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Circolare 3 - studiobgr.it

Circolare 3. del 20 febbraio 2018. Certificazione Unica 2018. Invio all'Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente 1 Premessa .. 3. 2 Ambito applicativo della certificazione unica 2018 .. 3. Redditi esenti .. 4. Compensi erogati ai contribuenti minimi e ai contribuenti forfettari .. 4. Datori di lavoro non sostituti d'imposta .. 5. Certificazione dei dividendi, dei capital gain e degli altri redditi di capitale .. 5. 3 Trasmissione telematica della certificazione unica 2018 all'Agenzia delle 6. dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati .. 8. dati contributivi 10. dati contributivi di enti diversi dall'INPS .. 10. dati assicurativi INAIL .. 10. dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi 11. dati relativi alle locazioni brevi.

5 2.3 DATORI DI LAVORO NON SOSTITUTI D’IMPOSTA La Certificazione Unica 2018 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d’imposta e che erano tenuti:

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  Previdenziali, Dati, Dati previdenziali e

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1 Circolare 3. del 20 febbraio 2018. Certificazione Unica 2018. Invio all'Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente 1 Premessa .. 3. 2 Ambito applicativo della certificazione unica 2018 .. 3. Redditi esenti .. 4. Compensi erogati ai contribuenti minimi e ai contribuenti forfettari .. 4. Datori di lavoro non sostituti d'imposta .. 5. Certificazione dei dividendi, dei capital gain e degli altri redditi di capitale .. 5. 3 Trasmissione telematica della certificazione unica 2018 all'Agenzia delle 6. dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati .. 8. dati contributivi 10. dati contributivi di enti diversi dall'INPS .. 10. dati assicurativi INAIL .. 10. dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi 11. dati relativi alle locazioni brevi.

2 12. Termine di trasmissione .. 12. Modalit di trasmissione telematica .. 13. Suddivisione del flusso telematico .. 14. Tipologie di invii telematici .. 14. Software .. 15. Ricevuta di presentazione .. 15. Comunicazione della sede telematica per la ricezione dei dati dei conguagli dei modelli 730.. 15. Regime 16. Ambito applicativo .. 16. Correzione entro 5 giorni .. 16. Scarto dei 16. Ravvedimento operoso .. 17. 4 Consegna della certificazione unica 2018 al contribuente-sostituito .. 17. dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati .. 18. dati contributivi INPS ed altri enti e dati assicurativi INAIL .. 19. dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi 19. dati relativi alle locazioni brevi .. 20. Sottoscrizione del sostituto d'imposta.

3 20. Termine di consegna .. 20. Modalit di consegna .. 21. Rilascio di una nuova Certificazione relativa al 2017 .. 21. Rilascio di una certificazione diversa dopo la trasmissione all'Agenzia delle Entrate .. 21. Rilascio della Certificazione relativa al 21. Sanzioni in caso di omessa, infedele o tardiva consegna della 22. 2. 1 PREMESSA. L'Agenzia delle Entrate, con il provv. n. 10729, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2018 (CU 2018), relativi all'anno 2017, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d'imposta deve: trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il , utilizzando il modello ordinario , al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF e in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2018).

4 Utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il (a seguito del differimento a regime stabilito dal DL 193/2016 conv. L. 225/2016), utiliz- zando il modello sintetico , che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al mo- dello ordinario . Con l'art. 1 co. 933 della L. n. 205 (legge di bilancio 2018) stato stabilito, a regime, che le Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata possono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il termine previsto per la tra- smissione telematica dei modelli 770 (31 ottobre). Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla Certificazione Unica 2018 . 2 AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2018.

5 La Certificazione Unica 2018 riguarda: i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corri- sposti nel 2017 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;. i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d'au- tore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2017;. le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2017, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73;. le provvigioni derivanti da vendite a domicilio di cui all'art. 19 del DLgs.

6 N. 114, assog- gettate a ritenuta a titolo d'imposta;. i corrispettivi erogati dal condominio nel 2017 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73;. 3. i corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non su- periore a 30 giorni ( locazioni brevi ), stipulati dall' , di cui all'art. 4 del DL 50/2017. (conv. L. 96/2017);. alcuni redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attivit occasionali di lavoro autonomo e per attivit sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2017;. le indennit corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attivit sportiva quando il rapporto di lavoro di natura auto- noma.

7 L'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2017 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. n. 449;. l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. n. 413;. le relative ritenute operate;. le detrazioni d'imposta effettuate;. i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e ad altri Enti;. i dati assicurativi INAIL. REDDITI ESENTI. La Certificazione Unica 2018 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei redditi corri- sposti nell'anno 2017 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. COMPENSI EROGATI AI CONTRIBUENTI MINIMI E AI CONTRIBUENTI FORFET- TARI . La Certificazione Unica 2018 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei compensi cor- risposti nel 2017 alle persone fisiche che: hanno optato per l'applicazione del regime agevolato relativo: ai contribuenti minimi (art.)

8 27 del DL 98/2011);. oppure ai nuovi contribuenti forfettari (introdotto dalla L. 190/2014);. non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi. 4. DATORI DI LAVORO NON SOSTITUTI D'IMPOSTA. La Certificazione Unica 2018 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d'imposta e che erano tenuti: alla compilazione del modello 01/M, anteriormente al DLgs. 314/97 che ha introdotto il modello CUD;. ovvero alla presentazione del modello DAP/12, in relazione ai dirigenti di aziende industriali. Si ricorda che non sono sostituti d'imposta, ma devono rilasciare la Certificazione Unica a fini contri- butivi, ad esempio: le Ambasciate;. gli Organismi internazionali (es. FAO e NATO).

9 Lo Stato Citt del Vaticano;. le aziende straniere che assicurano i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi non conven- zionati, ai sensi del DL n. 317, conv. L. n. 398. Lavoratori domestici La Certificazione Unica 2018 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, ba- danti), ai quali va consegnata una dichiarazione sostitutiva semplificata. CERTIFICAZIONE DEI DIVIDENDI, DEI CAPITAL GAIN E DEGLI ALTRI REDDITI DI CA- PITALE. La Certificazione Unica 2018 non riguarda invece la certificazione: dei dividendi e dei proventi equiparati, nonch delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l'apposito modello CUPE (ap- provato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate n. 9520).

10 Dei capital gain, per i quali rimane la certificazione in forma libera , che deve contenere: le generalit e il codice fiscale del contribuente;. la natura, l'oggetto e la data dell'operazione;. la quantit delle attivit finanziarie oggetto dell'operazione;. gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;. 5. degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma libera , purch attesti l'ammontare: delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;. delle ritenute operate. 3 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2018 . ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730. e REDDITI PF), i sostituti d'imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti: all'Agenzia delle Entrate.


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