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Circolare del 05/02/1986 n. 2 - Min. Finanze - covip.it

Circolare del 05/02/1986 n. 2 - Min. Finanze - Imposte DiretteIrpef. Tassazione separata. Trattamento fine rapporto. Modifiche apportate dalla L. 482/85 alla previgente N. 1 Sintesi: La presente Circolare , in merito alle modifiche apportate alla previgente disciplina della tassazione separatadel trattamento di fine rapporto, offre dei chiarimenti sui nuovi criteri per la determinazione della base imponibile e sulcalcolo dell'imposta, attraverso una dettagliata analisi del nuovo testo dell'art. 12 lett e) del 597/73, del nuovotesto dell'art. 14 del medesimo decreto, con l'intento di definire i criteri di comportamento da seguire nell'applicazionedelle nuove :Premessa Con legge 26 settembre 1985, n.

Circolare del 05/02/1986 n. 2 - Min. Finanze - Imposte Dirette Irpef. Tassazione separata. Trattamento fine rapporto. Modifiche apportate dalla L. 482/85 alla previgente disciplina.

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1 Circolare del 05/02/1986 n. 2 - Min. Finanze - Imposte DiretteIrpef. Tassazione separata. Trattamento fine rapporto. Modifiche apportate dalla L. 482/85 alla previgente N. 1 Sintesi: La presente Circolare , in merito alle modifiche apportate alla previgente disciplina della tassazione separatadel trattamento di fine rapporto, offre dei chiarimenti sui nuovi criteri per la determinazione della base imponibile e sulcalcolo dell'imposta, attraverso una dettagliata analisi del nuovo testo dell'art. 12 lett e) del 597/73, del nuovotesto dell'art. 14 del medesimo decreto, con l'intento di definire i criteri di comportamento da seguire nell'applicazionedelle nuove :Premessa Con legge 26 settembre 1985, n.

2 482, recante "Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1985 ed entrata in vigore il successivo 1 ottobre 1985, e' stata introdotta una nuova disciplina tributaria delle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente, con riferimento sia ai rapporti che cessano a partire dalla predetta data di entrata in vigore della legge (artt.)

3 1 - 3) sia ai rapporti cessati anteriormente a tale data, per i quali e' prevista una particolare procedura di riliquidazione a domanda (artt. 4, 5 e 7). La legge prevede anche (art. 6) una nuova disciplina tributaria dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, disciplina che costituira' oggetto di separate istruzioni, ed apporta altresi' alcune modifiche all'art. 13 del 29 settembre 1973, n. 597, e agli artt. 23 e 29 del 29 settembre 1973, n. 600, al fine di tendere coerente la normativa del settore con le innovazioni portate dalla legge medesima.

4 Nella nuova disciplina tributaria delle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente, pur essendo rimasto fermo il principio della "tassazione separata" a somiglianza delle altre categorie di reddito a formazioni successiva che trovano collocazione nell'art. 12 del n. 597/1973, sono stati mutati, rispetto al regime precedente, i criteri di determinazione della base imponibile e della relativa aliquota. Com'e' noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, 13 e 14 del n.

5 597/1973 in vigore prima delle modifiche legislative apportate dalla legge n. 482 in commento, le indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente venivano assoggettate ad imposizione secondo i seguenti criteri: a) determinazione della base imponibile con riguardo all'ammontare complessivo delle somme riscosse, decurtate di un abbattimento percentuale (del 50, del 30 o del 20 per cento a seconda dell'importo dell'indennita') nonche' di una riduzione fissa pari a L. per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione della indennita'.

6 B) determinazione dell'imposta in via provvisoria (all'atto, cioe', dell'applicazione delle ritenute d'acconto da parte del sostituto di imposta) sulla scorta dell'aliquota corrispondente alla meta' dell'ammontare globale dal prestatore di lavoro nel biennio precedente e, in via definitiva (in sede, cioe', di dichiarazione dei redditi), sulla scorta dell'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto (comprensivo, quindi, di tutti i redditi posseduti) del contribuente nel biennio anteriore all'anno di insorgenza del diritto alla relativa percezione.

7 Con il nuovo sistema impositivo i criteri per la tassazione delle indennita' di fine rapporto vengono, invece, cosi' stabiliti: 1) la base imponibile del trattamento di fine rapporto o delle altre indennita' ad esso equipollenti viene determinata decurtando le relative somme riscosse di L. per ciascun anno preso a base di commisurazione, con rapporto a mese della riduzione per i periodi di lavoroCircolare del 05/02/1986 n. 2 - Min. Finanze - Imposte DirettePagina 1 inferiori all'anno. Vengono cosi' a cadere sia l'abbattimento percentuale che, nel vecchio sistema, era goduto in funzione, dell'importo dell'indennita' riscossa sia, ovviamente, la riduzione di L.

8 Annue o per frazione di anno, assorbita dalla maggior riduzione di L. ; 2) l'imposta - ed e' qui l'aspetto maggiormente innovativo della intervenuta modifica legislativa - viene, invece, determinata con criteri del tutto diversi rispetto a quelli del precedente sistema. E' stato infatti abbandonato, ai fini delle determinazione dell'aliquota, qualsiasi aggancio alla media dei redditi posseduti nel biennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro e il riferimento non e' piu' fatto ad un reddito esterno alla indennita' percepita ma ad un "reddito di riferimento" ricostruito sulla base dell'indennita' stessa, dividendone l'ammontare per il numero degli anni preso a base per la sua commisurazione e moltiplicando il quoziente ottenuto per dodici.

9 Il relativo prodotto costituisce il reddito di riferimento per la determinazione dell'aliquota e rappresenta in sostanza il reddito teorico medio che si ottiene cumulando in termini di anno la quota di anzianita' spettante, calcolata per ciascun anno di lavoro e all'incirca coincidente con una frazione pari a 1/12 della retribuzione annuale. Le premesse considerazioni, di carattere preliminare, valgono unicamente nei riguardi della indennita' di fine rapporto tipologicamente considerata come tale e non anche di altre eventuali indennita' o altre somme, che, ancorche' mantenute nel regime della tassazione separata, seguono regole parzialmente diverse come si vedra' meglio in seguito.

10 Con il nuovo sistema si e' assunto come indice della capacita' contributiva, ai fini della determinazione dell'aliquota e quindi della quantificazione del prelievo tributario sulla indennita' di fine rapporto, in luogo della media del reddito complessivo posseduto nel biennio antecedente la maturazione del diritto all'indennita' medesima, il reddito di riferimento desunto dallo stesso processo di formazione dell'indennita' di fine rapporto. Nelle detrazioni ai fini della determinazione della base imponibile si e' data obiettiva rilevanza all'arco di tempo di formazione dell'indennita', optandosi per la sola riduzione fissa di lire per ogni anno e frazione di anno di commisurazione, eliminando la precedente riduzione in termini percentuali per scaglioni che finiva con il privilegiare le indennita' di elevata consistenza relative a rapporti di breve durata.


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