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CIRCOLARE N. 12 /E Roma, 13/04/2017 - …

CIRCOLARE N. 12 /E. roma , 13/04/2017 . DC Gestione Tributi OGGETTO: Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 2. INDICE. PREMESSA 3. 1. DISCIPLINA ORIGINARIA DELL'AGEVOLAZIONE. 4. 2. DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 243, CONVERTITO CON 6. MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2017, N. 18. AMBITO TERRITORIALE 6. MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA 8. LIMITE MASSIMO COSTI AMMISSIBILI 11.

CIRCOLARE N. 12 /E Roma, 13/04/2017 OGGETTO: Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98 …

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1 CIRCOLARE N. 12 /E. roma , 13/04/2017 . DC Gestione Tributi OGGETTO: Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, 2. INDICE. PREMESSA 3. 1. DISCIPLINA ORIGINARIA DELL'AGEVOLAZIONE. 4. 2. DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2016, N. 243, CONVERTITO CON 6. MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2017, N. 18. AMBITO TERRITORIALE 6. MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA 8. LIMITE MASSIMO COSTI AMMISSIBILI 11.

2 3. NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE 13. DEL CREDITO D'IMPOSTA. 4. CUMULO 13. 5. RIDETERMINAZIONE DEL CREDITO 14. 3. PREMESSA. La legge 27 febbraio 2017, n. 18 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49. del 28 febbraio 2017), di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, reca norme di modifica alla disciplina del credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

3 In particolare, la legge n. 18 del 2017 ha introdotto nel decreto-legge 29. dicembre 2016, n. 243, l'articolo 7-quater che reca le modifiche alla disciplina del credito d'imposta in esame. In sintesi, le modifiche prevedono: l'inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lett. a), del TFUE, in luogo della deroga precedentemente prevista a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lett. c), del TFUE;. l'aumento della misura del credito d'imposta spettante;. l'aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale commisurato il credito d'imposta.

4 La determinazione del credito d'imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;. la possibilit di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensit o dell'importo di aiuto pi elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo). Il comma 5 del citato articolo 7-quater fissa la decorrenza delle nuove disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto- 4. legge n. 243 del 2016, avvenuta il 1 marzo 2017.

5 Le nuove norme si applicano, pertanto, a far data dall'1 marzo 2017. Per quanto compatibile e per quanto in questa sede non espressamente trattato, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all'agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la CIRCOLARE n. 34/E. del 3 agosto 2016. Prima di analizzare le nuove disposizioni, si ritiene opportuno ricordare le norme che hanno disciplinato l'agevolazione. 1. DISCIPLINA ORIGINARIA DELL'AGEVOLAZIONE. Si ricorda che la disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n.

6 208, attribuisce un credito di imposta per l'acquisizione di taluni beni strumentali nel periodo dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione differenziata in relazione alla dimensione aziendale: il 20% per le piccole imprese, il 15% per le medie imprese, il 10% per le grandi imprese. Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che acquisiscano beni strumentali nuovi, l'agevolazione concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

7 Il beneficio relativo ad acquisti - facenti parte di un progetto di investimento iniziale - anche mediante sottoscrizione di contratti di leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o gi esistenti (art. 1, comma 99). Il credito di imposta non trova applicazione per le imprese in difficolt . finanziaria e per quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative 5. infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni (art.)

8 1, comma 100). L'agevolazione commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle medesime categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato. L'articolo 1, comma 101, stabilisce un limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni per le medie imprese e 15 milioni per le grandi imprese. Per gli acquisti mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, escluse le spese di manutenzione.

9 Il credito di imposta non cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti agevolati ( , comma 102). Il comma 103 disciplina le modalit per poter fruire del credito d'imposta, prevedendo l'invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate contenente i dati degli investimenti agevolabili e il rilascio da parte di quest'ultima dell'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta. L'agevolazione utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta in cui stato effettuato l'investimento.

10 Ai sensi del comma 104, per il credito d'imposta non trova applicazione il limite annuale di utilizzo ( euro) previsto dall'art. 1, comma 53, della legge 23 dicembre 2007, n. 244, per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Peraltro, come precisato con CIRCOLARE n. 34 del 3 agosto 2016, par. 6, non risulta applicabile neanche il limite generale di compensabilit di cui all'articolo 34. 6. della legge 23 dicembre 2000 n. 388, pari a euro. Infatti si ricorda che detto limite non si applica ai crediti di imposta derivanti dall'applicazione di discipline agevolative sovvenzionali consistenti come nel caso de quo nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari e contributivi.


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