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CODICE CIVILE artt.1882-1932 - ecostat.unical.it

CODICE CIVILE CAPO XX Dell'assicurazione SEZIONE I Disposizioni generali Art. 1882 Nozione L'assicurazione il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Art. 1883 Esercizio delle assicurazioni L'impresa di assicurazione non pu essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societ per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali. Art. 1884 Assicurazioni mutue Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialit del rapporto (2546 e seguenti).

CODICE CIVILE CAPO XX Dell'assicurazione SEZIONE I Disposizioni generali Art. 1882 Nozione L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un

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1 CODICE CIVILE CAPO XX Dell'assicurazione SEZIONE I Disposizioni generali Art. 1882 Nozione L'assicurazione il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Art. 1883 Esercizio delle assicurazioni L'impresa di assicurazione non pu essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una societ per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali. Art. 1884 Assicurazioni mutue Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialit del rapporto (2546 e seguenti).

2 Art. 1885 Assicurazioni contro i rischi della navigazione Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non regolato dal CODICE della navigazione (Cod. Nav. 514 e seguenti, 446 e seguenti). Art. 1886 Assicurazioni sociali Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo. Art. 1887 Efficacia della proposta La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma (1329) per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta ( 1932 ). Art. 1888 Prova del contratto Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725).

3 L'assicuratore obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso pu esigere la presentazione o la restituzione dell'originale (att. 187). Art. 1889 Polizze all'ordine e al portatore Se la polizza di assicurazione all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione (2003 e seguenti). Tuttavia l'assicuratore liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non l'assicurato (1992). In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine (2016 e seguenti; att.)

4 187). Art. 1890 Assicurazione in nome altrui Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato pu ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro (1399, 2031 seguente). Il contraente tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa. Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia (1335) del rifiuto della ratifica. Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l'assicurazione stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

5 I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non pu farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756). Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento (1441 e seguenti) del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

6 L'assicuratore decade (2964 e seguenti) dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda pi persone o pi cose, il contratto valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza ( 1932 ). Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore pu recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

7 Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt . 1892 e 1893 (1391, 1932 ). Art. 1895 Inesistenza del rischio Il contratto nullo (1418 e seguenti) se il rischio non mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

8 Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione Il contratto si scioglie (1453 e seguenti) se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finch la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza (1335) sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese. Art. 1897 Diminuzione del rischio Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non pu esigere che il minor premio, ma ha facolt di recedere dal contratto entro due mesi (2964) dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione.

9 La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese ( 1932 ; att. 187). Art. 1898 Aggravamento del rischio Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio pi elevato (1926). L'assicuratore pu recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese (2964) dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza (1335) dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

10 Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso ( 1932 ; att. 187). Art. 1899 Durata dell'assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.