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Circolare 11 5 11 - Dottrina Per il Lavoro

Circolare 11 MAGGIO 2011 Oggetto: Lavori usuranti - Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Il decreto legislativo 1. I precedenti 2. La delega (l. 247/2007 e l. 183/2010) 3. Ambito di applicazione soggettiva (lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti): a. articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 (decreto Salvi) b. lavoratori notturni c. addetti alle lavorazioni su linea a catena d. attivit di trasporto pubblico 4. Le condizioni per l accesso al beneficio (art. 1, commi 2-9) 5.

CIRCOLARE 11 MAGGIO 2011 Oggetto: Lavori usuranti - Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Il decreto legislativo 1. I precedenti 2. La delega (l. 247/2007 e l. 183/2010)

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1 Circolare 11 MAGGIO 2011 Oggetto: Lavori usuranti - Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Il decreto legislativo 1. I precedenti 2. La delega (l. 247/2007 e l. 183/2010) 3. Ambito di applicazione soggettiva (lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti): a. articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 (decreto Salvi) b. lavoratori notturni c. addetti alle lavorazioni su linea a catena d. attivit di trasporto pubblico 4. Le condizioni per l accesso al beneficio (art. 1, commi 2-9) 5.

2 Modalit di presentazione della domanda per l accesso al beneficio e relativa documentazione 6. Aspetti finanziari: il meccanismo di salvaguardia 7. Modalit attuative 8. Obblighi di comunicazione 9. Disposizioni sanzionatorie 10. Copertura finanziaria 1. I precedenti. Una normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attivit usuranti era gi stata introdotta nel nostro ordinamento dal 374/1993, in attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f), della L. 421/1992. Tale normativa era poi stata ampiamente rivisitata dalla L.

3 335/1995 di riforma del sistema pensionistico ( Legge Dini ). L'art. 1 del 374/1993 considerava particolarmente usuranti i lavori "per il cui svolgimento richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee" e distingueva due tipi di attivit usuranti: al primo periodo, quelle particolarmente usuranti elencate nella tabella A; nel secondo periodo, sempre nell ambito delle attivit particolarmente usuranti, un sottoinsieme pi ristretto di attivit considerate ancora pi usuranti "anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensit ", prevedendo per tale sottoinsieme benefici ancora maggiori.

4 Il sottoinsieme stato individuato espressamente dal decreto del Ministro del Lavoro , di concerto con i Ministri del tesoro, della sanit e per la funzione pubblica del 19 maggio 1999 (cd decreto Salvi). L'applicazione della normativa in materia di attivit usuranti ha subito, dalla data di emanazione del 374/1993, notevoli ritardi e non ha mai acquisito piena operativit (se non in via transitoria). Difatti, non essendo stata completata la procedura di cui all articolo 1, comma 2 e all articolo 2, comma 3 del 19 maggio 1999, non sono stati mai emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi a regime i benefici 2 previdenziali previsti dall articolo 2 del 374/1993 e dall articolo 1, commi 35-37, della L.

5 335/1995. In considerazione di tale situazione, stante la mancata operativit della normativa di cui al pi volte richiamato 374/1993, in attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 , la L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), all articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13, aveva previsto una disciplina transitoria, consistente nella riduzione dei requisiti di et anagrafica e contributiva per l accesso al trattamento pensionistico secondo quanto gi previsto dalla normativa in materia di lavori usuranti, i cui effetti si sono, per , gi esauriti.

6 In base a tale disciplina, il beneficio della riduzione dei requisiti di et anagrafica e contributiva stato riconosciuto ai lavoratori che: a) per il periodo successivo all 8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del 374/1993), avevano svolto prevalentemente le mansioni particolarmente usuranti individuate dal citato art. 2 del 19 maggio 1999; b) potevano far valere entro il 31 dicembre 2001 i requisiti per il pensionamento di anzianit o di vecchiaia, utilizzando le riduzioni di et pensionabile e di anzianit contributiva previste dalla normativa sui lavori usuranti.

7 In attuazione dell'articolo 78, comma 11, della citata L. 388/2000, stato emanato il 17 aprile 2001 che detta le disposizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianit contributiva relativi alle mansioni particolarmente usuranti. Pertanto, i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2001 hanno potuto avvalersi dei benefici previsti dal citato 374/1993. Allo stato attuale, quindi, essendo ormai esauriti gli effetti di quella disciplina transitoria e in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per rendere concretamente operativi a regime i benefici previdenziali previsti dall articolo 2 del 374/1993 e dall articolo 1, commi 35-37, della L.

8 335/1995, i lavoratori interessati non possono concretamente godere dei benefici previsti per lo svolgimento di lavori usuranti. Su questo complesso panorama normativo sono intervenute le leggi n. 247/2007 e n. 183/2010 che hanno conferito delega al Governo per la disciplina dei benefici pensionistici per lo svolgimento di lavori usuranti. L unico collegamento con le disposizioni previgenti il richiamo delle lavorazioni individuate nell art. 2 del DM 19 maggio 1999. 2. La delega (l. 247/2007 e l. 183/2010) Il Decreto legislativo n.

9 67/2011 attua le deleghe contenute nelle leggi 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1 e 4 novembre 2010, n. 183, art. 1. I principi e criteri direttivi individuano il beneficio, i soggetti destinatari del beneficio, le condizioni per accedere allo stesso, la procedura per il riconoscimento, le sanzioni e le clausole finanziarie. Particolare attenzione verr dedicata alla platea dei soggetti destinatari del beneficio, fonte di particolari criticit interpretative ed applicative. A parte i lavoratori che hanno svolto le mansioni particolarmente usuranti indicate dall art.

10 2 del cd decreto Salvi del 19 maggio 1999, la delega contempla, infatti, i lavoratori notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e quelli addetti alle lavorazioni su linea a catena. 3 3. Ambito di applicazione soggettiva a. Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, art. 2 Il legislatore delegante ha individuato le mansioni particolarmente usuranti facendo riferimento a quelle che l art. 2 del decreto ministeriale del 19 maggio 19991 enucleava tra le attivit particolarmente usuranti indicate nell allegato A del Decreto legislativo 11 agosto 1993, n.


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