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Cessione azienda, amministratore unico non …

[Giurisprudenza]Il azienda , amministratore unico non autorizzatodall assemblea dei soci, sostanziale modifica dell oggetto sociale eannullabilit Tribunale di Piacenza, 14 marzo 2016. Giudice Gabriella azienda - amministratore unico non autorizzatodall assemblea dei soci - Sostanziale modifica dell oggettosociale - Annullabilit dell attoLa Cessione di azienda costituente attivit esclusiva della societ aresponsabilit limitataaseguitodiiniziativaautonomadell amministratore unico determina, indipendentemente daqualsivoglia indagine sull elemento soggettivo del cessionario unasostanziale modifica dell oggetto sociale che pu essere assuntaesclusivamente a seguito di delibera autorizzativa da partedell assemblea dei soci ai sensi della previsione di cui all art 2479,comma 2, n.

[Giurisprudenza] Il Caso.it Cessione azienda, amministratore unico non autorizzato dall’assemblea dei soci, sostanziale modifica dell’oggetto sociale e

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1 [Giurisprudenza]Il azienda , amministratore unico non autorizzatodall assemblea dei soci, sostanziale modifica dell oggetto sociale eannullabilit Tribunale di Piacenza, 14 marzo 2016. Giudice Gabriella azienda - amministratore unico non autorizzatodall assemblea dei soci - Sostanziale modifica dell oggettosociale - Annullabilit dell attoLa Cessione di azienda costituente attivit esclusiva della societ aresponsabilit limitataaseguitodiiniziativaautonomadell amministratore unico determina, indipendentemente daqualsivoglia indagine sull elemento soggettivo del cessionario unasostanziale modifica dell oggetto sociale che pu essere assuntaesclusivamente a seguito di delibera autorizzativa da partedell assemblea dei soci ai sensi della previsione di cui all art 2479,comma 2, n.

2 5 disposizione indicata integra un limite legale inderogabile aipoteri di rappresentanza generale degli amministratori di conseguente carenza di competenza funzionale dei medesimiche abbiano operato in violazione di esso; detta disposizione haun ambito di operativit e una ratio del tutto distinta dalledifferenti ipotesi di abuso di rappresentanza per eccesso di potere,ipotizzabile con riferimento alla previsione di cui all art , dato che la violazione dei limiti legali inderogabili al potere dirappresentanzadell amministratorepresupponechel attodispositivo determini conseguenze permanenti non circoscritte aduna singola operazione, incidendo sulla destinazione stessa delcapitale di rischio della societ.

3 Ai fini di un giudizio di abuso dei poteri di rappresentanza lacondotta dell amministratore , che abbia travalicato i poterigestori a lui conferiti, deve essere verificata secondo un criteriocomparativo di strumentalit diretta o indiretta dell atto rispettoall oggetto sociale da realizzare, mentre nell ipotesi di violazionedella previsione di cui all art 2479, comma 2, n. 5 occorreverificare in concreto se l operazione non autorizzata abbiamodificato il capitale di rischio investito nell attivit sociale chene venga snaturata e svuotata.(Massime a cura di Gabriella Schiaffino Riproduzione riservata)FATTO E DIRITTOCon atto di citazione ritualmente notificato la difesa della societ St.

4 ,corrente in Castelvetro Piacentino (PC), dopo aver premesso che conRiproduzione riservata1[Giurisprudenza]Il cautelareante causam,emesso in data 14 febbraio 2011, econfermato in sede di reclamo al Collegio, il Giudice designato avevaautorizzato,insuofavore,ilsequestro giudiziariodell aziendacommerciale denominata B e P. esercente attivit di intrattenimentonotturno con somministrazione di alimenti e bevande nei locali siti inCastelvetro Piacentino, in via *, nei confronti di M. A., esponeva che, nelgiudizio di merito instaurato, intendeva ottenere la declaratoria di nullit o di annullamento ovvero di inefficacia dell atto di Cessione di ramod azienda , stipulato in data 10 settembre 2010 dall allora Amministratoreunico dell attrice, Mr.

5 Be., con la convenuta M. A., con il quale il primo leaveva ceduto per il modestissimo prezzo di euro ,00 l particolare assumeva che la Cessione in esame, effettuata in manieradel tutto frettolosa a distanza di pochi mesi dalla nomina di questi adamministratore della societ , senza che Be. mai avesse accennato a taleintenzione con i soci della stessa, e senza che questi avesse mai vantatocompetenze specifiche nel settore, avendo operato sempre come semplicemagazziniere al quale era stata affidata solo la carica formale diamministratore quando la societ stessa, in realt , era stata sempregestita con la collaborazione di altri soggetti, doveva essere consideratadel tutto invalida.

6 Tale valutazione si imponeva non appena si fosseconsiderato come dall atto di Cessione neppur emergesse se oggetto diessa fosse stato solo un determinato ramo d azienda della societ piuttosto che l intera azienda , sia in considerazione del fatto che talevendita era stata posta in essere in violazione della previsione di cuiall art 2479 secondo comma n 5 che riserva esclusivamente allacompetenza dell assemblea dei soci ogni decisione che determini unasostanziale modificazione dell oggetto sociale ovvero una rilevantemodificazione dei diritti dei assumeva che l atto in contestazione mai autorizzato era statocomunque posto in essere anche in palese conflitto di interesse con leragioni della societ St.

7 Ben potendosi, inoltre, ravvisare anche lasussistenza di motivi illeciti comuni ad entrambi i giudizio, cos come gi avvenuto nella precedente fase cautelare, sicostituiva la convenuta contestando le opposte argomentazioni echiedendo, in subordine, la restituzione dell importo a suo le prove dedotte dalle parti, nel corso del procedimentovenivanosentiti,inqualit ditesti,omissis; interrogatorio intervenuta nelle more la Cessione dell azienda in contestazione,ancora sottoposta a sequestro, da parte della convenuta in favore dellasociet MCM Corporate spa. corrente in Cortemaggiore, la stessainterveniva nel procedimento con atto ex art 105 l istruttoria orale, all udienza del giorno 1 dicembre 2015, leparti precisavano, infine, le rispettive conclusioni ed il Giudice, concessi itermini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delleeventuali repliche, tratteneva la causa per la riservata2[Giurisprudenza]Il esito del giudizio, dall esame delle risultanze documentali edistruttorie si possono considerare sufficientemente accertate le seguentiemergenze data 14 marzo 2007 (doc 5 attrice)

8 La societ Planet Agency per il prezzo di euro ,00 alla societ UP. mediantescrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Di Liegro diPiacenza, l azienda in oggetto, gi all epoca esercitata in CastelvetroPiacentino sotto l insegna B e Nell atto il Notaio attestava chel amministratore unico della societ cedente interveniva senza preventivaautorizzazione dell assemblea dei soci in quanto amministratore unicononch socio unico della medesima societ e sebbene l atto da compierepotesse determinare una sostanziale modifica dei diritti dei stesso giorno, con atto a rogito del medesimo Notaio, la societ affittava l azienda alla societ ST.

9 (doc 6 attrice) per il canoneannuo di euro , data 23 marzo 2007 (doc 22 attrice) la societ Immobiliare concedeva in locazione alla societ UP. l immobile sito inCastelvetro Piacentino censito al Foglio *, per il canone annuo di ,00 oltre data 15 maggio 2009 (doc 23 attrice) la societ Eu. concedevaalla societ ST. in locazione altri immobili per l eserciziodell azienda , censiti al Foglio 9 mappale 65 sub 37 C/1 di mq 102, per ilcanone annuo di euro ,00 per la durata di sei anni data 1 dicembre 2009 (doc 7 attrice), con atto di Cessione di quotesociali l amministratore unico della societ UP.

10 S . cedeva alla societ ST. l intera partecipazione successivo 25 gennaio 2010 veniva deliberata la fusione perincorporazionedellasociet ,conseguentemente,divenivaunicaproprieta ria,aseguitodiconferimento, dell azienda commerciale (doc 7 e 8 attrice).In data 12 marzo 2010 veniva nominato nuovo amministratore unico diST. in luogo del precedente, Ca. R., Be. Mr..In data 30 agosto 2010 (doc 6 convenuta) veniva sottoscritto tra questi intale qualit e la convenuta, un preliminare di Cessione di ramo d aziendaper il prezzo di euro , data 10 settembre 2010 (doc 2 attrice), con atto a rogito del NotaioMaria Grazia Annunziata la societ ST.


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