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Circolare Ministero dell'interno - Dip - ANUSCA

Circolare Ministero dell ' interno 26/11/2002 n. 27 Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitariaIn relazione ai vari quesiti ricevuti che, seppur diversamente articolati, possono senz altroricondursi al pi generale problema della trascrivibilit o meno dell atto di nascita presso ilcomune di residenza dei genitori, quando la dichiarazione di nascita, resa presso la direzionesanitaria dell ospedale o della casa di cura in cui avvenuto l evento, sia stata trasmessa alcomune nel cui territorio situato lo stesso centro di nascita, [si impartiscono le seguentiindicazioni].L art. 12, comma 8, del 396/2000, con disposizione di carattere generale dettata alfine di assicurare al cittadino la possibilit di ottenere (in tempi brevi) estratti e copie degliatti di stato civile , stabilisce che gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza(intendendo, ad avviso di questo dicastero, con un ampia accezione anche gli atti trascritti)devono essere comunicati dall ufficiale dello stato civile che li forma all ufficiale di statocivile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono per la trascrizione.

Circolare Ministero dell'interno 26/11/2002 n. 27 Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitaria In relazione ai vari quesiti ricevuti che, seppur diversamente articolati, possono senz’altro

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1 Circolare Ministero dell ' interno 26/11/2002 n. 27 Trascrizione delle dichiarazioni di nascita rese presso la direzione sanitariaIn relazione ai vari quesiti ricevuti che, seppur diversamente articolati, possono senz altroricondursi al pi generale problema della trascrivibilit o meno dell atto di nascita presso ilcomune di residenza dei genitori, quando la dichiarazione di nascita, resa presso la direzionesanitaria dell ospedale o della casa di cura in cui avvenuto l evento, sia stata trasmessa alcomune nel cui territorio situato lo stesso centro di nascita, [si impartiscono le seguentiindicazioni].L art. 12, comma 8, del 396/2000, con disposizione di carattere generale dettata alfine di assicurare al cittadino la possibilit di ottenere (in tempi brevi) estratti e copie degliatti di stato civile , stabilisce che gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza(intendendo, ad avviso di questo dicastero, con un ampia accezione anche gli atti trascritti)devono essere comunicati dall ufficiale dello stato civile che li forma all ufficiale di statocivile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono per la trascrizione.

2 Si tratta, in sostanza, di una norma che, unitamente ad altre disposizioni del suindicato come, ad esempio, quelle dettate dall art. 10, commi 1 e 2, lett. a) e dall art. 12, comma 9 ,definisce il criterio del collegamento, in materia di stato civile, tra la persona ed il luogo dellasua residenza e stabilisce il principio generale (fatta salva diversa disposizione, come nel casodi trascrizione di atti formati all estero per cui si applicano i criteri indicati dall art. 17 delcitato n. 396/2000) che la competenza a trascrivere spetta all ufficiale dello stato civiledel comune di attuale residenza dell , nella generale fattispecie in esame, il comune di residenza del neonato (e, quindi, diprima iscrizione anagrafica) corrisponde, con esclusione del caso di figlio di ignoti, a quellodi residenza dei genitori (ovvero della madre quando gli stessi non abbiano la residenza nellostesso comune).Ci significa che, a prescindere dal luogo e dalle modalit con cui viene resa la dichiarazionedi nascita (si veda in proposito l art.

3 30, commi 4 e 7, del citato), l atto deve sempre(con l eccezione, ovviamente, del caso in cui sia formato nello stesso comune) esseretrascritto nel comune di residenza dell , ove la direzione sanitaria del centro di nascita abbia trasmesso la dichiarazione dinascita al comune dove situato l ospedale o la casa di cura dove avvenuto l evento,l ufficiale dello stato civile di tale comune, dopo averla trascritta, dovr darne comunicazione (per un ulteriore trascrizione) al comune di residenza dell interessato individuato tenutoconto delle pertinenti norme anagrafiche (art. 7 del n. 223/1989) nel comune diresidenza dei genitori o della madre, in caso di residenze resto, non deve sorprendere l utilizzazione della descritta procedura (incentrata su una dualit delle trascrizioni), se si considera che quando entreranno in funzione gli archiviinformatici, di cui all art. 10 dello stesso n. 396/2000, trover applicazione il comma 9del successivo art.

4 12 gi menzionato, che, in caso di cambiamento di residenza, potr generare una serie illimitata di trascrizioni di atti dello stato civile. chiaro, inoltre, che i principi qui enucleati varranno anche per il caso in cui, previo accordofra di loro, in forza dell art. 30, commi 4 e 7, del 396/2000, i genitori del neonato, nonresidenti nello stesso comune, richiedano che la trascrizione della dichiarazione di nascita (sutrasmissione del direttore sanitario) avvenga nel comune di residenza del padre. Infatti, inquest ipotesi, una corretta osservanza delle norme anagrafiche (il citato art. 7 del ) comporta la necessit di un ulteriore trascrizione del suddetto atto di nascita nelcomune di residenza della le necessarie considerazioni interpretative che precedono, non pu , comunque sottacersiche la ratio ispiratrice del nuovo ordinamento dello stato civile la semplificazione dei1procedimenti a favore dei cittadini. in questa luce che va vista la norma dell art.

5 30, comma4, del 396/2000 (gi anticipata dall art. 2 della l. 127/97, disposizione che ha previstola possibilit di rendere la dichiarazione di nascita innanzi al direttore sanitario).A tal proposito, quindi, si ritiene che vengano sensibilizzate le direzioni sanitarie degliospedali e delle case di cura affinch , al momento della ricezione della dichiarazione dinascita, diano la pi ampia informazione ai genitori sulla possibilit loro offerta di optare,previo comune accordo, per la diretta trascrizione di tale dichiarazione nel loro comune diresidenza, evitando cos , in caso di mancata scelta, che quest ultima sia inviata, per analogoadempimento, al comune del luogo in cui avvenuto l precisa, inoltre, che le dichiarazioni di nascita, pervenute via fax dai centri di nascita,debbono essere seguite dall ordinale della dichiarazione, che costituisce elemento essenzialeper la formazione dell atto di nascita, specificando, peraltro, che qualora vi sia una notevoledistanza tra il centro di nascita e l ufficio di stato civile comunale che deve trascrivere l atto.

6 L ufficiale di stato civile possa procedere alla formazione dell atto sulla base del faxpervenutogli dal centro di nascita, permanendo, comunque, la necessit di acquisire, nel pi breve tempo possibile, l originale della dichiarazione comunicare che la Circolare ministeriale sar pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e verr inserita sul sito web del Ministero dell , si pregano le di voler impartire le suesposte indicazioni aconoscenza dei competenti uffici comunali e delle direzioni sanitarie degli ospedali e dellecase di cura eventualmente presenti nei rispettivi


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