 66 Art. 43 Copertura assicurativa pag. 67 Art. 44 Trattenute per scioperi brevi pag.

6 68 Art. 45 Mensa pag. 69 Art. 46 Buoni pasti pag. 70 Art. 47 Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale pag. 71 Titolo VII Norme Finali pag. 72 Art. 48 Requisiti per l integrazione delle risorse destinate alla Contrattazione decentrata integrativa pag. 72 Art. 49 Trattamento di fine rapporto di lavoro pag. 73 Art. 50 Modalit di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali pag. 74 Art. 51 Disapplicazioni pag. 75 Art. 52 Nozione di retribuzione pag. 76 Art. 53 Struttura della busta paga pag. 78 Art. 54 Messi notificatori pag. 79 Art. 55 Attivit sociali, culturali e ricreative pag. 80 Art. 56 Diritto di assemblea pag. 81 Art. 57 Decorrenza degli effetti del Contratto pag. 82 Allegato A tabelle I. I. S. per le diverse categorie del personale pag. 83 Dichiarazioni congiunte e verbali Dichiarazione congiunta n.

7 1 pag. 84 Dichiarazione congiunta n. 2 pag. 85 Dichiarazione congiunta n. 3 pag. 86 Dichiarazione congiunta n. 4 pag. 87 Dichiarazione congiunta n. 5 pag. 88 Dichiarazione congiunta n. 6 pag. 89 Dichiarazione congiunta n. 7 pag. 90 Dichiarazione congiunta n. 8 pag. 91 Dichiarazione congiunta n. 9 pag. 92 Dichiarazione congiunta n. 10 pag. 93 Dichiarazione congiunta n. 11 pag. 94 Dichiarazione congiunta n. 12 pag. 95 Dichiarazione congiunta n. 13 pag. 96 Dichiarazione congiunta n. 14 pag. 97 ccnl 14. 09. 2000 4 Dichiarazione congiunta n. 15 pag. 98 Dichiarazione congiunta n. 16 pag. 99 Dichiarazione congiunta n. 17 pag. 100 Dichiarazione congiunta n. 18 pag. 101 Dichiarazione congiunta n. 19 pag. 102 Dichiarazione congiunta n. 20 pag. 103 Dichiarazione a verbale CSA pag. 104 Dichiarazione a verbale DI. C. C. A. P. pag. 105 Dichiarazione a verbale CONF.

8 S. A. L. pag. 106 ccnl 14. 09. 2000 5 TITOLO I FLESSIBILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalit , offrono agli enti ampi margini di gestione diretta dei servizi, permettendo altres il superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell espletamento delle attivit istituzionali. Art. 1 Disciplina sperimentale del telelavoro 1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell attivit lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell attivit lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.

9 2. Gli enti, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui all Art. 10, comma 2, del ccnl dell 1. 04. 1999, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalit stabilite dall Art. 3 del DPR 8. 3. 1999 n. 70 e dal ccnl quadro sottoscritto il 23. 3. 2000, al fine di razionalizzare l organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l impiego flessibile delle risorse umane. 3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell Art. 4 del ccnl quadro del 23. 3. 2000. 4. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria,che non pu comunque essere inferiore ad un giorno per settimana. 5. L orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all attivit da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un ora ciascuno fissati nell ambito dell orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %.

10 Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive n permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario. 6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore pu eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell ente. 7. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potr essere installata una linea telefonica presso l abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro.


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