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CESSIONE DELL’AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E …

CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - L operazione risulta soggetta all'imposta di registro. Imposta di registro differenziata a seconda della natura dei beni ceduti 3% per la CESSIONE d'azienda comprendente solo beni mobili ed avviamento. L atto di compravendita deve contenere: il valore complessivo dell azienda che le parti hanno concordato (valore venale); il corrispettivo delle rimanenze e dei cespiti; il valore dell avviamento; gli eventuali crediti e debiti ceduti. Nel caso siano presenti anche lavoratori dipendenti, si rende necessario evidenziare nell atto: i crediti d imposta da TFR; i debiti (quali TFR, ferie e permessi non goduti); i ratei di 13 e 14 mensilit , che sono passivit future e non costi per l acquirente. Imposte dirette (art. 86, comma 2, n. 917/1986) Plusvalenza Trattasi della differenza tra il corrispettivo e il costo storico dei beni aziendali, al netto delle quote di ammortamento accantonate o non dedotte.

7 nell’esercizio stesso o nel successivo, ma non oltre il quarto se continua l’attività – ma deve continuare un’attività d’impresa. 3. Tassazione separata Periodo di possesso dell’azienda da almeno 5 anni (1.855 giorni); il possesso deve essersi verificato dalla data di costituzione o precedente contratto di acquisto. In sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RF, si ...

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1 CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - L operazione risulta soggetta all'imposta di registro. Imposta di registro differenziata a seconda della natura dei beni ceduti 3% per la CESSIONE d'azienda comprendente solo beni mobili ed avviamento. L atto di compravendita deve contenere: il valore complessivo dell azienda che le parti hanno concordato (valore venale); il corrispettivo delle rimanenze e dei cespiti; il valore dell avviamento; gli eventuali crediti e debiti ceduti. Nel caso siano presenti anche lavoratori dipendenti, si rende necessario evidenziare nell atto: i crediti d imposta da TFR; i debiti (quali TFR, ferie e permessi non goduti); i ratei di 13 e 14 mensilit , che sono passivit future e non costi per l acquirente. Imposte dirette (art. 86, comma 2, n. 917/1986) Plusvalenza Trattasi della differenza tra il corrispettivo e il costo storico dei beni aziendali, al netto delle quote di ammortamento accantonate o non dedotte.

2 Qualora l atto di CESSIONE contenga un valore unico (non dettagliato in funzione dei vari beni), il calcolo della plusvalenza va effettuato sulla differenza tra: il prezzo di CESSIONE ; il costo non ammortizzato per ogni singola voce di bilancio. 8 febbraio 1979, n. 9/199 - la plusvalenza va quantificata in relazione all intera azienda come universalit e non ai singoli beni ceduti, con la conseguenza che concorrono alla sua formazione anche quei beni che non sono suscettibili di generarla, come ad esempio le merci. La determinazione complessiva della plusvalenza conseguente: 7 al risultato algebrico di tutte le componenti (merce - attrezzatura - avviamento), tenendo conto dell ultimo valore fiscale confrontato con il corrispettivo della CESSIONE . Ai fini dell imposta di registro, l avviamento sempre tassabile, a nulla rilevando se esiste o meno un corrispettivo in base ad una valutazione commerciale.

3 Ai fini dell'imposta di registro sul valore venale o commerciale dell'azienda ai fini delle imposte sul reddito sul corrispettivo di vendita effettivamente incassato art. 86, n. 917/1986 - concorre alla determinazione della plusvalenza anche l avviamento realizzato unitariamente mediante CESSIONE a titolo oneroso Corte di Cassazione, sentenza 9 maggio 1985, n. 2878 ha escluso l efficacia automatica del valore accertato ed eventualmente definito ai fini dell'imposta di registro anche ai fini delle imposte sul reddito; ha affermato che l'accertamento di una plusvalenza tassabile deve in ogni caso trovare il proprio supporto in precisi elementi di fatto comprovanti, senza equivoco, l'occultamento totale o parziale del prezzo realizzato. L'Ufficio delle Imposte deve provare la pattuizione e la corresponsione di un prezzo a titolo di plusvalenza di CESSIONE , compreso il valore di avviamento.

4 CTR, decisione 5 luglio 1990, n. 5016 - la plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sui redditi soltanto quella incassata a titolo oneroso dal cedente. Il valore di avviamento, accertato ai fini dell'imposta di registro, pu avere solo carattere indicativo . Ministero delle Finanze, risoluzione 1 luglio 1980, n. 9/1437 - la definizione ai fini dell'imposta di registro non pu , di per s , spiegare automatica efficacia anche ai fini delle imposte dirette in quanto intervenuta sul "valore" del bene; ma non pu escludersi che essa possa avere non di meno rilevanza presuntiva con altri elementi . 7 Esempio - CESSIONE dell azienda CESSIONE Ultimo valore fiscale Plusvalenza algebrica Merce rimanenze alla data della CESSIONE + 0+ tassabile Pu accadere che, a seguito della CESSIONE di un negozio (ad esempio, dettaglio di abbigliamento), il valore delle rimanenze finali determinate per il cedente in base all art.

5 92, n. 917/1986, sia pi elevato dell effettivo valore di mercato che le parti hanno definito nell atto di CESSIONE ; ci determina una minusvalenza da confrontare con le plusvalenze dei cespiti e dell avviamento - trattasi di una somma algebrica. Bilancio UE La plusvalenza collocata nel conto economico alla voce - provento straordinario - da imputare per competenza tenendo conto della data di effetto del passaggio di propriet come risultante da atto notarile. Esempio CESSIONE atto notarile 28 dicembre 2005 - effetto immediato - plusvalenza 2005; CESSIONE atto notarile 28 dicembre 2005 - effetto 2006 - plusvalenza 2006 La plusvalenza da CESSIONE di azienda non soggetta ad IRAP. Plusvalenza patrimoniale imponibilecorrispettivo oneroso ultimo valore fiscale delle rimanenze - cespiti - avviamento menocosto non ammortizzato uguale differenza algebrica positiva 7 Dal 2004 stata abrogata l imposta sostitutiva del 19% prevista nel caso di CESSIONE di aziende possedute da almeno tre anni.

6 Nel caso di CESSIONE da parte di una societ di capitali, dovuta l aliquota IRES del 33%. Tassazione nell esercizio di realizzazione Nella dichiarazione dei redditi non si procede ad alcun tipo di variazione. Tale scelta motivata dalla convenienza che la plusvalenza, dichiarata unitamente al reddito d impresa, possa essere assorbita: dal riporto di perdite degli esercizi precedenti; dalla presenza di rilevanti oneri deducibili. Rateizzazione plusvalenza (art. 86, n. 917/1986, comma 4) Le plusvalenze realizzate [..] concorrono a formare il reddito [..] se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni [..] a scelta del contribuente, in quote costanti nell esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto . La plusvalenza pu essere rateizzata in 5 periodi di imposta qualora: l azienda sia posseduta da almeno tre anni; si continui ad esercitare attivit imprenditoriale o sia messa in liquidazione in attesa di riscuotere i pagamenti rateizzati della CESSIONE .

7 Nell ipotesi della rateizzazione della plusvalenza, occorre preliminarmente verificare: il periodo di possesso dell azienda da almeno tre anni ( giorni); il possesso deve essersi verificato dalla data di costituzione o precedente contratto di acquisto. Esempio acquisto avvenuto il 15 luglio 2000; CESSIONE effettuata il 31 luglio 2005; plusvalenza realizzata euro. La durata superiore a 3 anni e, pertanto, esiste la possibilit di rateizzazione. In sede di dichiarazione dei redditi: si determina il periodo di rateizzazione (massimo 5 anni); effettua la variazione in aumento e la variazione in diminuzione . Rilevazione contabile Valore in contabilit Variazione in aumento Variazione in diminuzione Plusvalenza patrimoniale 7 Negli esercizi successivi si procede ad una variazione in aumento di euro. Imposte differite Nel caso di societ di capitali, quanto sopra avr riflesso nella quantificazione delle imposte da pagare per l esercizio d imposta in cui si manifestata la plusvalenza.

8 Nel 2005 - anno in cui si manifestata la plusvalenza - si paga un ammontare inferiore di imposte, in quanto una quota parte della plusvalenza rinviata a tassazione negli esercizi successivi. Tale differimento fa sorgere l obbligo di rilevare un accantonamento nel passivo - fondo imposte differite. Esempio Una societ di capitali ha realizzato una plusvalenza di : tassazione IRES 33% = da suddividere in 5 periodi d imposta. A fine esercizio 2005, in sede di rilevazione delle imposte, si distinguono: le imposte dovute e da versare (imposte correnti); dalle imposte differite da pagare in esercizi successivi. Ditta individuale l azienda posseduta da meno di tre anni; l intera plusvalenza tassata interamente nel modello RG o RF. 1. Tassazione nel quadro RF o RG Esempio Il Sig. Rossi ha ceduto nel 2005 l azienda, acquistata nel 1986, realizzando una plusvalenza di euro contabilizzata nel conto economico 2005 dichiara l importo nel reddito d impresa con l aliquota progressiva IRPEF Tale scelta motivata dalla possibilit di utilizzare, per esempio: le perdite di anni precedenti trattandosi di soggetto in contabilit ordinaria; dalla presenza di rilevanti oneri deducibili; dalla possibilit di usufruire della detrazione del 36% per lavori edili.

9 2. Rateizzare Il contribuente pu rateizzare la plusvalenza nel reddito d impresa in quote costanti 7 nell esercizio stesso o nel successivo, ma non oltre il quarto se continua l attivit ma deve continuare un attivit d impresa. 3. Tassazione separata Periodo di possesso dell azienda da almeno 5 anni ( giorni); il possesso deve essersi verificato dalla data di costituzione o precedente contratto di acquisto. In sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RF, si apporta una variazione in diminuzione pari all importo della plusvalenza, con rinvio della al quadro relativo alla tassazione separata. La plusvalenza dichiarata nel quadro RM con la possibilit di imputare al collaboratore familiare la quota di spettanza. L'art. 17, comma 1, lettera g), n. 917/1986 consente la tassazione separata: all imprenditore individuale con eventuale riparto ai collaboratori familiari; ai soci di societ di persone limitatamente all ipotesi di avvenuta e preventiva messa in liquidazione della societ , a condizione che: l'azienda sia posseduta da pi di 5 anni.

10 Tale scelta conveniente, in quanto si evita l aliquota ordinaria IRPEF, le addizionali, l IVS. La plusvalenza tassabile pari a - dovuto l acconto del 20%. Proprietario imprenditore (societ o imprenditore individuale) La plusvalenza concorre alla determinazione del reddito d impresa e si pu optare: per la tassazione ordinaria; per la tassazione in quote costanti per 5 anni a condizione che l azienda sia posseduta da almeno 3 anni e vi sia continuit ; per la tassazione separata - azienda posseduta da almeno 5 anni da imprenditore individuale o societ di persone se realizzata dopo la messa in liquidazione. 7 Tassazione della CESSIONE di azienda Periodo di possesso Meno di tre anni Almeno tre anniPi di cinque anni Tipo di tassazione Tipo di impresa Ord. Rat. Ord. Ord. Rat. individuale S No No S S S S S Societ di persone S No No S S S S No Societ di capitali S No No S S S S No Venerd , 7 luglio 2006


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