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Classificazione Classificazione RIFIUTIRIFIUTID ecreto legislativo n. 152/2006 parte IV gestione dei rifiutiDecreto legislativo n. 152/2006 parte IV gestione dei rifiutila Parte quarta del d. lgs. n. 152/2006 una sorta di rivisitazionedel n. 22/1997 che, senza nemmeno alterarne la struttura, loriscrive con una serie di modifiche ed integrazioniil Titolo I riguarda la gestione dei rifiuti e in particolare contiene:la definizione di rifiuto e la distinzione tra rifiuto e non rifiutola Classificazione dei rifiutigli adempimenti formali per la corretta gestione dei rifiuti (registro di carico e scarico, formulario e denuncia annuale)il sistema di autorizzazioni ed iscrizioni necessarie per lo smaltimento dei rifiutiNOZIONE DIRIFIUTONOZIONE DIRIFIUTOPer rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggettoche:rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte quarta del n.

Non rientrano nel campo di applicazione della parte 4^ (gestione dei rifiuti): a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera; b) In quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela

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1 Classificazione Classificazione RIFIUTIRIFIUTID ecreto legislativo n. 152/2006 parte IV gestione dei rifiutiDecreto legislativo n. 152/2006 parte IV gestione dei rifiutila Parte quarta del d. lgs. n. 152/2006 una sorta di rivisitazionedel n. 22/1997 che, senza nemmeno alterarne la struttura, loriscrive con una serie di modifiche ed integrazioniil Titolo I riguarda la gestione dei rifiuti e in particolare contiene:la definizione di rifiuto e la distinzione tra rifiuto e non rifiutola Classificazione dei rifiutigli adempimenti formali per la corretta gestione dei rifiuti (registro di carico e scarico, formulario e denuncia annuale)il sistema di autorizzazioni ed iscrizioni necessarie per lo smaltimento dei rifiutiNOZIONE DIRIFIUTONOZIONE DIRIFIUTOPer rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggettoche:rientra nelle categorie riportate nell allegato A alla parte quarta del n.

2 152/2006 (elenco delle categorie di rifiuti da Q1 a Q16) e di cuiil detentore si disfi o abbia deciso o abbia l obbligo di di rifiuti (all. A della parte 4^):Q1: residui di produzione e di consumo;Q2: prodotti fuori norma;Q3: prodotti scaduti;Q4: sostanze accidentalmente riversate, perdute ..Q6: elementi inutilizzabili (a es. batterie fuori uso,..)Q7, Q8 ..Q16: qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra di rifiutoart. 183 comma 1 lett. a)definizione di rifiutoart. 183 comma 1 lett. a)Non rientrano nel campo di applicazione della parte 4^ ( gestione dei rifiuti ):a)Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell atmosfera;b)In quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: Le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; I rifiuti radioattivi; I materiali esplosivi in disuso; I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall estrazione, dal trattamento, dall ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; Le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell attivit agricola.

3 C)I materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attivit di manutenzione di alvei di scolo ed art. 185 Esclusioni art. 185 Materie prime secondarie Sottoprodotti Terre e rocce da scavoMaterie prime secondarie:(art. 181 bis)Non rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le sostanze e i prodotti secondari che rispettano di quanto prodotti da un operazione di riutilizzo, riciclo o recupero di rifiuti ; individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalit ed alle condizioni di esercizio delle stesse; precisati i criteri di qualit ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all ambiente e alla salute derivanti dal loro utilizzo.

4 Un effettivo valore economico di scambio sul esclusioni:segue esclusioni:Le definizioni delle materie prime secondarie saranno fissate con (futuri) decreti all emanazione dei previsti decreti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 5 febbraio 1998 per i rifiuti non 12 giugno 2002, n. 161 per i rifiuti 17 novembre 2005, n. 269 per i rifiuti pericolosiprovenienti dalle navisegue: materie prime secondariesegue: materie prime secondarieSottoprodotto:(art. 183, comma 1, lettera p)Sottoprodotto:(art. 183, comma 1, lettera p)Sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsiai sensi dell art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e originati da un processonon direttamente destinato alla loro produzione; loro impiegosia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; requisitimerceologici e di qualit ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati.

5 Debbano essere sottoposti a trattamentipreventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualit ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; un valoreeconomico di : sottoprodottosegue: sottoprodottoPossono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1, dell art. 183: Materiali fecali e vegetali provenienti da attivit agricoleutilizzati nelle attivit agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas; Materiali litoidi o terre di coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti da pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi; eccedenze derivanti dalla preparazione di cibisolidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.

6 E rocce da scavo:(art. 186)Terre e rocce da scavo:(art. 186)Le terre e rocce da scavo rientrano nella definizione di sottoprodotto solo se:destinate all impiego in processi industriali, in sostituzione di materiali da cava:rispettano tutte le condizioni previste per i sottoprodottipreviste dall art. 183, comma 1, lett. p) del n. per reinterri, riempimenti, rimodellazionie rilevati:rispettano tutte le condizioni previste dall art. 186, comma1, lettere da a) a g).segue: terre e rocce da scavo:segue: terre e rocce da scavo:Pertanto, se le terre e rocce da scavo sono utilizzate in processi industriali, in sostituzione di materiali da cava (fornaci, impianti di lavorazione sabbie e ghiaie, ecc.) devono rispettare le condizioni dei originati da un processonon direttamente destinato alla loro produzione; loro impiegosia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; requisitimerceologici e di qualit ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati.

7 Debbano essere sottoposti a trattamentipreventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualit ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; un valoreeconomico di : terre e rocce da scavo:segue: terre e rocce da scavo:..se le terre e rocce da scavo sono utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevatidevono rispettare le 7 condizioni relative diretto preventivamente definito; dell integrale utilizzo sin dalla fase della produzione; della necessit di preventivo trattamento o trasformazione preliminare ai fini del soddisfacimento dei requisiti merceologici e di qualit ambientale; livello di tutela ambientale; provenienza da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica (il comma 6 prevede che tale accertamento venga effettuato a cusa e spese del produttore); di rischio per la salute e le matrici ambientali compatibilit del materiale con il sito di destinazione.

8 Certezza del loro integrale utilizzo sia : terre e rocce da scavo:segue: terre e rocce da scavo:Per le terre e rocce da scavo provenienti da opere sottoposte a VIA o AIA, la sussistenza dei requisiti nonch i tempi dell eventuale deposito in attesa di utilizzo deve risultare da apposito progetto approvato dall autorit ;Quando si tratta di opere soggette a permesso di costruire o Dia, gli stessi requisiti vanno dimostrati e verificati nell ambito delle rispettive procedure;Quando si tratta di lavori pubblici non sottoposti a VIA, permesso di costruire o Dia, infine, il loro rispetto dovr risultare da idoneo allegato al progetto dell opera sottoscritto dal di fuori delle predette condizioni, le terre e rocce da scavo sono sottoposte alle disposizioni in materia di approfondire sull argomento si segnala:Regione Veneto Allegato A Dgr N.

9 2424 dell relativa a Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo Classificazione DEI RIFIUTICLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTICLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONEI rifiuti sono classificati:secondo l origine, in: rifiuti URBANIRIFIUTI SPECIALI secondo le caratteristiche di pericolosit , in: rifiuti NON PERICOLOSIRIFIUTI PERICOLOSI Classificazione : rifiuti urbaniclassificazione: rifiuti urbanisono urbani :a)i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;b)i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualit e quantit , ai sensi dell art. 198, comma 2, lett. g);c)i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d)i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua;e)i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;f)i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonch gli altri rifiuti provenienti da attivit cimiteriale, diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

10 Sono speciali :a)i rifiuti da attivit agricole e agro-industrialib)i rifiuti derivanti dalle attivit di demolizione, costruzione, nonch i rifiuti che derivano dalle attivit di scavo, fermo restando quanto disposto dall art. 186c)i rifiuti da lavorazioni industrialid)i rifiuti da lavorazioni artigianalie)i rifiuti da attivit commercialif)i rifiuti da attivit di servizioclassificazione: rifiuti specialiclassificazione: rifiuti specialisono speciali :g)i rifiuti derivanti dalla attivit di recupero e smaltimento di rifiuti , i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumih)i rifiuti derivanti da attivit sanitariei)i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoletil)i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro partim)il combustibile derivato da rifiutin)[abrogato dal D.]


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